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Document 22018D0361

    Decisione del Comitato misto SEE, n. 139/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/361]

    GU L 73 del 15.3.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/361/oj

    15.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 73/9


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 139/2016

    dell’8 luglio 2016

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/361]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/704 della Commissione, del 30 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (2).

    (3)

    Il regolamento (UE) 2015/705 abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (4)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (5)

    Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32015 R 0704: Regolamento (UE) 2015/704 della Commissione, del 30 aprile 2015 (GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 27).»

    2.

    Dopo il punto 107 (Regolamento (UE) n. 2015/1898 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

    «108.

    32015 R 0705: Regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 29).»

    3.

    Il testo del punto 27 (Direttiva 80/891/CEE della Commissione) è soppresso.

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (UE) 2015/704 e (UE) 2015/705 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Bergdis ELLERTSDÓTTIR


    (1)  GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 27.

    (2)  GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 29.

    (3)  GU L 254 del 27.9.1980, pag. 35.

    (*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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