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Document 32018R0260

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/260 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Vietnam

    C/2018/1005

    GU L 49 del 22.2.2018, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/260/oj

    22.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/16


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/260 DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 2018

    che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Vietnam

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali («transpallet manuali») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «Cina»). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6 % e il 46,7 % («le misure iniziali»).

    (2)

    Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha precisato, con il regolamento (CE) n. 684/2008 (3), l'ambito di applicazione delle misure e ha escluso dalle misure antidumping iniziali determinati prodotti (elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori), che erano risultati diversi dai transpallet manuali per le loro caratteristiche, funzioni specifiche e utilizzazioni finali.

    (3)

    Nel giugno 2009, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso con il regolamento (CE) n. 499/2009 (4) il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005, alle importazioni di transpallet manuali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Thailandia.

    (4)

    Nell'ottobre 2011, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (5), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC.

    (5)

    Nell'aprile 2013, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 1008/2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 (6) e ha istituito un'aliquota del dazio del 70,8 % applicabile a tutte le importazioni nell'Unione di transpallet manuali originari della RPC.

    (6)

    Nel settembre 2014, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha modificato il regolamento (UE) n. 1008/2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 (7), istituendo un'aliquota del dazio individuale del 54,1 % sulle importazioni di transpallet manuali della società Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

    (7)

    Nell'agosto 2016, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 (8), i dazi antidumping definitivi in vigore alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati con l'inserimento di un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio (nelle forche), originari della RPC.

    (8)

    Nel novembre 2017, in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2206 (9), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC.

    (9)

    Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo, che consiste in un dazio ad valorem fissato al 70,8 %, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC.

    1.2.   Domanda

    (10)

    Alla Commissione è pervenuta una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping, istituite sui transpallet manuali e sui loro componenti essenziali originari della RPC, mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Vietnam, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

    (11)

    La domanda è stata presentata il 6 giugno 2017 da due produttori dell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB e PR Industrial S.r.l. («i richiedenti»).

    (12)

    La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione, la RPC e il Vietnam, che sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, cioè la spedizione del prodotto in esame attraverso il Vietnam all'Unione, dopo essere stato sottoposto a operazioni di assemblaggio in Vietnam. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano un'elusione, perché le parti cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto durante l'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

    (13)

    La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche sopra descritte indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi e che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping in relazione al valore normale determinato precedentemente per il prodotto in esame.

    1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

    (14)

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono progettati solo per sollevare un carico, azionando la barra come una pompa, fino a un'altezza sufficiente per il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi per collocarli in una posizione più elevata o consentirne lo stoccaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) («il prodotto in esame»).

    (15)

    Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso prodotto descritto sopra, ma è spedito dal Vietnam, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o no originario del Vietnam, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

    (16)

    Dall'inchiesta è emerso che i transpallet manuali e i loro componenti essenziali, come descritti sopra, esportati dalla RPC nell'Unione e quelli spediti dal Vietnam presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi e pertanto vanno considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    1.4.   Apertura

    (17)

    Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina e di disporre la registrazione delle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dal Vietnam, a prescindere che siano o no dichiarati originari del Vietnam.

    (18)

    L'inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione (10) («il regolamento di apertura»).

    1.5.   Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

    (19)

    Il periodo dell'inchiesta riguarda il periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure e all'aumento del dazio antidumping definitivo stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo di riferimento»), sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

    1.6.   Inchiesta

    (20)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC e del Vietnam, i produttori esportatori e gli operatori commerciali di tali paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e del Vietnam noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono stati inviati questionari anche agli importatori dell'Unione.

    (21)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

    (22)

    Si sono manifestate tre società del Vietnam, una delle quali non aveva iniziato la produzione di transpallet manuali nel periodo dell'inchiesta, e quattro importatori indipendenti.

    (23)

    Due società vietnamite hanno risposto al questionario e hanno chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (24)

    Quattro importatori indipendenti dell'Unione hanno risposto al questionario.

    (25)

    Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società del Vietnam:

    Vietmachine Producing and Trading Co., Ltd, e

    D&D Technologies Co., Ltd.

    2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

    2.1.   Considerazioni generali

    (26)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione i seguenti elementi:

    se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione,

    se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore,

    se vi siano prove che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta, e

    se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto in esame.

    (27)

    Dato che gli elementi di prova forniti dai richiedenti nella domanda dimostravano l'esistenza di operazioni di assemblaggio in Vietnam, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:

    se l'operazione di assemblaggio era iniziata o aumentata sostanzialmente dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi in esame provenivano dal paese soggetto a misure, e

    se il valore dei pezzi era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto dei pezzi inseriti, durante l'operazione di assemblaggio o di completamento, era superiore al 25 % dei costi di produzione.

    (28)

    Le informazioni sulle vendite all'esportazione fornite dalle due società vietnamite hanno potuto essere sottoposti a un controllo incrociato con i dati disponibili nella banca dati Comext (11) sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dal Vietnam. Tali società sono quindi state considerate gli unici esportatori del prodotto oggetto dell'inchiesta dal Vietnam nell'Unione durante il periodo di riferimento.

    2.2.   Condizione prevista all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a): inizio o aumento sostanziale delle operazioni

    (29)

    Per entrambe le società il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è aumentato costantemente tra il 2013, quando il dazio antidumping definitivo è stato aumentato al 70,8 % dal regolamento (UE) n. 372/2013, e il periodo di riferimento. Le due società hanno più che triplicato il volume delle vendite sul mercato dell'Unione durante tale periodo. Prima del 2013 il volume delle esportazioni di queste società nel mercato dell'Unione era trascurabile o inesistente. Parallelamente, le esportazioni cinesi nel mercato dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono notevolmente calate del 65 %. È stato quindi concluso che c'è stata una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione e la RPC, da un lato, e l'Unione e il Vietnam, dall'altro, e che pertanto la condizione prevista all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base era soddisfatta.

    2.3.   Condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b): criteri del 60 % e del 25 %

    (30)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per stabilire l'esistenza di un'elusione, la Commissione doveva verificare se il valore dei pezzi usati nell'operazione di assemblaggio provenienti dai paesi oggetto delle misure fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi inseriti fosse superiore al 25 % del costo di produzione.

    i)   Primo criterio: il 60 % del valore complessivo dei pezzi che costituiscono il prodotto assemblato

    (31)

    Per entrambe le società che hanno collaborato è stato constatato che il valore dei pezzi provenienti dal paese soggetto alle misure non era pari o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi dei prodotti assemblati.

    (32)

    Di conseguenza le operazioni di assemblaggio effettuate dalle società vietnamite che hanno collaborato non possono essere considerate un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

    ii)   Secondo criterio: il 25 % del valore aggiunto ai pezzi inseriti

    (33)

    Dato che l'inchiesta ha dimostrato che il criterio del 60 % non è stato rispettato e che l'operazione di assemblaggio non può essere considerata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare questo criterio.

    2.4.   Condizioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c): indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping

    (34)

    Dato che l'inchiesta ha dimostrato che il criterio del 60 % non era soddisfatto e che l'operazione di assemblaggio non può essere considerata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare questi aspetti.

    (35)

    Dato che le due società oggetto dell'inchiesta rappresentano il 100 % delle importazioni vietnamite durante il periodo di riferimento, non è stato possibile stabilire che le misure in vigore nei confronti della Cina siano eluse mediante importazioni spedite dal Vietnam.

    3.   CHIUSURA DELL'INCHIESTA

    (36)

    Alla luce dei risultati riportati nei considerando da 30 a 32, è opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. La registrazione delle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o no originari del Vietnam, disposta dal regolamento di apertura dovrebbe pertanto essere sospesa e tale regolamento dovrebbe essere abrogato.

    (37)

    Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni pervenute non erano tali da modificare le suddette conclusioni.

    (38)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'inchiesta aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 al fine di stabilire se le importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900013 e 8431200013) e spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o no originari del Vietnam, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, è chiusa.

    Articolo 2

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348.

    Articolo 3

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 è abrogato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 7).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 1).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 30.11.2017, pag. 12).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione, del 19 luglio 2017, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 188 del 20.7.2017, pag. 1).

    (11)  Comext è una banca dati sulle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.


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