Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0136R(03)

Rettifica della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009)

GU L 162 del 23.6.2017, p. 56–56 (DA, DE, HR, IT, NL, PL, PT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/136/corrigendum/2017-06-23/oj

23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/56


Rettifica della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009 )

Pagina 31, articolo 2, punto 7, nuovo articolo 13, paragrafo 6:

anziché:

«6.   Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, …»

leggasi:

«6.   Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia pertanto un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, …».


Top