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Document 32017D0046R(01)

    Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017)

    C/2017/4924

    GU L 261 del 11.10.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, FI)
    GU L 261 del 11.10.2017, p. 31–34 (SL, SV)
    GU L 261 del 11.10.2017, p. 31–35 (HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/46/corrigendum/2017-10-11/oj

    11.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 261/31


    Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6 dell'11 gennaio 2017 )

    Pagina 41, articolo 2, punto 1):

    anziché:

    «“responsabile”, il fatto di assumersi la responsabilità per azioni, decisioni e risultati;»

    leggasi:

    «“tenuto a rispondere”, obbligato a rendere conto di azioni, decisioni e prestazioni;».

    Pagina 43, articolo 2, punto 30):

    anziché:

    «“responsabile”, l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;»

    leggasi:

    «“responsabile”, avente l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;».

    Pagina 44, articolo 3, ultima frase:

    anziché:

    «I processi relativi a questi principi e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «8.   I processi relativi ai principi e alle attività di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 45, articolo 5, ultima frase:

    anziché:

    «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «8.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 45, articolo 6, punto 7):

    anziché:

    «7)

    sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti in relazione all'articolo 6, in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.»

    leggasi:

    «7)

    sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti di cui ai punti da 1) a 6), in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.».

    Pagina 45, articolo 6, ultima frase:

    anziché:

    «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «8)

    I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 7) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 46, articolo 7, ultima frase:

    anziché:

    «I relativi processi e le responsabilità più specifiche sono ulteriormente definiti nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «15)

    I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 14) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 46, articolo 8, ultima frase:

    anziché:

    «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «11)

    I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 10) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 47, articolo 9, paragrafo 3, secondo comma:

    anziché:

    «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «4.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 48, articolo 10, paragrafo 1:

    anziché:

    «Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione e risponde direttamente per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del set di dati.»

    leggasi:

    «Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione ed è tenuto a rispondere della riservatezza, integrità e disponibilità del set di dati.».

    Pagina 48, articolo 10, paragrafo 3, secondo comma:

    anziché:

    «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «4.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 48, articolo 11:

    anziché:

    «In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:

    a)

    identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica;

    b)

    collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO;

    c)

    partecipa alle riunioni periodiche dei LISO;

    d)

    mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici;

    e)

    fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica;

    f)

    collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione;

    g)

    riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione.

    I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «1.   In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:

    a)

    identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica;

    b)

    collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO;

    c)

    partecipa alle riunioni periodiche dei LISO;

    d)

    mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici;

    e)

    fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica;

    f)

    collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione;

    g)

    riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione.

    2.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui al paragrafo 1 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 48, articolo 12, paragrafo 2, secondo comma:

    anziché:

    «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «3.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 49, articolo 13, paragrafo 1:

    anziché:

    «L'adozione delle norme di attuazione relative all'articolo 6, e delle relative norme e orientamenti, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.»

    leggasi:

    «L'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 6, punto 2), e delle relative norme e orientamenti, possono essere oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.».

    Pagina 49, articolo 13, paragrafo 2:

    anziché:

    «L'adozione delle norme di attuazione relative alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.»

    leggasi:

    «L'adozione di ogni altra norma di attuazione relativa alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, può essere oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.».

    Pagina 49, articolo 14, paragrafo 5, secondo comma:

    anziché:

    «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «6.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

    Pagina 50, articolo 15, paragrafo 14, secondo comma:

    anziché:

    «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

    leggasi:

    «15.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 14 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».


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