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Document 22017D2018
Decision of the EEA Joint Committee No 68/2016 of 29 April 2016 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2017/2018]
Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2018]
Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2018]
GU L 300 del 16.11.2017, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 68/2016
del 29 aprile 2016
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2018]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici (1). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 abroga le decisioni 2001/183/CE (2), 2002/878/CE (3) e 2003/466/CE (4) della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Dopo il punto 8a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
«8b. |
32015 D 1554: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici (GU L 247 del 23.9.2015, pag. 1).» |
2. Il testo del punto 29 (Decisione 2003/466/CE della Commissione) della parte 3.2 e dei punti 63 (Decisione 2001/183/CE della Commissione), 68 (Decisione 2002/878/CE della Commissione) e 73 (Decisione 2003/466/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1554 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 247 del 23.9.2015, pag. 1.
(2) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.
(3) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 57.
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.