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Document 32017D0089

Decisione di esecuzione (UE) 2017/89 della Commissione, del 17 gennaio 2017, sulla costituzione degli elenchi di priorità annuali per il 2017 per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/0076

GU L 14 del 18.1.2017, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/89/oj

18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2017

sulla costituzione degli elenchi di priorità annuali per il 2017 per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'elaborazione e l'attuazione di codici di rete e orientamenti sono fondamentali ai fini di una completa integrazione del mercato interno dell'energia. Il terzo pacchetto Energia (3) ha creato un assetto istituzionale per l'elaborazione di codici di rete intesi ad armonizzare, se necessario, le norme tecniche e operative e le regole del mercato applicabili alle reti elettriche e del gas. A tal fine, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSO) e la Commissione europea collaborano fattivamente con tutte le parti interessate.

(2)

I settori per i quali è possibile definire codici di rete sono elencati all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Oltre ad elaborare codici di rete, la Commissione può decidere di elaborare orientamenti nei settori di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009, la Commissione dovrebbe innanzi tutto stabilire un elenco di priorità annuali in cui siano individuati i settori da includere nell'elaborazione dei codici di rete.

(3)

Per quanto riguarda il gas, negli ultimi tre anni sono già state adottate e pubblicate norme armonizzate in materia di procedure di gestione della congestione, allocazione della capacità, bilanciamento e interoperabilità e scambio dei dati.

(4)

Sono già state adottate e pubblicate norme armonizzate in materia di allocazione della capacità, gestione della congestione, connessione dei generatori, connessione della domanda, corrente continua ad alta tensione e allocazione di capacità a termine.

(5)

La maggioranza delle parti interessate che ha partecipato alla consultazione pubblica (4) si è dichiarata favorevole a dare la priorità al lavoro già avviato e ha sottolineato l'importanza di un'attuazione corretta e ben coordinata dei codici di rete e degli orientamenti adottati, in modo da garantire una partecipazione strutturata delle parti interessate. Per quanto riguarda l'energia elettrica, diverse parti interessate hanno sostenuto l'elaborazione di norme riguardanti strutture tariffarie armonizzate per la trasmissione, flessibilità distribuita e formazione operativa.

(6)

Tenuto conto delle risposte delle parti interessate e delle iniziative legislative future nell'ambito dell'assetto del mercato dell'energia, dei vari interventi necessari per garantire la piena integrazione del mercato interno dell'energia e del fatto che l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti richiederà un considerevole dispiegamento di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi la Commissione, l'ACER, gli ENTSO e le parti interessate, non sono stati aggiunti nuovi settori all'elenco di priorità annuali.

(7)

Tenendo conto delle conclusioni del forum per la regolamentazione del gas del 2016, la modifica del codice di rete del gas in materia di norme sull'interoperabilità e di scambio dei dati, che integra la norma CEN adottata sulla qualità del gas H (EN 16726:2015), non sarà effettuata nel 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione costituisce gli elenchi di priorità annuali per il 2017 per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 2

L'elenco di priorità annuali per il 2017 per la definizione di norme armonizzate sull'energia elettrica è il seguente:

norme in materia di funzionamento del sistema (finalizzazione della fase di adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2016),

norme in materia di requisiti e procedure di emergenza e ripristino (finalizzazione della fase di adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2016),

norme sul bilanciamento (finalizzazione della fase di adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2017),

Articolo 3

L'elenco di priorità annuali per il 2017 per la definizione di norme armonizzate sul gas è il seguente:

norme in materia di strutture tariffarie armonizzate per la trasmissione per il gas (finalizzazione della fase di adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2016),

norme relative a un approccio basato sul mercato a livello dell'UE per l'allocazione della capacità di trasporto del gas di nuova realizzazione (finalizzazione della fase di adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2016),

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(3)  Il terzo pacchetto Energia è costituito dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94), dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57), dal regolamento (CE) n. 714/2009, dal regolamento (CE) n. 715/2009 e dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(4)  Le risposte sono pubblicate sul sito: https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0


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