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Document 22017D2034

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2034]

GU L 300 del 16.11.2017, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2034/oj

16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2034]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1o febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (9).

(10)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzb [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzc.

32016 R 0105: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 74).

12zzzd.

32016 D 0107: Decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 81).

12zzze.

32016 D 0108: Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 83).

12zzzf.

32016 D 0109: Decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 84).

12zzzg.

32016 D 0110: Decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 86).

12zzzh.

32016 R 0124: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 1).

12zzzi.

32016 R 0125: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 6).

12zzzj.

32016 R 0131: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1o febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 48).

12zzzk.

32016 D 0135: Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/105, (UE) 2016/124, (UE) 2016/125 e (UE) 2016/131 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/107, (UE) 2016/108, (UE) 2016/109, (UE) 2016/110 e (UE) 2016/135 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 74.

(2)  GU L 24 del 30.1.2016, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 30.1.2016, pag. 6.

(4)  GU L 25 del 2.2.2016, pag. 48.

(5)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 81.

(6)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 83.

(7)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 84.

(8)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 86.

(9)  GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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