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Document 22017D2036
Decision of the EEA Joint Committee No 86/2016 of 29 April 2016 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2017/2036]
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2036]
Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2036]
GU L 300 del 16.11.2017, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/32 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 86/2016
del 29 aprile 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2036]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2084 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flupyradifurone in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(5) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
Dopo il punto 13zzzzzo (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2033, (UE) 2015/2047, (UE) 2015/2084 e (UE) 2015/2105 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8.
(2) GU L 300 del 17.11.2015, pag. 8.
(3) GU L 302 del 19.11.2015, pag. 89.
(4) GU L 305 del 21.11.2015, pag. 31.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.