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Dokument 32017R0376

    Regolamento delegato (UE) 2017/376 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento

    C/2017/1373

    GU L 58 del 4.3.2017, s. 8 – 10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 30/06/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/376/oj

    4.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 58/8


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/376 DELLA COMMISSIONE

    del 3 marzo 2017

    che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 agosto 2014 il governo della federazione russa («Russia») ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto d'importazione ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un mercato di esportazione importante. Il divieto suddetto è stato prorogato fino alla fine del 2017. In tali circostanze rimangono reali le minacce di turbative del mercato dell'Unione per alcuni prodotti specifici, quali le mele e le pere, e occorre adottare adeguate misure che dovranno essere attuate fino a che rimarrà in vigore il divieto russo.

    (2)

    La minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, che esportava verso la Russia ingenti quantitativi di prodotti deperibili. È risultato difficile ridirigere tutta la produzione verso altre destinazioni. Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (3)

    Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato, i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 913/2014 (2), (UE) n. 932/2014 (3), (UE) n. 1031/2014 (4), (UE) 2015/1369 (5) e (UE) 2016/921 (6) hanno stabilito gli importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia.

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/921 ha inoltre riconosciuto che i prodotti coperti dal regime istituito dal medesimo regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, avrebbero potuto essere ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori degli Stati membri che producevano gli stessi prodotti, ma che non esportavano tradizionalmente verso la Russia, avrebbero quindi potuto subire notevoli turbative di mercato, in particolare il crollo dei prezzi. Per stabilizzare il mercato, un aiuto finanziario dell'Unione è stato reso disponibile ai produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto di detto regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.

    (5)

    Gli Stati membri erano liberi di decidere in quale misura avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate. L'eventuale decisione di non avvalersi del quantitativo doveva essere notificata alla Commissione entro il 31 ottobre 2016 specificando la parte non utilizzata del quantitativo.

    (6)

    Entro il 31 ottobre 2016, la Germania, la Danimarca, il Lussemburgo, la Slovacchia, la Slovenia, l'Austria e il Regno Unito hanno formalmente notificato alla Commissione la loro decisione di non avvalersi del rispettivo quantitativo o di parte di esso.

    (7)

    I quantitativi non utilizzati dovrebbero pertanto essere riattribuiti. La riattribuzione dovrebbe basarsi su criteri trasparenti, oggettivi ed equi. Ciò sembra assicurato al meglio utilizzando come base per la riattribuzione la quota assegnata a ciascuno Stato membro rispetto alla quantità totale attualmente attribuita di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/921. Per garantire un'attribuzione per Stato membro di almeno 300 tonnellate, occorre aumentare da 85 a 300 tonnellate le attribuzioni a favore rispettivamente di Cipro, Croazia e Portogallo. Questa misura è necessaria in quanto la riattribuzione di quantitativi inferiori a 85 tonnellate comporterebbe oneri amministrativi indebiti per le autorità nazionali, in particolare per quanto riguarda i controlli, e allo stesso tempo non inciderebbe in modo significativo sulla situazione dei produttori e del mercato.

    (8)

    Per garantire un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi negli Stati membri interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere da tale data fino al 30 giugno 2017,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2016/921 è così modificato:

    1)

    l'articolo 2 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui agli allegati I e V.»;

    b)

    è aggiunto un nuovo paragrafo 5:

    «5.   In seguito alla notifica di cui al paragrafo 4, i quantitativi non utilizzati sono riattribuiti tra gli Stati membri secondo quanto definito all'allegato V.

    I quantitativi riattribuiti di cui all'allegato V sono aggiunti ai quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma.»;

    2)

    all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema “primo arrivato, primo servito”.»;

    3)

    è aggiunto un allegato V il cui testo figura in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 30 giugno 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

    (4)  Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 17).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 3).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO V

    Quantitativi di prodotti riattributi per Stato membro di cui all'articolo 2

    Stati membri

    Quantitativi riattribuiti

    (in tonnellate)

    Polonia

    7 720

    Spagna

    3 015

    Belgio

    2 385

    Grecia

    1 150

    Italia

    1 080

    Paesi Bassi

    1 065

    Francia

    365

    Cipro

    300

    Croazia

    300

    Portogallo

    300»


    Začiatok