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Document 32017R1266
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1266 of 11 July 2017 repealing Regulation (EC) No 2494/96 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1266 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1266 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2017/5013
GU L 183 del 14.7.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1266 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione (3) ha classificato un «Foglio di polietilene tereftalato, di spessore inferiore o uguale a 10 micrometri, rivestito di inchiostro termografico, in rotoli di larghezza 62 cm» nella voce 3215 della nomenclatura combinata come «Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide». La classificazione del prodotto alla voce 3215 è stata basata sulla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ma la motivazione non entra nei dettagli per quanto riguarda le possibili voci da prendere in considerazione nell'applicazione della regola generale 3 b). In particolare, non vengono specificati i motivi dell'esclusione della voce 9612, che comprende, oltre ai cuscinetti per timbri, «nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce». |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2494/96 riguarda i cosiddetti «rotoli di grandi dimensioni» che non sono prodotti pronti all'uso, ma che sono in realtà rotoli di lunghezza considerevole che non possono essere inseriti in una macchina da scrivere o in una macchina analoga senza un'ulteriore fase del processo di fabbricazione. Questa informazione non figura nella descrizione del prodotto riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2494/96 e la sua mancanza può portare a errori nella classificazione tariffaria dei nastri inchiostrati pronti all'uso. I nastri inchiostrati pronti all'uso devono essere classificati nella voce 9612. |
(4) |
Poiché il prodotto interessato dal regolamento (CE) n. 2494/96 non è più disponibile sul mercato, detto regolamento non è più considerato necessario. La maggior parte dei nastri inchiostrati attualmente disponibili sul mercato, compresi quelli dotati di lunghezza e larghezza considerevoli, può essere utilizzata direttamente se inserita in una macchina da scrivere o in una macchina analoga, senza un'ulteriore fase del processo di fabbricazione. Inoltre, sarà redatta una nota esplicativa delle sottovoci NC da 9612 10 10 a 9612 10 80 («nastri inchiostratori») per fornire orientamenti sulla classificazione tariffaria dei nastri inchiostrati. |
(5) |
È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2494/96 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria dei nastri inchiostrati e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2494/96 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 38).