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Document 32017R0087

Regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

C/2016/6618

GU L 14 del 18.1.2017, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/87/oj

18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

La Bulgaria e la Romania hanno un interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Il 30 giugno 2016 questi Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa a un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, tenendo conto del parere del settore. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure della raccomandazione comune che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

(4)

Per quanto riguarda il Mar Nero, l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017. Il rombo chiodato è una di queste specie.

(5)

La raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero, poiché le prove scientifiche indicano tassi di sopravvivenza elevati. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune ed esaminate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (2), è opportuno che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 venga inclusa nel presente regolamento per un periodo di un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare alla Commissione i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le motivazioni che giustificano l'esenzione per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco e alla Commissione di esaminare la suddetta esenzione.

(6)

Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare un elenco di pescherecci cui si applica il presente regolamento.

(7)

Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. In conformità della raccomandazione comune e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mar Nero alla pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) catturato con reti da posta fisse a imbrocco (codice dell'attrezzo (3): GNS).

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «Mar Nero» si intendono le acque marittime della sottozona geografica 29 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2017 al rombo chiodato (Psetta maxima) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).

2.   Il rombo chiodato (Psetta maxima) catturato nelle circostanze indicate al paragrafo 1 è rilasciato immediatamente nella zona dove è stato catturato.

3.   Entro il 1o maggio 2017, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nella pesca del rombo chiodato nel Mar Nero presentano alla Commissione dati supplementari sui rigetti in aggiunta a quelli forniti nella raccomandazione comune del 4 luglio 2016 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta i dati di cui al paragrafo 3 al massimo entro luglio 2017.

Articolo 4

Elenco dei pescherecci

1.   Gli Stati membri interessati determinano i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito della pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).

2.   Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutti i pescherecci che praticano la pesca del rombo chiodato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco (CSTEP-16-10) 2016. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27758 EN, JRC Scientific and Policy Report, 104 pagg. Disponibile qui: https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic-committee-for-fisheries-stecf--pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L

(3)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


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