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Document 22017D2020

    Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2020]

    GU L 300 del 16.11.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2020/oj

    16.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 300/8


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 70/2016

    del 29 aprile 2016

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2020]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2382 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (5).

    (6)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (7)

    Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    Ai punti 1zze [Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] e 1zzzzh [Regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32015 R 2305: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione, del 10 dicembre 2015 (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 43).»

    2.

    Dopo il punto 156 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

    «157.

    32015 R 2304: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 39).

    158.

    32015 R 2305: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e suinetti svezzati, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 43).

    159.

    32015 R 2306: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 46).

    160.

    32015 R 2307: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di menadione bisolfito di sodio e menadione nicotinamide bisolfito come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 49).

    161.

    32015 R 2382: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2382 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 54).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2304, (UE) 2015/2305, (UE) 2015/2306, (UE) 2015/2307 e (UE) 2015/2382 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 39.

    (2)  GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 43.

    (3)  GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 46.

    (4)  GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 49.

    (5)  GU L 332 del 18.12.2015, pag. 54.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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