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Document 22017D1043
Decision of the EEA Joint Committee No 254/2015 of 30 October 2015 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2017/1043]
Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1043]
Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1043]
GU L 161 del 22.6.2017, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 254/2015
del 30 ottobre 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1043]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1078 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «acido clodronico (sotto forma di sale disodico)» (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1079 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «esaflumuron» (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della Commissione, del 3 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «4-idrossibenzoato di propile e suo sale sodico» (3). |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32015 R 1078: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1078 della Commissione, del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 5), |
— |
32015 R 1079: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1079 della Commissione, del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 8), |
— |
32015 R 1080: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1080 della Commissione, del 3 luglio 2015 (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 11).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1078, (UE) 2015/1079 e (UE) 2015/1080 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda SLETNES
(1) GU L 175 del 4.7.2015, pag. 5.
(2) GU L 175 del 4.7.2015, pag. 8.
(3) GU L 175 del 4.7.2015, pag. 11.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.