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Document 32017R1267
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1267 of 11 July 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1267 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1267 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2017/5015
GU L 183 del 14.7.2017, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1267 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Prodotto sotto forma di fine polvere inodore bianca costituita da microsfere (dimensione delle particelle < 10 μm) con una densità di circa 2,1-2,5 g/cm3 Le microsfere sono costituite da nefelina o sienite-nefelinica riscaldata per conferire al materiale una forma più ellittica e smussarne i margini ruvidi. In seguito a questo processo la nefelina o sienite-nefelinica forma una superficie vetrosa. La nefelina e la sienite-nefelinica sono alluminosilicati di sodio e di potassio. Il prodotto è utilizzato come additivo per vernici, rivestimenti e pellicole, al fine di ridurre i livelli di composti organici volatili, aumentare i tassi di carico, migliorare la durezza e aggiungere resistenza all'opacizzazione, allo sfregamento e all'abrasione. |
2842 10 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2842 e 2842 10 00 . La classificazione alla voce 2529 è esclusa, in quanto la superficie vetrosa della nefelina o sienite-nefelinica indica che la sua struttura cristallina è stata modificata dal procedimento termico (cfr. nota 1 del capitolo 25 e anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 25, considerazioni generali, secondo paragrafo). La classificazione alla voce 2621 è esclusa in quanto il prodotto non è né una scoria né una cenere e nemmeno un residuo proveniente dall'incenerimento di rifiuti urbani. La classificazione alla voce 3816 è esclusa in quanto non vi è alcuna aggiunta di leganti (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3816 , primo paragrafo). La classificazione alla voce 3824 è esclusa dato che la voce che fornisce la descrizione più specifica va preferita alle voci di portata più generale. La classificazione alla voce 6806 è esclusa in quanto il prodotto non è un prodotto minerale espanso. La classificazione alla voce 6815 è esclusa in quanto il prodotto non è un lavoro di pietre o di altre materie minerali, bensì è un materiale accessorio utilizzato nella fabbricazione di articoli. Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 2842 10 00 come silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no |