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Dokument 32017D1474R(01)

Rettifica della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità [notificata con il numero C(2017) 3800] (GU L 210 del 15.8.2017)

GU L 214 del 18.8.2017, p. 43–46 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/1474/corrigendum/2017-08-18/oj

18.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/43


Rettifica della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità [notificata con il numero C(2017) 3800]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 15 agosto 2017 )

Pagina 6, considerando 12, ultima frase:

anziché:

«Il periodo di validità dei certificati per i componenti e i sottosistemi di interoperabilità dovrebbe essere definito nelle STI e dovrebbe essere coerente tra le STI.»

leggasi:

«Inoltre, il periodo di validità dei certificati per i componenti di interoperabilità e i sottosistemi dovrebbe essere definito nelle STI e dovrebbe essere coerente tra le STI.»

Pagina 7, considerando 18:

anziché:

«Poiché in alcuni casi la descrizione dei ruoli e delle responsabilità tra richiedente ed organismi notificati non è sufficientemente precisa e porta a confusione e a differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle procedure per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, tali procedure dovrebbero essere riviste e la Commissione dovrebbe adottare in parallelo atti di esecuzione che rivedano i moduli ad hoc per la valutazione della conformità, in linea con l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. La gamma di moduli consentita per ciascun componente e sottosistema di interoperabilità dovrebbe inoltre essere rivista e, se possibile, semplificata, al fine di migliorare l'efficienza del processo ed evitare costi non necessari.»

leggasi:

«Poiché in alcuni casi la descrizione dei ruoli e delle responsabilità tra richiedente ed organismi notificati non è sufficientemente precisa e porta a confusione e a differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle procedure per la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, tali procedure dovrebbero essere riviste e la Commissione dovrebbe adottare in parallelo atti di esecuzione che rivedano i moduli ad hoc per la valutazione della conformità, in linea con l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. La gamma di moduli consentita per ciascun componente di interoperabilità e sottosistema dovrebbe inoltre essere rivista e, se possibile, semplificata, al fine di migliorare l'efficienza del processo ed evitare costi non necessari.»

Pagina 7, considerando 21:

anziché:

«Diverse STI presentano ancora delle questioni aperte. Tali questioni aperte sono elementi che corrispondono a requisiti essenziali e che quindi necessitano di armonizzazione, ma non sono ancora contemplati dalle STI in questione. È opportuno quindi affrontare tali questioni aperte, al fine di ridurre l'intervento della legislazione nazionale, con l'obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità e di contribuire al funzionamento del mercato unico.»

leggasi:

«Diverse STI presentano ancora dei punti in sospeso. Tali punti in sospeso sono elementi che corrispondono a requisiti essenziali e che quindi necessitano di armonizzazione, ma non sono ancora contemplati dalle STI in questione. È opportuno quindi affrontare tali punti in sospeso, al fine di ridurre l'intervento della legislazione nazionale, con l'obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità e di contribuire al funzionamento del mercato unico.»

Pagina 8, considerando 28 prima frase:

anziché:

«La relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS (“ERTMS Longer Term Perspective”) adottata dall'Agenzia il 18 dicembre 2015 (4) con le industrie del settore, individua gli elementi tecnologici essenziali a sostegno dell'ERTMS.»

leggasi:

«La relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS (“ERTMS Longer Term Perspective”) adottata dall'Agenzia il 18 dicembre 2015 (4) con il settore, individua gli elementi tecnologici essenziali a sostegno dell'ERTMS.»

Pagina 8, considerando 30:

anziché:

«Il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (6) (“STI INF” — STI relativa al sottosistema infrastruttura) dovrebbe contenere disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, mediante l'uso, tra le altre operazioni di manutenzione basate sul tempo, di sensori e di tecnologie di monitoraggio delle condizioni»,

leggasi:

«Il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (6) (“STI INF” — STI relativa al sottosistema infrastruttura) dovrebbe contenere disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, mediante l'uso, tra l'altro, di operazioni di manutenzione a scadenza temporale, di sensori e di tecnologie di monitoraggio delle condizioni».

Pagina 9, considerando 36, terza frase:

anziché:

«La condivisione dei compiti relativi alla gestione di strutture dati centralizzate dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia quale autorità di sistema e dell'organismo di governance definito nel documento Governance TAP (5) e istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione delle STI TAP.»

leggasi:

«La condivisione dei compiti relativi alla gestione di strutture dati centralizzate dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia quale autorità di sistema e dell'organismo di governance definito nel documento Governance TAP (5) e istituito dal settore al fine di accelerare l'attuazione delle STI TAP.»

Pagina 10, articolo 3, paragrafo 5, lettera c):

anziché:

«chiudono le questioni tuttora aperte;»

leggasi:

«chiudono i rimanenti punti in sospeso;».

Pagina 11, articolo 3, paragrafo 5, lettera h):

anziché:

«indicano se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI devono essere nuovamente notificati e se è possibile applicare un processo di notifica semplificato; in ogni caso sono specificate le relative condizioni applicabili;»

leggasi:

«indicano se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI devono essere nuovamente notificati e se si applica un processo di notifica semplificato. In ogni caso sono specificate le relative condizioni applicabili;».

Pagina 11, articolo 3, paragrafo 5, lettera i):

anziché:

«tengono conto delle migliori prassi del settore e rivedono la scelta dei moduli prescritti nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità;»

leggasi:

«tengono conto delle migliori prassi del settore e rivedono la scelta dei moduli prescritti nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi;».

Pagina 11, articolo 3, paragrafo 7, prima frase:

anziché:

«È chiarita l'applicazione dei moduli per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, compresa la possibile revisione del contenuto dei capitoli pertinenti delle STI e la necessità di moduli nuovi o rivisti ad hoc o la migrazione verso moduli standard di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1

leggasi:

«È chiarita l'applicazione dei moduli per la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, compresa la possibile revisione del contenuto dei capitoli pertinenti delle STI e la necessità di moduli nuovi o rivisti ad hoc o la migrazione verso i moduli standard di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)».

Pagina 11, articolo 4 paragrafo 3, lettera a):

anziché:

«l'autorizzazione di veicoli in vaste zone d'uso; e»

leggasi:

«l'autorizzazione di veicoli in aree d'uso vaste; e».

Pagina 11, articolo 4 paragrafo 4, seconda frase:

anziché:

«Sono definite le specifiche per il controllo dei tempi di guida e di riposo per i macchinisti.»

leggasi:

«Sono definite le specifiche per strumenti di controllo dei tempi di guida e di riposo dei macchinisti.»

Pagina 12, articolo 7, paragrafo 4, ultima frase:

anziché:

«Se del caso sono incluse misure aggiuntive per garantire la compatibilità tra i sottosistemi di bordo e di terra.»

leggasi:

«Se del caso sono incluse misure aggiuntive per garantire la compatibilità tecnica tra i sottosistemi di bordo e di terra.»

Pagina 13, articolo 7, paragrafo 5:

anziché:

«Le STI CCS rendono possibile la migrazione delle tecnologie che possono essere usate sia dai sottosistemi di bordo che da quelli di terra, da GSM-R a un sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo conto dell'equilibrio tra le norme di telecomunicazione generiche e quelli specifiche del settore ferroviario.»

leggasi:

«Le STI CCS rendono possibile la migrazione delle tecnologie che possono essere usate sia dai sottosistemi di bordo che da quelli di terra, da GSM-R a un sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo conto dell'equilibrio tra le norme di telecomunicazione generiche e quelle specifiche del settore ferroviario.»

Pagina 13, articolo 8, prima frase:

anziché:

«Il regolamento (UE) n. 1301/2014 (“STI ENE”) è rivisto per quanto concerne i requisiti in caso di funzionamento simultaneo di più pantografi a contatto con le linee aeree di contatto derivanti dall'uso di locomotive accoppiate e di unità multiple.»

leggasi:

«Il regolamento (UE) n. 1301/2014 (“STI ENE”) è rivisto per quanto concerne i requisiti tecnici in caso di funzionamento simultaneo di più pantografi a contatto con le linee aeree di contatto derivanti dall'uso di locomotive accoppiate e di unità multiple.»

Pagina 13, articolo 9, paragrafo 1:

anziché:

«Le disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua nell'ambito dello stesso sottosistema e, se del caso, con altri sottosistemi, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, in particolare mediante operazioni di manutenzione basate sul tempo, sensori e tecnologie di monitoraggio delle condizioni, sono incluse nel regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (“STI INF”).»

leggasi:

«Le disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua nell'ambito dello stesso sottosistema e, se del caso, con altri sottosistemi, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, in particolare mediante operazioni di manutenzione a scadenza temporale, sensori e tecnologie di monitoraggio delle condizioni, sono incluse nel regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (“STI INF”).»

Pagina 14, articolo 11, paragrafo 3:

anziché:

«Le STI OPE tengono conto dello sviluppo di metodi, protocolli di comunicazione e sistemi di scambio dati standardizzati.»

leggasi:

«Le STI OPE tengono conto dello sviluppo di metodi e protocolli di comunicazione standardizzati, così come di sistemi di scambio dati standardizzati.»

Pagina 14, articolo 11, paragrafo 5:

anziché:

«Le STI OPE definiscono la portata delle questioni aperte per le operazioni e distinguono tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisce il livello ottimale di armonizzazione tecnica.»

leggasi:

«Le STI OPE definiscono l'ambito di applicazione dei punti in sospeso per le operazioni e distinguono tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisce il livello ottimale di armonizzazione tecnica.»

Pagina 15, articolo 14, paragrafo 5:

anziché:

«Le STI TAP definiscono la quota delle attività connesse alla gestione delle strutture dati centralizzate al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia e dell'organismo di governance istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione della STI TAP.»

leggasi:

«Le STI TAP definiscono la quota delle attività connesse alla gestione delle strutture dati centralizzate al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia e dell'organismo di governance istituito dal settore al fine di accelerare l'attuazione della STI TAP.»


Fuq