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Document 32017R0646
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/646 of 5 April 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2015/378 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to the implementation of the annual clearance of accounts procedure and the implementation of the conformity clearance
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della Commissione, del 5 aprile 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della Commissione, del 5 aprile 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità
C/2017/2145
GU L 92 del 6.4.2017, p. 36–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/646 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il primo esercizio di liquidazione annuale dei conti, effettuato a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/378 della Commissione (2), ha messo in evidenza la necessità di chiarire la situazione degli importi del prefinanziamento annuale non interamente liquidati con i conti annuali trasmessi. |
(2) |
È necessario fissare le modalità di esecuzione della verifica di conformità, e in particolare le norme sui criteri per la determinazione del livello di rettifica finanziaria che la Commissione può applicare a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 a seguito del completamento di tale procedura. |
(3) |
Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri, è essenziale chiarire i criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e determinare i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria. |
(4) |
Si dovrebbe pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 3 bis Criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo 1. La Commissione fonda la valutazione dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit disponibili svolti dagli Stati membri, dai servizi della Commissione e della Corte dei conti, sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o su eventuali altre informazioni sulla conformità ai criteri di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione (*1). La valutazione della Commissione copre l'ambiente di controllo interno del programma nazionale, le attività di gestione e di controllo dell'autorità responsabile e le attività di controllo e di audit dell'autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato. 2. La conformità ai requisiti fondamentali di cui al paragrafo 1 in funzione delle categorie previste dalla tabella 2 dell'allegato si utilizza per valutare l'effettivo funzionamento di ciascuna autorità competente e per giungere a una conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo. Nella conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo sono tenuti in considerazione eventuali fattori attenuanti o aggravanti. 3. Qualora sia verificato che uno tra i requisiti fondamentali numero 2, 4, 5, 8, 11, 12 o 14 di cui alla tabella 1 dell'allegato, o due o più degli altri requisiti fondamentali di tale tabella, rientrano nella categoria 3 o 4 della tabella 2 dell'allegato, si configura una fattispecie di carenza grave nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. Articolo 3 ter Criteri per l'applicazione delle rettifiche finanziarie e la determinazione del relativo livello 1. La Commissione applica le rettifiche finanziarie qualora individui una o più irregolarità isolate o sistemiche o una o più carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (“carenze del sistema”). Ai fini del presente regolamento, per irregolarità si intende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale o qualsiasi violazione di norme nazionali derivante da un'azione o da un'omissione di uno o più beneficiari, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione ad esso di una spesa indebita. L'entità della rettifica finanziaria è determinata caso per caso ogniqualvolta ciò sia possibile ed è pari all'importo esatto delle spese che sono state indebitamente imputate al bilancio generale dell'Unione. Qualora la Commissione rilevi irregolarità in un campione rappresentativo di spese relative alla totalità di un programma, o a parte di esso, ma non risulti vantaggioso rispetto ai costi verificare la regolarità delle spese, la rettifica può essere determinata applicando per estrapolazione i risultati dell'esame del campione al resto della popolazione da cui questo è stato estratto. Laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche o carenze del sistema, ma non sia possibile, neanche mediante estrapolazione, quantificare la rettifica con precisione, alla spesa dichiarata si applica una rettifica finanziaria forfettaria per la parte del sistema interessata, secondo i criteri e le percentuali indicative che figurano ai punti 2 e 3. Le rettifiche forfettarie possono essere applicate anche in caso di irregolarità isolate. 2. Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti fattori:
3. Il livello di rettifica è fissato come segue:
Conformemente al principio di proporzionalità, il tasso può essere ridotto al 2 % qualora la natura e la gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema non siano considerate tali da giustificare un tasso di rettifica del 5 %. 4. Qualora, a causa della mancata adozione da parte dell'autorità competente, di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato esercizio finanziario, la medesima o le medesime irregolarità o carenze siano riscontrate in un esercizio finanziario successivo, il tasso di rettifica forfettaria può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici irregolarità o carenze, essere incrementato fino a un livello che non ecceda quello immediatamente superiore stabilito al paragrafo 3. (*1) Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3)»." |
3) |
è aggiunto un nuovo allegato il cui testo è riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30).
ALLEGATO
ALLEGATO
Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in relazione al loro efficace funzionamento
[di cui all'articolo 3 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378]
Tabella 1
Requisiti fondamentali
|
Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo |
Organismi/autorità interessati |
Campo d'applicazione |
1 |
Adeguata descrizione e separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Ambiente interno |
2 |
Selezione appropriata dei progetti |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Attività di controllo |
3 |
Informazioni adeguate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Informazione e comunicazione interne |
4 |
Controlli adeguati |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Attività di controllo |
5 |
Sistemi efficaci idonei ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Attività di controllo |
6 |
Sistemi informatici affidabili per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la predisposizione delle relazioni |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Attività di controllo/informazione e comunicazione interne |
7 |
Efficace attuazione di procedure per la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese misure antifrode proporzionate |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Attività di controllo |
8 |
Procedure appropriate per preparare i conti annuali, la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Attività di controllo |
9 |
Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e annullati |
Autorità responsabile/autorità delegata |
Attività di controllo |
10 |
Adeguata descrizione e separazione delle funzioni, indipendenza funzionale dall'autorità responsabile e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti in materia |
Autorità di audit |
Ambiente interno |
11 |
Audit adeguati dei sistemi |
Autorità di audit |
Attività di controllo |
12 |
Audit adeguati delle spese |
Autorità di audit |
Attività di controllo |
13 |
Audit adeguati dei conti |
Autorità di audit |
Attività di controllo |
14 |
Procedure adeguate per la fornitura di un pareri di audit e relazioni di audit affidabili |
Autorità di audit |
Attività di controllo |
Tabella 2
Classificazione dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo in relazione al loro funzionamento
Categoria 1 |
Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti. |
Categoria 2 |
Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti. |
Categoria 3 |
Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali. |
Categoria 4 |
Sostanzialmente non funziona. |