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Document 22017X0114(02)

    Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio

    GU L 11 del 14.1.2017, p. 9–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 11/9


    Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio

    Indice

    1.

    Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 20.12«Camcording» (tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale). 11

    2.

    Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'articolo 20.7«Protezione concessa» (competenze degli Stati membri riguardo ai diritti morali tutelati dalla convenzione di Berna). 11

    3.

    Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria delle disposizioni in materia di trasporti e servizi di trasporto (riguardo alla ripartizione delle competenze). 11

    4.

    Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dei capi 22, 23 e 24:«Commercio e sviluppo sostenibile», «Commercio e lavoro» e «Commercio e ambiente» (riguardo alla ripartizione delle competenze). 11

    5.

    Dichiarazione del Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 912/2014 sulla «responsabilità finanziaria» alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti. 11

    6.

    Dichiarazione della Commissione sulla protezione delle indicazioni geografiche. 11

    7.

    Dichiarazione della Commissione sulla protezione del principio della precauzione nel CETA. 12

    8.

    Dichiarazione della Commissione sull'acqua. 12

    9.

    Dichiarazione della Commissione sul contenuto delle basi giuridiche aggiunte dal Consiglio. 12

    10.

    Dichiarazione dell'Irlanda (sulla parte terza, titolo V, del TFUE). 13

    11.

    Dichiarazione del Regno Unito (sulla parte terza, titolo V, del TFUE). 13

    12.

    Dichiarazione dell'Ungheria (riguardante l'applicazione provvisoria del CETA). 13

    13.

    Dichiarazione del Portogallo (riguardo all'applicazione provvisoria del CETA e all'autonomia delle decisioni riguardanti questioni di competenza nazionale). 13

    14.

    Dichiarazione della Grecia (riguardo alla protezione della denominazione d'origine protetta (DOP) del formaggio «Feta» nel CETA). 13

    15.

    Dichiarazione del Consiglio riguardo all'ambito dell'applicazione provvisoria del CETA. 14

    16.

    Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (ripartizione delle competenze). 14

    17.

    Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria della protezione dei lavoratori (ripartizione delle competenze). 14

    18.

    Dichiarazione della Commissione riguardo alle decisioni del comitato misto CETA. 15

    19.

    Dichiarazione del Consiglio e degli Stati membri riguardo alle decisioni del comitato misto CETA. 15

    20.

    Dichiarazione del Consiglio riguardo alla cessazione dell'applicazione provvisoria del CETA. 15

    21.

    Dichiarazione della Germania e dell'Austria riguardo alla cessazione dell'applicazione provvisoria del CETA. 15

    22.

    Dichiarazione della Polonia riguardo alla cessazione dell'applicazione provvisoria del CETA. 15

    23.

    Dichiarazione della Slovenia (sul sistema giurisdizionale bilaterale per gli investimenti e varie altre questioni). 15

    24.

    Dichiarazione dell'Austria (sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto). 16

    25.

    Dichiarazione della Polonia (sull'ambito di competenza nazionale e varie altre questioni). 16

    26.

    Dichiarazione della Commissione sulla proroga del divieto di sostanze ad azione ormonica a fini di stimolazione della crescita degli animali da azienda (come carne bovina trattata con ormoni). 17

    27.

    Dichiarazione della Commissione sugli appalti pubblici. 17

    28.

    Dichiarazione della Commissione sul regime belga di assicurazione obbligatorio e le mutue di diritto belga. 17

    29.

    Dichiarazione della Commissione sui servizi pubblici. 18

    30.

    Dichiarazione della Commissione sulla proroga della normativa dell'UE in materia di prodotti geneticamente modificati relativamente ad alimenti, mangimi e coltivazione. 18

    31.

    Dichiarazione della Commissione sul significato dei termini «attività commerciali rilevanti» di cui all'articolo 8.1 dell'accordo («definizioni» di investimento). 18

    32.

    Dichiarazione del Consiglio e della Commissione concernente l'agricoltura nel CETA. 18

    33.

    Dichiarazione della Commissione europea sul raggiungimento della piena reciprocità in materia di visti con il Canada per i cittadini rumeni e bulgari. 19

    34.

    Dichiarazione della Bulgaria (riguardante l'esenzione dell'obbligo di visto per gli spostamenti). 19

    35.

    Dichiarazione della Romania (riguardante l'esenzione dell'obbligo di visto per gli spostamenti). 19

    36.

    Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sulla protezione degli investimenti e sul sistema giurisdizionale per gli investimenti («ICS»). 20

    37.

    Dichiarazione del Regno del Belgio relativa alle condizioni riguardanti i pieni poteri dello Stato federale e delle entità federate per la firma del CETA. 21

    38.

    Dichiarazione del Servizio giuridico del Consiglio sulla natura giuridica dello strumento interpretativo comune. 22

    DICHIARAZIONI:

    Le seguenti dichiarazioni si inseriscono quale parte integrante del contesto in cui il Consiglio adotta la decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell'Unione. Saranno iscritte nel processo verbale del Consiglio in tale occasione.

    1.   Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 20.12:

    Il Consiglio dichiara che l'accordo raggiunto dagli Stati membri sulla tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale non costituirà un precedente per futuri accordi tra l'Unione europea e paesi terzi.

    2.   Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'articolo 20.7:

    Il Consiglio dichiara che la propria decisione, nella misura in cui prevede l'applicazione provvisoria da parte dell'UE dell'articolo 20.7, non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri ove riguardi diritti morali tutelati dalla convenzione di Berna.

    3.   Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria delle disposizioni in materia di trasporti e servizi di trasporto:

    Il Consiglio dell'Unione europea dichiara che la propria decisione, nella misura in cui prevede l'applicazione provvisoria da parte dell'UE di disposizioni in materia di servizi di trasporto, che rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti tra l'UE e gli Stati membri, lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra gli stessi in tale settore e non impedisce agli Stati membri di esercitare le proprie competenze nei confronti del Canada in materie non contemplate dal presente accordo o di un altro paese terzo in materia di servizi di trasporto rientranti nel suddetto ambito di applicazione.

    4.   Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dei capi 22, 23 e 24:

    Il Consiglio dell'Unione europea dichiara che la propria decisione, nella misura in cui prevede l'applicazione provvisoria da parte dell'UE di disposizioni di cui ai capi 22, 23 e 24, che rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti tra l'UE e gli Stati membri, lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra gli stessi in tale settore e non impedisce agli Stati membri di esercitare le proprie competenze nei confronti del Canada in materie non contemplate dal presente accordo o di un altro paese terzo.

    5.   Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (UE) n. 912/2014:

    Il Consiglio rileva che il regolamento (UE) n. 912/2014, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte si applica a tutte le domande e controversie nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri a norma della sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) del capo 8 del CETA.

    6.   Dichiarazione della Commissione sulla protezione delle indicazioni geografiche:

    1.

    Nel corso dei negoziati in corso o futuri in materia di indicazioni geografiche, tra cui le DOP e le IGP, la Commissione manterrà stretti contatti con ciascuno Stato membro interessato attraverso le strutture consultive disponibili e accoglierà richieste ad hoc di ulteriori consultazioni.

    2.

    La Commissione si è impegnata a raggiungere il miglior livello possibile di protezione delle indicazioni geografiche registrate dell'Unione nell'ambito dei negoziati in corso o futuri su accordi commerciali alla luce della situazione del mercato di ogni partner commerciale e degli interessi degli Stati membri.

    3.

    La Commissione prende atto delle preoccupazioni della Grecia sui risultati riguardanti la protezione di alcune indicazioni geografiche nell'ambito dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare sulla denominazione d'origine protetta del formaggio «Feta». La Commissione riconosce che i risultati conseguiti riguardo ai termini contemplati all'articolo 20.21 dell'accordo CETA, incluso il formaggio Feta, offrono un livello di protezione che non crea alcun precedente per i negoziati in corso o futuri.

    4.

    La Commissione conferma la sua intenzione, alla luce dell'accordo CETA, di garantire la rigorosa applicazione della protezione delle indicazioni geografiche previste nell'accordo stesso, tra l'altro delle disposizioni relative all'esecuzione amministrativa, e riguardo alle entità autorizzate ad avvalersi delle eccezioni previste all'articolo 20.21.

    5.

    La Commissione si impegna a fare pieno uso dei meccanismi del comitato CETA per le indicazioni geografiche, istituito a norma dell'articolo 26.2 dell'accordo, affinché i consumatori canadesi siano adeguatamente informati della qualità e delle caratteristiche intrinseche dei prodotti contemplati dall'articolo 20.21 del CETA.

    6.

    La Commissione si impegna, al più tardi entro cinque anni, a fare uso dei meccanismi adeguati previsti dall'accordo CETA, per conseguire per tutte le indicazioni geografiche UE elencate nell'allegato 20-A dell'accordo, formaggio Feta compreso, il medesimo livello di protezione.

    7.

    La Commissione europea si impegna a fare pieno uso dei meccanismi del CETA con riguardo alle indicazioni geografiche (IG) istituiti all'articolo 26.2, con l'obiettivo di includere nuove IG nell'accordo sulla base di una richiesta di uno Stato membro dell'UE.

    8.

    Alla luce delle possibilità offerte dal regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, la Commissione continuerà ad offrire agli Stati membri, nonché ai produttori e agli esportatori di prodotti protetti da un'indicazione geografica, soprattutto ai più vulnerabili tra di essi, sostegno nella promozione delle indicazioni geografiche.

    7.   Dichiarazione della Commissione sulla protezione del principio della precauzione nel CETA:

    La Commissione conferma che il CETA mantiene la possibilità per l'Unione europea e gli Stati membri di applicare i loro principi fondamentali che disciplinano le attività di regolamentazione. Per l'Unione europea, tali principi comprendono quelli fissati nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il principio della precauzione di cui all'articolo 191, che si traduce nell'articolo 168, paragrafo 1 e nell'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Di conseguenza la Commissione conferma che nulla nell'accordo CETA impedisce l'applicazione del principio della precauzione nell'Unione europea come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    8.   Dichiarazione della Commissione sull'acqua:

    La Commissione ribadisce che nessuna disposizione dell'accordo CETA interferirà con il diritto di qualsiasi Stato membro a decidere autonomamente in merito all'uso e alla protezione delle proprie fonti idriche. L'articolo 1.9 del CETA afferma che nessuna disposizione dell'accordo obbliga l'Unione europea ad autorizzare l'uso commerciale dell'acqua per qualsiasi scopo. L'accordo CETA si applicherebbe in questo settore unicamente se l'Unione europea o i suoi Stati membri decidessero autonomamente di autorizzare l'uso commerciale dell'acqua.

    Anche ove uno Stato membro dell'Unione europea decida di autorizzare l'uso commerciale dell'acqua, l'accordo CETA preserva in toto la possibilità per detto Stato membro di revocare la propria decisione al riguardo, come anche il diritto di disciplinare l'uso commerciale dell'acqua per finalità di politica pubblica.

    9.   Dichiarazione della Commissione sul contenuto delle basi giuridiche:

    La Commissione rileva che alle basi giuridiche sostanziali proposte dalla Commissione per la «Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra» il Consiglio ha aggiunto l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2 e l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ritiene che tale modifica sia ingiustificata in quanto tutte le materie in questione rientrano totalmente nel campo d'applicazione dell'articolo 207 del TFUE.

    10.   Dichiarazione dell'Irlanda:

    Qualora ai fini dell'attuazione dell'accordo da parte dell'Unione europea dovesse risultare necessario ricorrere a misure a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, saranno interamente rispettate le disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    11.   Dichiarazione del Regno Unito:

    Il Regno Unito accoglie favorevolmente la firma dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

    Tuttavia, il Regno Unito ritiene che l'accordo contenga disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali e di riammissione ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Regno Unito fa presente che, conformemente all'articolo 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo è vincolante o applicabile nel Regno Unito salvo che notifichi, in conformità dell'articolo 3 del protocollo, l'intenzione di voler partecipare all'adozione e all'applicazione di una misura proposta.

    Di conseguenza, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio la sua intenzione di partecipare alle decisioni del Consiglio nella misura in cui riguardano la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali.

    12.   Dichiarazione dell'Ungheria riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra:

    L'Ungheria rileva che, qualora occorra modificare la propria legislazione nazionale per l'applicazione provvisoria da parte dell'Unione europea delle parti dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, che sono oggetto di competenza concorrente, siffatte modifiche saranno apportate, in ragione della natura dell'ordinamento giuridico ungherese, in concomitanza con la procedura nazionale di ratifica, che l'Ungheria intende avviare a tempo debito.

    13.   Dichiarazione del Portogallo:

    Tenendo conto del rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, le decisioni del Consiglio che autorizzano la conclusione, la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo su questioni di competenza nazionale; la decisione del Portogallo di essere vincolato dall'accordo in conformità dei principi e delle norme costituzionali è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica e all'entrata in vigore dell'accordo nel sistema giuridico internazionale.

    14.   Dichiarazione della Grecia:

    La Grecia constata che i risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per un accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, in relazione alla protezione del formaggio greco «Feta» avente diritto alla protezione speciale ai sensi della normativa UE sui prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP), offrono solo un livello minimo di protezione e, in quanto tali, non costituiscono un precedente per gli accordi commerciali futuri dell'UE con paesi terzi.

    La Grecia è del parere che alla DOP «Feta», in quanto una delle principali indicazioni geografiche dell'UE, si dovrebbe accordare lo stesso livello di protezione riservato alle indicazioni geografiche UE importanza analoga. Ritiene inoltre che la protezione della DOP «Feta», come pure delle altre indicazioni geografiche, contribuisca in misura sostanziale alla promozione dello sviluppo regionale, della crescita e dell'occupazione all'interno dell'Unione europea. I risultati conseguiti in relazione alla protezione specifica della DOP «Feta» nell'ambito dell'accordo CETA non tengono affatto conto del suddetto obiettivo e pertanto non ne garantiscono la piena protezione sul mercato canadese.

    In tale contesto, la Grecia prende pienamente atto dell'impegno della Commissione europea: a) a raggiungere il miglior livello possibile di protezione di tutte le indicazioni geografiche registrate dell'UE (IG), inclusa la DOP «Feta», nell'ambito dei negoziati in corso o futuri su accordi commerciali con paesi terzi, tenendo sufficientemente conto del summenzionato obiettivo, e b) ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la DOP «Feta» non solo all'interno dell'UE ma anche nei mercati dei paesi terzi, in particolare per quanto concerne il ricorso a pratiche sleali che conducano alla disinformazione dei consumatori.

    In proposito, la Grecia accoglie con favore la dichiarazione della Commissione europea per quanto riguarda 1) l'impegno della Commissione europea a mantenere stretti contatti con gli Stati membri interessati durante tutti i negoziati in corso o futuri in materia di IG, 2) il suo impegno a raggiungere il miglior livello possibile di protezione delle IG nell'ambito dei negoziati in corso o futuri con paesi terzi, 3) la sua intenzione di garantire, in cooperazione con tutte le autorità canadesi competenti, la rigorosa applicazione della protezione prevista ai sensi dell'accordo CETA, segnatamente l'istituzione di appropriati meccanismi e procedure interni al Canada di applicazione amministrativa per adeguare il mercato interno canadese alle disposizioni del CETA, nonché la registrazione delle entità canadesi autorizzate ad avvalersi delle eccezioni di cui all'articolo 20.21., 4) il suo impegno a fare pieno uso dei meccanismi del comitato CETA per le indicazioni geografiche affinché i consumatori candesi siano adeguatamente informati della qualità e delle caratteristiche intrinseche dei prodotti contemplati dall'articolo 20.21 dell'accordo CETA, 5) il suo impegno a fare uso, entro cinque (5) anni dall'entrata in vigore dell'accordo CETA, dei meccanismi adeguati al fine di conseguire il medesimo livello di protezione per tutte le indicazioni geografiche dell'UE, compresa la DOP «Feta», 6) il sostegno agli sforzi compiuti dalla Grecia per promuovere le indicazioni geografiche sfruttando le opportunità offerte dal regolamento (UE) n. 1144/2014.

    La Grecia intende dare un seguito ai punti di cui sopra e li considera parte della buona fede relativa all'attuazione dell'accordo CETA.

    Nel presentare questa dichiarazione, la Grecia ha tenuto pienamente conto della dimensione strategico-politica ed economica dell'accordo CETA.

    Riguardo all'ambito dell'applicazione provvisoria del CETA:

    15.   Dichiarazione del Consiglio:

    Il Consiglio dell'Unione europea conferma che saranno soggette all'applicazione provvisoria soltanto le materie che rientrano nell'ambito della competenza dell'UE.

    16.   Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali:

    Il Consiglio dell'Unione europea dichiara che la propria decisione, nella misura in cui prevede l'applicazione provvisoria da parte dell'UE di disposizioni nel settore del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e nella misura in cui tale settore rientra nell'ambito delle competenze concorrenti tra l'UE e gli Stati membri, lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra gli stessi in tale settore e non impedisce agli Stati membri di esercitare le proprie competenze nei confronti del Canada o di un altro paese terzo in materie non contemplate dal presente accordo.

    17.   Dichiarazione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria della protezione dei lavoratori:

    Il Consiglio dell'Unione europea dichiara che la propria decisione, nella misura in cui prevede l'applicazione provvisoria da parte dell'UE di disposizioni nel settore della protezione dei lavoratori e nella misura in cui tale settore rientra nell'ambito delle competenze concorrenti tra l'UE e gli Stati membri, lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra gli stessi in tale settore e non impedisce agli Stati membri di esercitare le proprie competenze nei confronti del Canada o di un altro paese terzo in materie non contemplate dal presente accordo.

    Riguardo alle decisioni del comitato misto CETA:

    18.   Dichiarazione della Commissione:

    Si rileva che è improbabile che nel prossimo futuro siano necessarie decisioni di modifica del CETA o interpretazioni vincolanti del CETA adottate dal comitato misto CETA. Pertanto la Commissione non intende presentare proposte ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, ai fini della modifica del CETA o dell'adozione di un'interpretazione vincolante dello stesso prima della conclusione del procedimento principale dinanzi alla Corte costituzionale tedesca.

    19.   Dichiarazione del Consiglio e degli Stati membri:

    Il Consiglio e gli Stati membri ricordano che qualora una decisione del comitato misto CETA rientri nella competenza degli Stati membri la posizione che deve essere adottata dall'Unione e dagli Stati membri in seno al comitato misto CETA è definita di comune accordo.

    Riguardo alla cessazione dell'applicazione provvisoria del CETA:

    20.   Dichiarazione del Consiglio:

    Se la ratifica del CETA è impedita in maniera permanente e definitiva a seguito della sentenza di una Corte costituzionale o dell'espletamento di altri processi costituzionali e della notifica formale da parte del governo dello Stato interessato, si deve porre e si porrà termine all'applicazione provvisoria. Le misure necessarie saranno prese conformemente alle procedure UE.

    21.   Dichiarazione della Germania e dell'Austria:

    La Germania e l'Austria dichiarano che in quanto parti del CETA possono esercitare i diritti risultanti dall'articolo 30.7, paragrafo 3, lettera c). Le misure necessarie saranno prese conformemente alle procedure UE.

    22.   Dichiarazione della Polonia:

    La Polonia dichiara che in quanto parte del CETA può esercitare il diritto risultante dall'articolo 30.7, paragrafo 3, lettera c). Tutte le misure necessarie saranno prese conformemente alle procedure UE.

    23.   Dichiarazione della Slovenia:

    La Repubblica di Slovenia, pur ricordando la natura estremamente sensibile del capo sugli investimenti, ritiene che l'accordo relativo alla firma del CETA non pregiudichi la posizione principale della Repubblica di Slovenia sul sistema giurisdizionale bilaterale per gli investimenti. In considerazione delle varie preoccupazioni manifestate durante i negoziati sulle disposizioni relative al sistema giurisdizionale per gli investimenti, la Repubblica di Slovenia si aspetta che il sistema giurisdizionale per gli investimenti sia sviluppato ulteriormente in maniera costante in linea con la dichiarazione interpretativa comune e il diritto dell'Unione europea e che le pertinenti disposizioni del CETA siano adattate per introdurre i miglioramenti già prima dell'istituzione del tribunale multilaterale per gli investimenti e del meccanismo di appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti.

    Sulla base della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita nei trattati, la decisione del Consiglio che autorizza l'applicazione provvisoria del CETA tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, non pregiudica l'autonomia della Repubblica di Slovenia di decidere di essere vincolata dall'accordo rispetto a questioni di competenza nazionale. Ne consegue che il riferimento presente nell'accordo agli obblighi ed adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio va inteso, per la Repubblica di Slovenia, fatto all'espletamento delle procedure di ratifica.

    Secondo quanto inteso dalla Repubblica di Slovenia il CETA non influirà sulla normativa dell'Unione europea o del Canada in materia di autorizzazione, immissione sul mercato, coltivazione ed etichettatura degli OGM e dei prodotti ottenuti con le nuove tecnologie di riproduzione, in particolare sulla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio. Per la Repubblica di Slovenia, inoltre, nessuna disposizione del CETA impedirà l'applicazione del principio di precauzione nell'Unione europea sancito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Per quanto riguarda l'acqua, secondo quanto inteso dalla Repubblica di Slovenia nessuna disposizione dell'accordo crea alcun obbligo per l'Unione europea e i suoi Stati membri che vada oltre la legislazione dell'UE o limita il diritto per ciascuna parte di adottare o mantenere qualsiasi misura volta a gestire, tutelare e preservare le proprie fonti idriche (ad uso commerciale, potabile, misto o per altri usi), compreso il diritto per ciascuna parte di limitare o revocare i diritti sull'acqua concessi. Per la Repubblica di Slovenia, inoltre, le fonti idriche utilizzate per la fornitura di acqua potabile (comprese le fonti idriche destinate sia alla fornitura di acqua potabile sia ad altri usi) non sono contemplate dall'articolo 1.9, paragrafo 3).

    24.   Dichiarazione dell'Austria:

    La Repubblica d'Austria rileva che si sta perseguendo un accordo interistituzionale volto a garantire l'opportuna partecipazione degli Stati membri, mediante il Consiglio dell'Unione europea, alle decisioni che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato misto istituito dall'accordo, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Al fine di garantire la partecipazione del Nationalrat a tali decisioni si rinvia all'articolo 23e della legge costituzionale federale (Bundes-Verfassungsgesetz/B-VG).

    25.   Dichiarazione della Polonia:

    Considerata la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita nei trattati, occorre affermare che le decisioni del Consiglio che autorizzano la firma, l'applicazione provvisoria e la conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, non influiscono sull'autonomia decisionale in merito alle questioni rientranti nell'ambito di competenza nazionale della Repubblica di Polonia la cui decisione relativa alla conclusione dell'accordo, in conformità dei principi e delle disposizioni costituzionali, dipende dall'espletamento delle procedure interne di ratifica.

    L'accordo contiene un'ampia definizione di «investimento». Onde evitare dubbi sulla formulazione convenuta della definizione di «investimento», la Repubblica di Polonia afferma che, a suo parere, tale concetto include nella tutela giuridica solo gli investimenti «effettivi». Per investimento «effettivo», tutelato ai sensi dell'accordo CETA, la Repubblica di Polonia intende in primo luogo un investimento nella fase post-stabilimento, ovvero la fase in cui l'investitore è oggetto di una decisione amministrativa (finale/esecutiva, che gli consente di esercitare il diritto concesso da detta decisione), o di altre approvazioni finali/esecutive, obbligatorie per legge, se tale decisione o approvazione è prescritta dalla legge per l'investimento. In secondo luogo, l'investitore deve dare seguito a tale decisione o approvazione. In terzo luogo, l'elemento volto a dimostrare che l'investimento è «effettivo», a parere della Repubblica di Polonia, è l'oggettivo coinvolgimento di capitali e altri fondi nella sua realizzazione.

    Il CETA introduce il sistema giurisdizionale per gli investimenti. La Repubblica di Polonia cercherà di definire norme dettagliate per la selezione dei giudici affinché la composizione dell'organo giurisdizionale rifletta la diversità dei sistemi giuridici nell'Unione europea e tenga conto della ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri dell'UE. Una soluzione ideale sarebbe la selezione di un giudice con una conoscenza approfondita del sistema giuridico polacco.

    L'accordo CETA conferisce alle parti il diritto di imporre normative nei loro territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi. La Repubblica di Polonia dichiara che ritiene giustificate, in particolare, le normative volte a garantire un alto livello di tutela della vita e della salute umana, comprese disposizioni eque in materia di diritto del lavoro, la protezione della vita privata e dei dati, un elevato livello di protezione di piante ed animali, la sicurezza e qualità alimentare, la tutela ambientale e degli interessi dei consumatori, anche in settori sensibili come quelli del controllo efficace e dell'uso di organismi geneticamente modificati (OGM). Con riferimento agli OGM, la Repubblica di Polonia ritiene che il CETA non influisca sulle norme vigenti nell'UE e garantisca la tutela dei mercati dell'UE e della Polonia dall'ingresso indesiderato di prodotti geneticamente modificati.

    La Repubblica di Polonia è convinta che il CETA, mediante la rimozione degli ostacoli e la riduzione dei costi commerciali, apporterà benefici ad amplissimi gruppi della nostra società e alle piccole e medie imprese. Nel rispetto delle norme dell'UE, il CETA contribuirà a migliorare la qualità di vita dei cittadini polacchi.

    26.   Dichiarazione della Commissione sulla proroga del divieto di sostanze ad azione ormonica a fini di stimolazione della crescita degli animali da azienda (come carne bovina trattata con ormoni):

    La Commissione ribadisce che nessuna disposizione del CETA ha ripercussioni di alcun tipo sulla normativa dell'Unione europea in materia di carne bovina trattata con ormoni. In particolare, il CETA non contiene obblighi supplementari per l'Unione europea riguardo all'importazione di carne bovina trattata con ormoni. L'Unione europea sarà pertanto libera di continuare ad applicare la propria legislazione in vigore sul divieto di sostanze ad azione ormonica a fini di stimolazione della crescita degli animali d'azienda (direttiva 96/22/CE, modificata dalla direttiva 2003/74/CE), che le consente di continuare a vietare la produzione o l'importazione di carne e prodotti forniti da animali trattati con tali sostanze.

    In tale contesto, la Commissione ricorda che i paesi terzi che sono autorizzati a esportare carne nell'UE e consentono l'utilizzo di stimolatori di crescita ad uso interno sono tenuti a porre in essere sistemi produttivi separati onde assicurare l'assenza di sostanze vietate per le carni esportate nell'UE. Detti sistemi devono essere controllati a norma delle disposizioni legislative dell'UE (direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti). Il CETA non modifica alcuno di questi requisiti.

    Le carni, comprese quelle fresche, originarie di paesi terzi, Canada incluso, possono essere importate nell'Unione europea unicamente in caso di rispetto di tutte le condizioni d'importazione dell'Unione europea comprovato da un certificato veterinario dell'autorità competente del paese di esportazione la cui affidabilità per certificare il rispetto delle condizioni d'importazione dell'Unione europea sia stata formalmente riconosciuta dalla Commissione.

    27.   Dichiarazione della Commissione sugli appalti pubblici:

    La Commissione conferma le capacità delle stazioni appaltanti delle due parti di utilizzare nelle gare d'appalto criteri e condizioni ambientali e sociali o attinenti al lavoro. Gli Stati membri continueranno ad avere la possibilità di applicare tali criteri e condizioni, prevista dalla direttiva UE in materia di appalti pubblici (direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2, e l'articolo 70). Le parti osservano inoltre che per le entità sub-centrali quali regioni, comuni e altri enti locali il capo dedicato agli appalti pubblici si applica esclusivamente agli appalti di beni e servizi il cui valore supera la soglia di 200 000 DSP (cfr. allegato 19-2). A tale riguardo gli impegni dell'Unione europea nell'ambito del CETA non vanno oltre gli impegni da essa assunti in sede OMC, nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP), in quanto le soglie previste dal CETA per gli appalti di beni e servizi sono le stesse previste dall'AAP. Le soglie del CETA, inoltre, sono più elevate di quelle che si applicano a titolo delle direttive sugli appalti pubblici dell'Unione europea.

    28.   Dichiarazione della Commissione sul regime belga di assicurazione obbligatorio e le mutue di diritto belga:

    La Commissione europea e il governo belga ritengono che nessuna disposizione dell'accordo imporrà al Belgio di modificare l'attuale regime di assicurazione obbligatoria.

    La Commissione europea e il governo belga ribadiscono di ritenere che le misure che interessano i servizi forniti dalle mutue belghe ai sensi del regime belga di assicurazione obbligatoria, quale servizio di interesse generale, sono escluse dal capo 13 (Servizi finanziari) dell'accordo a norma dell'articolo 13.2, paragrafo 5. Essi ritengono inoltre che, qualora non siano classificati come servizi finanziari, alcuni di questi servizi rientrino nell'ambito di applicazione delle riserve dell'UE sui servizi sociali secondo cui «L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati come finanziati con fondi privati, nonché misure riguardanti attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio.»

    L'accordo non impone inoltre obblighi o discipline supplementari in materia di assicurazione sanitaria privata rispetto al diritto dell'UE o agli obblighi internazionali esistenti dell'Unione europea e del Belgio, in particolare l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'Organizzazione mondiale del commercio.

    29.   Dichiarazione della Commissione sui servizi pubblici:

    Nessuna disposizione dell'accordo pregiudica la capacità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di definire e fornire servizi pubblici, compresi servizi di interesse economico generale.

    Nessuna disposizione dell'accordo impedirà o interferirà con la gestione di servizi di interesse economico generale forniti in conformità degli articoli 14 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del protocollo 26 del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, resta inteso che, nella misura in cui tali servizi non sono servizi prestati nell'esercizio di pubblici poteri, gli obblighi assunti (compresi gli obblighi relativi all'accesso al mercato di cui agli articoli 8.4, 9.6 e 13.6 dell'accordo) e le riserve formulate dall'UE e dai suoi Stati membri riguardo a tali servizi, compresi servizi pubblici quali l'istruzione, la sanità e i servizi sociali, garantiscono che gli Stati membri possano continuare a gestire i servizi di interesse economico generale nel modo che ritengono più opportuno, nel rispetto del diritto dell'Unione. Si noti che il sistema giurisdizionale per gli investimenti non si applica alle disposizioni relative all'accesso ai mercati.

    30.   Dichiarazione della Commissione sulla proroga della normativa dell'UE in materia di prodotti geneticamente modificati relativamente ad alimenti, mangimi e coltivazione:

    La Commissione conferma che il CETA non comporta alcuna modifica della normativa dell'UE per quanto concerne la valutazione del rischio e l'autorizzazione, l'etichettatura e la tracciabilità di alimenti e mangimi geneticamente modificati, di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e al regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. Per quanto riguarda i prodotti geneticamente modificati per la coltivazione, continua ad applicarsi la procedura di autorizzazione dell'UE di cui alla direttiva 2001/18/CE e gli Stati membri mantengono la facoltà di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio alle condizioni definite nella direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE.

    31.   Dichiarazione della Commissione sul significato dei termini «attività commerciali rilevanti» di cui all'articolo 8.1 dell'accordo:

    I termini «attività commerciali rilevanti» contenuti nel CETA sono da intendersi nello stesso senso dei termini «attività commerciale sostanziale» e «attività commerciale concreta» di cui rispettivamente all'articolo V, paragrafo 6, e all'articolo XXVIII, lettera m), dell'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMS. L'UE ha presentato notifica formale all'OMC (1) dichiarando di interpretare questo termine come equivalente al termine «legame effettivo e continuato con l'economia» utilizzato nel Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento adottato dal Consiglio il 15 gennaio 1962 a norma dell'articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (2).

    Ne consegue che la Commissione ritiene che una società canadese non di proprietà di cittadini canadesi possa avviare una controversia a norma del capo 8, sezione F, dell'accordo solo se può dimostrare di avere attività commerciali rilevanti in Canada che presentano un legame effettivo e continuato con l'economia canadese, nel senso di uno stabilimento applicato in forza del trattato UE. Ciò costituirà la base dell'approccio della Commissione nell'attuazione del CETA.

    32.   Dichiarazione del Consiglio e della Commissione concernente l'agricoltura nel CETA:

    Il Consiglio e la Commissione ribadiscono la sensibilità del commercio di prodotti agricoli nei negoziati commerciali dell'Unione europea con paesi terzi, in particolare con un grande esportatore agricolo come il Canada.

    Il Consiglio e la Commissione osservano che nel CETA l'Unione europea ha fatto aperture per l'accesso al mercato di taluni prodotti sensibili come le carni bovine e suine, che sono bilanciate da aperture canadesi che soddisfano importanti interessi europei in materia di esportazione, per prodotti quali formaggi, vini e bevande spiritose, ortofrutticoli, prodotti trasformati e indicazioni geografiche.

    Nel contempo, il Consiglio e la Commissione rilevano che l'Unione europea ha mantenuto nel CETA il livello di trattamento tariffario applicabile al di là delle concessioni di volume limitato su prodotti sensibili. Inoltre l'Unione europea mantiene la capacità di utilizzare tutti gli strumenti di salvaguardia necessari per proteggere pienamente tutti i prodotti agricoli sensibili nell'Unione, conformemente agli impegni assunti in sede OMC. Gli strumenti di salvaguardia, basati sull'articolo XIX del GATT e sull'Accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC, comprendono il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni e l'articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che tra l'altro impongono alla Commissione di agire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di uno Stato membro.

    La Commissione seguirà da vicino gli sviluppi negli scambi di prodotti agricoli sensibili, in particolare con il Canada, anche attraverso le procedure previste nell'allegato 2–A «Soppressione dei dazi» e nell'allegato 2–B «Dichiarazione delle parti relativa alla gestione dei contingenti tariffari del CETA» e ricorrerà pienamente agli strumenti di cui sopra ogniqualvolta sia necessario. Il Consiglio continuerà a seguire la questione.

    In caso di squilibrio sul mercato di un prodotto agricolo in qualsiasi settore, la Commissione s'impegna ad adottare al più presto, e in ogni caso entro 5 giorni lavorativi, le misure necessarie nell'ambito della normativa vigente dell'UE al fine di ripristinare l'equilibrio del mercato.

    La Commissione conferma che il CETA non ha alcuna incidenza sugli strumenti di sostegno a favore di prodotti agricoli contemplati dal diritto dell'UE, conformemente agli impegni assunti da quest'ultima in sede OMC.

    33.   Dichiarazione della Commissione europea sul raggiungimento della piena reciprocità in materia di visti con il Canada per i cittadini rumeni e bulgari:

    La reciprocità dell'esenzione dall'obbligo del visto è un principio della politica comune in materia di visti dell'Unione europea e un obiettivo che la Commissione europea persegue in maniera proattiva nelle sue relazioni con i paesi terzi.

    Anche la portata della situazione di non reciprocità tra il Canada e l'Unione europea nel settore della politica in materia di visti nella prospettiva dell'accordo di partenariato strategico UE-Canada e della preparazione della firma e della ratifica dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) UE-Canada è stata sistematicamente sottolineata dalla Bulgaria e dalla Romania.

    Nel processo volto alla conclusione del CETA, la Commissione europea adotterà tutte le misure necessarie per garantire che il Canada confermi la completa abolizione dell'obbligo del visto per i cittadini rumeni e bulgari entro un lasso di tempo soddisfacente per tutte le parti, al più tardi entro la fine del 2017.

    34.   Dichiarazione della Bulgaria:

    La Bulgaria sottolinea l'importanza di garantire l'esenzione dell'obbligo di visto per gli spostamenti tra l'UE e il Canada di modo che i loro cittadini possano ugualmente beneficiare delle opportunità commerciali ed economiche fornite dall'accordo economico e commerciale globale.

    La Bulgaria rammenta l'impegno giuridico di entrambe le parti a compiere ogni sforzo per raggiungere, quanto prima, l'esenzione dell'obbligo di visto per gli spostamenti tra i loro territori per tutti i cittadini con un passaporto valido, come previsto nell'accordo di partenariato strategico tra il Canada e l'UE e i suoi Stati membri.

    La Bulgaria dichiara che l'espletamento dei propri adempimenti interni, richiesto per l'entrata in vigore dell'accordo economico e commerciale globale a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 2 dell'accordo, dipende dalla completa abolizione dell'obbligo di visto per tutti i cittadini bulgari.

    35.   Dichiarazione della Romania:

    La Romania ricorda il valore di una maggiore mobilità, anche attraverso l'esenzione dall'obbligo di visto tra l'Unione europea e il Canada per tutti i nostri rispettivi cittadini, come previsto nell'accordo di partenariato strategico Canada-UE.

    In tale contesto, ribadiamo l'importanza di una piena e rapida attuazione dell'accordo raggiunto con il Canada per quanto riguarda l'abolizione, dal 1o dicembre 2017, dell'obbligo di visto per tutti i cittadini rumeni, che agevolerà ulteriormente le solide relazioni culturali, nel campo dell'istruzione, familiari e commerciali esistenti tra il Canada e l'Europa. La piena e rapida attuazione di tale accordo faciliterà ulteriormente il corretto svolgimento delle procedure interne necessarie per la ratifica nazionale del CETA e dell'APS.

    36.   Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sulla protezione degli investimenti e sul sistema giurisdizionale per gli investimenti («ICS»):

    L'accordo economico e commerciale globale (CETA) si prefigge una riforma importante della risoluzione delle controversie in materia di investimenti — sulla base dei principi comuni alle giurisdizioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e del Canada, nonché alle giurisdizioni internazionali riconosciute dall'Unione europea e dai suoi Stati membri e dal Canada, quali la Corte internazionale di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo — che segni un progresso nel rafforzamento del rispetto della regola di diritto. La Commissione europea e il Consiglio ritengono che tale meccanismo riveduto sulla base dei termini della presente dichiarazione rappresenti una tappa verso l'istituzione di una Corte multilaterale per gli investimenti che costituirà, a termine, la giurisdizione incaricata della composizione delle controversie tra investitori e Stato.

    Poiché tutte queste disposizioni sono escluse dall'ambito dell'applicazione provvisoria del CETA, la Commissione europea e il Consiglio confermano che esse non entreranno in vigore prima della ratifica del CETA da parte di tutti gli Stati membri, ciascuno secondo il proprio processo costituzionale.

    La Commissione si impegna a proseguire senza indugio la revisione del meccanismo di risoluzione delle controversie (ICS), in tempo utile affinché gli Stati membri possano tenerne conto nel rispettivo processo di ratifica, secondo i principi seguenti:

     

    La selezione di tutti i giudici del tribunale e del tribunale d'appello sarà effettuata, sotto il controllo delle istituzioni europee e degli Stati membri, in maniera rigorosa, con l'obiettivo di garantirne l'indipendenza e l'imparzialità, come pure la massima competenza. Per quanto riguarda i giudici europei in particolare, la selezione dovrà altresì garantire che sia rappresentata, soprattutto nel tempo, la ricchezza delle tradizioni giuridiche europee. Di conseguenza:

    i candidati a giudici europei saranno nominati dagli Stati membri, che parteciperanno anche alla loro valutazione;

    fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 8.27, paragrafo 4, del CETA, gli Stati membri proporranno candidati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 253, primo comma, del TFUE;

    la Commissione garantirà, in consultazione con gli Stati membri e con il Canada, una valutazione altrettanto rigorosa delle candidature degli altri giudici del tribunale.

     

    I giudici saranno retribuiti dall'Unione europea e dal Canada su base permanente. Occorrerà poi pervenire progressivamente a giudici impiegati a tempo pieno.

     

    I requisiti etici per i membri dei tribunali, già previsti nel CETA, saranno elaborati in maniera dettagliata, al più presto e in tempo utile affinché gli Stati membri possano tenerne conto nei rispettivi processi di ratifica, in un codice di condotta obbligatorio e vincolante (come già previsto anche nel CETA). Detto codice comprenderà in particolare:

    norme di condotta precise applicabili ai candidati alla designazione come membro del tribunale o del tribunale d'appello, segnatamente per quanto riguarda la divulgazione delle loro attività passate o presenti che possono ripercuotersi sulla loro nomina o sull'esercizio delle loro funzioni;

    norme di condotta precise applicabili ai membri del tribunale e del tribunale d'appello per la durata del loro mandato;

    norme di condotta precise applicabili ai membri del tribunale e del tribunale d'appello al termine del loro mandato, compreso il divieto di esercitare talune funzioni o professioni per un determinato periodo dopo la fine del loro mandato;

    un meccanismo di sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme di condotta che sia efficace e pienamente rispettoso dell'indipendenza del potere giurisdizionale.

     

    L'accesso a questa nuova giurisdizione per gli utenti più deboli, ossia le PMI e i privati, sarà migliorato e facilitato. A tal fine:

    l'adozione da parte del comitato misto delle regole supplementari di cui all'articolo 8.39, paragrafo 6, del CETA, volte a ridurre l'onere finanziario a carico dei ricorrenti che siano persone fisiche o piccole e medie imprese, sarà effettuata in modo che queste regole supplementari possano essere adottate il più presto possibile.

    Indipendentemente dall'esito delle discussioni in sede di comitato misto, la Commissione proporrà misure adeguate di (co)finanziamento pubblico delle azioni delle piccole e medie imprese dinanzi a questa giurisdizione, nonché la prestazione di assistenza tecnica.

     

    Il meccanismo d'appello previsto all'articolo 8.28 del CETA sarà organizzato e migliorato così da renderlo del tutto idoneo ad assicurare la coerenza delle decisioni rese in primo grado e a contribuire in tal modo alla certezza giuridica. In tale contesto si presuppone in particolare quanto segue:

    la composizione del tribunale d'appello sarà organizzata in modo da assicurare la più ampia permanenza possibile.

    Sarà previsto che ogni membro del tribunale d'appello abbia l'obbligo di mantenersi aggiornato sulle decisioni rese da divisioni del tribunale d'appello di cui non fa parte.

    Il tribunale d'appello dovrà potersi riunire in «Grande sezione» nelle cause che sollevano questioni di principio importanti o sulle quali le divisioni del tribunale d'appello hanno pareri discordanti.

    Il Consiglio sostiene inoltre la Commissione europea nella volontà di adoperarsi per l'istituzione di una Corte multilaterale per gli investimenti, che sostituirà il sistema bilaterale istituito dal CETA, una volta creato, conformemente alla procedura prevista nel CETA.

    37.   Dichiarazione del Regno del Belgio relativa alle condizioni riguardanti i pieni poteri dello Stato federale e delle entità federate per la firma del CETA:

    A.

    Il Belgio precisa che, conformemente al suo diritto costituzionale, la constatazione che il processo di ratifica del CETA sia fallito in maniera permanente e definitiva ai sensi della dichiarazione del Consiglio del 18 ottobre 2016, può risultare dalle procedure di approvazione avviate a livello sia del Parlamento federale che di ciascuna assemblea parlamentare delle Regioni e delle Comunità.

    Le autorità interessate, ciascuna per quanto la riguarda, procederanno a intervalli regolari a una valutazione degli effetti socioeconomici e ambientali dell'applicazione provvisoria del CETA.

    Qualora una delle entità federate informi lo Stato federale della sua decisione definitiva e permanente di non ratificare il CETA, lo Stato federale notificherà al Consiglio, al più tardi entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica da parte della suddetta entità, l'impossibilità definitiva e permanente per il Belgio di ratificare il CETA. Le misure necessarie saranno prese conformemente alle procedure UE.

    B.

    Il Belgio ha preso atto che l'applicazione provvisoria del CETA non si estende a varie disposizioni del CETA, segnatamente in materia di protezione degli investimenti e di risoluzione delle controversie (ICS), conformemente alla decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del CETA. Ha inoltre preso atto del diritto di ciascuna parte di porre termine all'applicazione provvisoria del CETA conformemente al suo articolo 30.7.

    Il Belgio chiederà un parere alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità dell'ICS con i trattati europei, segnatamente alla luce del Parere A-2/15.

    Salvo decisione contraria dei loro rispettivi Parlamenti, la Regione vallona, la Comunità francese, la Comunità germanofona, la Commissione comunitaria francofona e la Regione di Bruxelles Capitale non intendono ratificare il CETA sulla base del sistema di risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti, previsto al capo 8 del CETA, quale si presenta il giorno della firma del CETA.

    La Regione fiamminga, la Comunità fiamminga e la Regione di Bruxelles Capitale accolgono con favore in particolare la dichiarazione comune della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea riguardo al sistema giurisdizionale per gli investimenti.

    C.

    La dichiarazione del Consiglio e degli Stati membri riguardante le decisioni del Comitato misto CETA in materia di cooperazione regolamentare per competenze spettanti agli Stati membri conferma che tali decisioni dovranno essere prese di comune accordo dal Consiglio e i suoi Stati membri.

    In tale contesto, i governi delle entità federate indicano che queste, per quanto riguarda le materie rientranti nelle loro competenze esclusive o parziali nell'ambito del sistema costituzionale belga, intendono subordinare qualsiasi cooperazione in materia di regolamentazione al previo accordo del loro parlamento, al pari di ogni decisione di regolamentazione che ne discenda.

    D.

    Lo Stato federale o un'entità federata competente in materia agricola si riserva il diritto di attivare la clausola di salvaguardia in caso di squilibrio di mercato, anche laddove tale squilibrio sia individuato per un solo prodotto. Entro i 12 mesi successivi alla firma del CETA saranno definite soglie precise volte a determinare cosa s'intende per squilibrio di mercato. Il Belgio difenderà le soglie così definite nell'ambito del processo decisionale europeo.

    Il Belgio riafferma che il CETA non inciderà sulla normativa dell'Unione europea in materia di autorizzazione, immissione sul mercato, crescita e etichettatura degli OGM e dei prodotti ottenuti con le nuove tecnologie di riproduzione, in particolare sulla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio. Il Belgio riafferma inoltre che il CETA non impedirà di garantire l'applicazione del principio di precauzione nell'Unione europea definito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il principio di precauzione sancito all'articolo 191 e di cui tengono conto l'articolo 168, paragrafo 1 e l'articolo 169, paragrafi 1 e 2 del TFUE.

    In caso di richiesta di indicazione geografica (DOP e IGP) da parte di una delle entità federate il governo federale s'impegna a trasmetterla senza indugio all'Unione europea.

    38.   Dichiarazione del Servizio giuridico del Consiglio sulla natura giuridica dello strumento interpretativo comune:

    Il Servizio giuridico del Consiglio conferma che, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, lo strumento interpretativo comune che le parti adotteranno in occasione della firma del CETA, del quale esso forma il contesto, costituisce un documento di riferimento cui si dovrà ricorrere qualora insorgano problemi nell'attuazione del CETA in merito all'interpretazione dei suoi termini. A tal fine esso ha forza giuridica e carattere vincolante.


    (1)  doc. WT/REG39/1 del 24 aprile 1998.

    (2)  GU 2 del 15.1.1962, pag. 32.


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