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Document 32017D1841

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6886] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/6886

    GU L 261 del 11.10.2017, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1841/oj

    11.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 261/26


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1841 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2017

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

    [notificata con il numero C(2017) 6886]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione (4), è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (5).

    (2)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

    (3)

    Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

    (4)

    In funzione della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità uno Stato membro interessato può istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE.

    (5)

    Al fine di rafforzare la lotta contro la malattia, qualora l'indagine epidemiologica abbia individuato un grave rischio di diffusione della malattia, gli Stati membri interessati dovrebbero istituire ulteriori zone di restrizione sul loro territorio tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2005/94/CE che comprendono, tra l'altro, la situazione geografica, l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame, i flussi della loro movimentazione e dei loro scambi nonché le attrezzature e il personale disponibili per attuare i controlli su tali zone.

    (6)

    L'articolo 32 di tale direttiva stabilisce inoltre che l'autorità competente possa disporre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza siano applicate, totalmente o parzialmente, all'interno delle ulteriori zone di restrizione.

    (7)

    Per motivi di chiarezza e per mantenere aggiornati sull'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione gli Stati membri, i paesi terzi e le parti interessate, anche tali ulteriori zone di restrizione dovrebbero essere oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 ed elencate nel relativo allegato. È opportuno che detto allegato stabilisca la data per il mantenimento dell'applicazione delle misure di protezione nelle ulteriori zone di restrizione, tenendo conto della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

    (8)

    Gli Stati membri interessati dovrebbero vietare la spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone elencate come ulteriori zone di restrizione nell'allegato della decisione (UE) 2017/247, salvo nei casi in cui gli Stati membri interessati autorizzino tali spedizioni a determinate condizioni.

    (9)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (6) al fine di stabilire le condizioni per la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione, tenendo conto del basso rischio che tale prodotto presenta per la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Condizioni analoghe dovrebbero applicarsi anche alla spedizione dallo Stato membro interessato in altri Stati membri di pulcini di un giorno dalle ulteriori zone di restrizione elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

    (10)

    Agli Stati membri interessati dovrebbe essere altresì consentito di autorizzare la spedizione di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione poiché è improbabile che esse trasmettano l'influenza aviaria ad alta patogenicità ad altro pollame, soprattutto perché la loro superficie deve essere disinfettata prima della spedizione in altri Stati membri e gli incubatoi di origine e di destinazione devono rispettare le norme di igiene prescritte dall'allegato II della direttiva 2009/158/CE del Consiglio (7).

    (11)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata al fine di stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri di spedizione interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di pulcini di un giorno e di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione.

    (12)

    L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere una nuova parte C in cui siano elencate le ulteriori zone di restrizione istituite dallo Stato membro interessato, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e indicata la durata delle restrizioni applicabili in tali zone.

    (13)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione (8) al fine di prorogarne la data di applicazione fino al 31 dicembre 2017.

    (14)

    Dato il crescente rischio di comparsa stagionale della malattia all'interno dell'Unione, le misure da applicarsi nelle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione potrebbero protrarsi dopo tale data in caso di comparsa di ulteriori focolai nell'Unione. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 fino al 31 maggio 2018.

    (15)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

    (16)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:

    1)

    l'articolo 1, secondo comma, è sostituito dai seguenti commi:

    «La presente decisione stabilisce inoltre a livello di Unione le ulteriori zone di restrizione da istituire negli Stati membri interessati quali previste dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone.

    La presente decisione stabilisce norme concernenti la spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova dagli Stati membri interessati.»;

    2)

    all'articolo 3 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

    3)

    dopo l'articolo 3 bis sono inseriti i seguenti articoli 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:

    «Articolo 3 ter

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

    a)

    le ulteriori zone di restrizione istituite dalle loro autorità competenti, quali previste dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come ulteriori zone di restrizione nella parte C dell'allegato della presente decisione;

    b)

    le misure da applicarsi nelle ulteriori zone di restrizione, quali previste dall'articolo 32 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone di restrizione di cui alla parte C dell'allegato della presente decisione.

    Articolo 3 quater

    1.   Gli Stati membri interessati vietano la spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone elencate come ulteriori zone di restrizione nella parte C dell'allegato, salvo nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi, alle seguenti condizioni, il trasporto diretto dei seguenti prodotti:

    a)

    pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere a) e b);

    b)

    uova da cova che soddisfano le seguenti condizioni:

    i)

    provengono da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti, ubicati al di fuori delle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato;

    ii)

    una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione degli stabilimenti riconosciuti nelle 72 ore precedenti la spedizione ha avuto esito favorevole;

    iii)

    le uova da cova e i relativi imballaggi sono stati disinfettati prima della spedizione, in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale.

    2.   Il trasporto delle spedizioni dei pulcini di un giorno e delle uova da cova di cui al paragrafo 1 è effettuato senza indebito ritardo in veicoli, container o scatole, a seconda dei casi, che sono stati puliti e disinfettati in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale.

    Articolo 3 quinquies

    Lo Stato membro interessato provvede affinché i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE e stabiliti nel suo allegato IV, che accompagnano le spedizioni in altri Stati membri dei pulcini un giorno e delle uova da cova di cui agli articoli 3 bis e 3 quater della presente decisione, riportino la seguente frase:

    “La spedizione è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione”.»;

    4)

    all'articolo 5, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 maggio 2018»;

    5)

    l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2017

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).

    (5)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

    (7)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

    (8)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).


    ALLEGATO

    Dopo la parte B dell'allegato della decisione (UE) 2017/247 è aggiunta la seguente parte C:

    «PARTE C

    Stato membro:

    Ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati di cui all'articolo 3 ter:

    Stato membro: area comprendente

    Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter

     

    xx.xx.201x»


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