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Document 22017D2038

    Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2038]

    GU L 300 del 16.11.2017, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2038/oj

    16.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 300/36


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 88/2016

    del 29 aprile 2016

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2038]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1).

    (2)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 16 (Decisione di esecuzione 2014/758/UE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

    «17.

    32016 R 0009: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 41).»

    Articolo 2

    Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 3 del 6.1.2016, pag. 41.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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