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Document 32017D0046R(01)
Corrigendum to Commission Decision (EU, Euratom) 2017/46 of 10 January 2017 on the security of communication and information systems in the European Commission (OJ L 6, 11.1.2017)
Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017)
Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017)
C/2017/4924
GU L 261 del 11.10.2017, p. 31–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, FI)
GU L 261 del 11.10.2017, p. 31–34
(SL, SV)
GU L 261 del 11.10.2017, p. 31–35
(HR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/46/corrigendum/2017-10-11/oj
11.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/31 |
Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6 dell'11 gennaio 2017 )
Pagina 41, articolo 2, punto 1):
anziché:
«“responsabile”, il fatto di assumersi la responsabilità per azioni, decisioni e risultati;»
leggasi:
«“tenuto a rispondere”, obbligato a rendere conto di azioni, decisioni e prestazioni;».
Pagina 43, articolo 2, punto 30):
anziché:
«“responsabile”, l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;»
leggasi:
«“responsabile”, avente l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;».
Pagina 44, articolo 3, ultima frase:
anziché:
«I processi relativi a questi principi e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«8. I processi relativi ai principi e alle attività di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».
Pagina 45, articolo 5, ultima frase:
anziché:
«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«8. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».
Pagina 45, articolo 6, punto 7):
anziché:
«7) |
sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti in relazione all'articolo 6, in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.» |
leggasi:
«7) |
sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti di cui ai punti da 1) a 6), in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.». |
Pagina 45, articolo 6, ultima frase:
anziché:
«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«8) |
I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 7) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.». |
Pagina 46, articolo 7, ultima frase:
anziché:
«I relativi processi e le responsabilità più specifiche sono ulteriormente definiti nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«15) |
I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 14) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.». |
Pagina 46, articolo 8, ultima frase:
anziché:
«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«11) |
I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 10) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.». |
Pagina 47, articolo 9, paragrafo 3, secondo comma:
anziché:
«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«4. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».
Pagina 48, articolo 10, paragrafo 1:
anziché:
«Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione e risponde direttamente per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del set di dati.»
leggasi:
«Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione ed è tenuto a rispondere della riservatezza, integrità e disponibilità del set di dati.».
Pagina 48, articolo 10, paragrafo 3, secondo comma:
anziché:
«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«4. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».
Pagina 48, articolo 11:
anziché:
«In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:
a) |
identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica; |
b) |
collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO; |
c) |
partecipa alle riunioni periodiche dei LISO; |
d) |
mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici; |
e) |
fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica; |
f) |
collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione; |
g) |
riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione. |
I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«1. In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:
a) |
identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica; |
b) |
collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO; |
c) |
partecipa alle riunioni periodiche dei LISO; |
d) |
mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici; |
e) |
fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica; |
f) |
collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione; |
g) |
riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione. |
2. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui al paragrafo 1 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».
Pagina 48, articolo 12, paragrafo 2, secondo comma:
anziché:
«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«3. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».
Pagina 49, articolo 13, paragrafo 1:
anziché:
«L'adozione delle norme di attuazione relative all'articolo 6, e delle relative norme e orientamenti, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.»
leggasi:
«L'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 6, punto 2), e delle relative norme e orientamenti, possono essere oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.».
Pagina 49, articolo 13, paragrafo 2:
anziché:
«L'adozione delle norme di attuazione relative alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.»
leggasi:
«L'adozione di ogni altra norma di attuazione relativa alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, può essere oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.».
Pagina 49, articolo 14, paragrafo 5, secondo comma:
anziché:
«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«6. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».
Pagina 50, articolo 15, paragrafo 14, secondo comma:
anziché:
«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»
leggasi:
«15. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 14 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».