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Document 32017R0641
Commission Regulation (EU) 2017/641 of 3 April 2017 establishing a temporary prohibition of fishing for red seabream in Union and international waters of VI, VII and VIII by vessels flying the flag of France
Regolamento (UE) 2017/641 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese
Regolamento (UE) 2017/641 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese
C/2017/2304
GU L 92 del 6.4.2017, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017
6.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/641 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2017
recante divieto temporaneo di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).
ALLEGATO
N. |
04/TQ2285 |
Stato membro |
Francia |
Stock |
SBR/678- |
Specie |
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
Zona |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII |
Data di chiusura |
16.2.2017 |