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Document 22017D2024

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2024]

GU L 300 del 16.11.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2024/oj

16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2024]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1608 della Commissione, del 24 settembre 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido caprico, olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3), zolfo calcico e urea in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1o ottobre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1608: Regolamento (UE) 2015/1608 della Commissione, del 24 settembre 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 14).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1608: Regolamento (UE) 2015/1608 della Commissione, del 24 settembre 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 14).»

2.

Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1760: Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1o ottobre 2015 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 27).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1608 e (UE) 2015/1760 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 249 del 25.9.2015, pag. 14.

(2)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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