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Document 22018D0364
Decision of the EEA Joint Committee No 142/2016 of 8 July 2016 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2018/364]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 142/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/364]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 142/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/364]
GU L 73 del 15.3.2018, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 142/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/364]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 54zzzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 108 (Regolamento (UE) n. 2015/705 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2015/2314 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.