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Document 32016D2391

Decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici [notificata con il numero C(2016) 4046] (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/4046

GU L 357 del 28.12.2016, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2391/oj

28.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 357/1


DECISIONE (UE) 2016/2391 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016

sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici

[notificata con il numero C(2016) 4046]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

A novembre 2009 le informazioni dettagliate trasmesse dai cittadini hanno richiamato l'attenzione della Commissione su un possibile trattamento fiscale preferenziale dei quattro club calcistici spagnoli Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarra), FC Barcelona e Real Madrid CF rispetto alle società sportive per azioni. La Spagna è stata invitata a formulare osservazioni il 15 febbraio, il 12 aprile e il 28 settembre 2010. Le osservazioni sono pervenute il 23 marzo e il 15 dicembre 2010.

(2)

Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha comunicato alla Spagna la sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'aiuto in oggetto («la decisione di avvio del procedimento»). La Spagna ha trasmesso alcune osservazioni in merito a tale decisione con lettera datata 17 febbraio 2014. Il 17 dicembre 2015 la Spagna ha fornito ulteriori informazioni.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la decisione di avvio del procedimento) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito a tale misura di aiuto.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate. Essa le ha trasmesse alla Spagna offrendo l'opportunità di commentarle e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 21 novembre 2014.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1.   LA MISURA

(5)

L'articolo 19, paragrafo 1, della «ley del deporte» del 1990 (3) (legge 10/1990) ha obbligato tutte le società sportive professionistiche spagnole (clubes deportivos) a diventare società sportive per azioni (sociedades anónimas deportivas). La misura era giustificata dal fatto che molti club calcistici erano gestiti male, in quanto né i soci né gli amministratori si assumevano alcuna responsabilità finanziaria in caso di perdite economiche. Scopo della normativa era quello di istituire — con le nuove società sportive per azioni — un modello di responsabilità economica e giuridica per i club che svolgevano attività a livello professionistico per migliorarne la gestione.

(6)

La «settima disposizione aggiuntiva» (di seguito «DA 7a») della legge 10/1990 esentava da tale obbligo di conversione i club calcistici i cui bilanci si erano chiusi in attivo nei precedenti 4-5 anni. Conformemente al preambolo della legge, la deroga era motivata dal fatto che questi club avevano evidenziato una «buona gestione nel quadro del regime associativo» e non avrebbero quindi avuto bisogno di tale cambiamento. Essi avrebbero potuto conservare la struttura giuridica attuale di club, a meno che le loro assemblee non avessero deciso altrimenti (4).

(7)

È emerso che gli unici club a soddisfare tale condizioni erano l'Athletic Club Bilbao, il Club Atlético Osasuna (Navarra), l'FC Barcelona e il Real Madrid CF. La legge non menziona esplicitamente per nome questi quattro club che alla fine hanno beneficiato di tale deroga. Essi non sono diventati società sportive per azioni, anche se ne avrebbero avuto il diritto.

(8)

Il trattamento fiscale dei club sportivi differisce da quello applicabile alle società sportive per azioni, le quali sono soggette al regime generale di imposta sulle società. I club sportivi sono enti senza scopo di lucro (Entidades sin ánimo de lucro) e in quanto tali possono beneficiare dell'esenzione parziale dall'imposta sulle società prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della legge spagnola in materia di imposte sulle società (Ley del Impuesto sobre Sociedades). A seguito di tale esenzione parziale, l'articolo 28, paragrafo 2, della stessa legge dispone che per i club che hanno diritto all'esenzione, in quanto enti senza scopo di lucro, l'aliquota dell'imposta dovuta sul reddito commerciale sia del 25 % invece dell'attuale aliquota generale pari al 30 % (che era del 35 % fino al 2006 e del 32,5 % nel 2007).

(9)

La legge spagnola sullo sport non prevede un termine entro cui effettuare un possibile riesame di tale trattamento specifico. Pertanto, solamente le quattro squadre che inizialmente soddisfacevano le condizioni hanno la possibilità di beneficiare del regime fiscalmente vantaggioso di «club sportivo», a prescindere dall'evoluzione della situazione finanziaria delle altre squadre. Allo stesso modo, nessuna altra squadra, anche se gestita in modo economicamente redditizio, può riprendere lo status di club.

(10)

I quattro club svolgono attività professionistiche a scopo di lucro. Ad esempio, nella stagione 2013/2014, il Real Madrid CF ha realizzato ricavi pari a 549 milioni di EUR e l'FC Barcelona 484 milioni di EUR (5). I ricavi sono stati ottenuti dalla compravendita dei diritti di trasmissione, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising (vendita di articoli relativi al club quali riproduzioni delle magliette), dalla concessione di licenze e dai cosiddetti ricavi provenienti dalle partite (vendita di biglietti e altri introiti realizzati nello stadio). Entrambi i club sono da anni ai primi posti tra le squadre europee di serie A in termini di introiti. L'Athletic Club Bilbao milita da sempre nel campionato di serie A spagnolo e partecipa regolarmente a competizioni internazionali, quali la Champions League. Anche il Club Atlético Osasuna ha giocato in serie A fino alla stagione 2012/2013, retrocedendo successivamente nella serie B (Segunda Division) della Lega calcio professionistico nazionale, e ha partecipato occasionalmente alle competizioni europee dei club professionistici.

(11)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha indicato che almeno il Real Madrid CF e l'FC Barcelona avevano registrato utili imponibili negli anni successivi al 2000. Inoltre, solo per citare un esempio, le relazioni annuali del Real Madrid CF evidenziano utili al lordo delle imposte pari a 25 milioni di EUR per la stagione 2008/2009, 31 milioni di EUR per il 2009/2010, 47 milioni di EUR per il 2010/2011, 32 milioni di EUR nel 2011/2012 e 47 milioni di EUR nel 2012/2013. Tali cifre indicano ricavi imponibili considerevoli negli ultimi anni, almeno per il Real Madrid CF, per cui un'aliquota fiscale del 25 % invece che del 30 % può determinare un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti.

2.2.   MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(12)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito che i club calcistici interessati sono da considerarsi enti senza scopo di lucro. Ciò non esclude la loro corrispondenza alla definizione di imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le attività sportive professionistiche sostenute sono di natura commerciale (6). Tali attività che producono un reddito sono di natura economica e sono svolte in agguerrita concorrenza con gli altri grandi club di calcio professionistici europei. Le fonti di reddito sono legate al successo della squadra nelle competizioni sportive. A sua volta, tale successo dipende in gran parte dall'ammontare dei fondi disponibili ai club per attirare e mantenere i migliori giocatori e allenatori.

(13)

Il diverso trattamento fiscale può favorire in maniera selettiva i quattro club. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare nella decisione di avvio del procedimento che i quattro club in questione beneficiano di un vantaggio sotto forma di un'aliquota fiscale preferenziale che non è giustificata dalla natura del sistema fiscale. La differenziazione delle tasse tra loro e gli altri club è il risultato prodotto dalla legge 10/1990, che limita il numero dei beneficiari. Inoltre, la Commissione ha rilevato che l'origine di tale vantaggio risale allo Stato, in quanto esso rinuncia a possibili entrate fiscali, e che tale aiuto ai club di calcio professionistici ha effetti sulla concorrenza e il commercio tra gli Stati membri.

(14)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso in via preliminare che è molto probabile che il sostegno finanziario statale che conferisce un vantaggio alle società sportive professionistiche Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarra), FC Barcelona e Real Madrid CF falsi la concorrenza e pregiudichi gli scambi. Esso costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(15)

La Commissione ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità della misura con il mercato interno, riscontrando inoltre che non esistono orientamenti sui criteri di compatibilità che sembrano applicabili al caso in questione. Pertanto, la compatibilità dovrebbe essere valutata direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, secondo cui gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno se sono intesi ad agevolare, nell'interesse comune, lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche.

(16)

La Commissione ha espresso dubbi sull'esistenza di un obiettivo di comune interesse che possa giustificare un aiuto al funzionamento selettivo a favore di singoli attori così forti, che operano in un settore economico altamente competitivo. Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha ritenuto quindi che, per mezzo del regime introdotto dalla legge 10/1990, la Spagna concede aiuti operativi individuali attraverso un'aliquota fiscale preferenziale ai quatto club sportivi, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna (Navarra), FC Barcelona e Real Madrid CF, che non possono essere giustificati in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha invitato la Spagna e gli interessati a presentare osservazioni.

3.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(17)

A seguito della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal Real Madrid CF, dall'FC Barcelona, dall'Athletic Club Bilbao, dalla Liga Nacional de Fútbol Profesional, da un cittadino e da organizzazioni che hanno espresso la volontà di non rendere pubblica la propria identità.

3.1.   OSSERVAZIONI GENERALI

(18)

La Liga Nacional de Fútbol Profesional fa riferimento alla deroga sportiva di cui all'articolo 165 del trattato. Essa sostiene che la legge 10/1990 intendeva semplicemente introdurre un sistema volontario di responsabilità sociale per i club. La Liga afferma che la riforma, di conseguenza, non aveva un obiettivo fiscale. Le conseguenze fiscali sarebbero un effetto indiretto degli altri obiettivi perseguiti.

(19)

L'Athletic Club Bilbao invoca l'autonomia fiscale del Territorio Histórico de Bizkaia nel Paese Basco per quanto riguarda la tassazione per le società, che è stata riconosciuta dal Tribunale (7). Il quadro di riferimento territoriale per determinare se l'Athletic Club Bilbao goda di un vantaggio selettivo sarà quindi il Territorio Histórico de Bizkaia. Anche se ha applicazione nazionale, la legge sullo sport non contiene disposizioni tributarie. Ai sensi del trattato sull'Unione europea, l'Unione sarebbe comunque vincolata a rispettare le strutture di autonomia regionale e locale degli Stati membri. Nel Territorio Histórico de Bizkaia non vi sarebbero società sportive per azioni. Pertanto, secondo il club, non può esistere alcun trattamento selettivo degli enti sportivi in quella regione. L'Athletic Club Bilbao dovrebbe essere visto semplicemente come rientrante nel regime fiscale generale sulle società applicabile al Territorio Histórico de Bizkaia per tutti gli enti senza scopo di lucro.

3.2.   MOTIVAZIONE DELLE DIVERSE ALIQUOTE D'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

(20)

La Liga Nacional de Fútbol Profesional, il Real Madrid CF, l'FC Barcelona e l'Athletic Club Bilbao ritengono che la differenziazione fiscale sulle società sia giustificata dalla natura dell'imposta e pertanto non implicherebbe un vantaggio selettivo. I club sportivi sarebbero tassati nella stessa misura e soggetti alle medesime regole degli enti senza scopo di lucro. Il regime generale applicabile agli enti senza scopo di lucro non potrebbe essere considerato un'eccezione al regime fiscale attinente alle società. Si tratterebbe di un regime generale a sé stante, distinto, applicabile a tutti gli enti spagnoli senza scopo di lucro, indipendentemente dal settore, dalla dimensione e dalla regione. Tale regime giuridico indipendente limiterebbe l'attività di mercato delle associazioni senza scopo di lucro e porrebbe un freno alla loro capacità di generare gli stessi profitti delle società a scopo di lucro. La ragione principale che spingerebbe le società a scopo di lucro a realizzare profitti consisterebbe nel produrre fondi distribuibili in modo tale da poter offrire ai propri azionisti un rendimento adeguato sugli investimenti.

(21)

Il Real Madrid CF fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kennemer Golf  (8), dove ai punti 26, 31 e 35 si stabilisce che un'organizzazione senza scopo di lucro non deve avere l'obiettivo di realizzare utili per i suoi soci.

(22)

Il Real Madrid CF e l'Athletic Club Bilbao sostengono che, sebbene la ricerca sistematica dei profitti non impedirebbe la classificazione di un ente come organizzazione senza scopo di lucro, tali utili devono essere utilizzati allo scopo di fornire i propri servizi. Essi hanno altresì posto l'accento sul fatto che il profitto di un club sportivo non deve essere distribuito ai suoi soci. I club sportivi e le società sportive per azioni non sarebbero quindi in una situazione di fatto e di diritto paragonabile. In ogni caso, un'eventuale tassazione differenziata sarebbe giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale spagnolo.

(23)

Secondo il Real Madrid CF non sarebbe pertanto sufficiente avere come base di riferimento comune l'obiettivo di ricavare profitti. Il riferimento dovrebbe invece essere quello di realizzare un profitto che può essere distribuito, il che non è possibile per i club. Il Real Madrid ritiene che i club condividano le stesse caratteristiche delle cooperative e rimanda alle argomentazioni presenti nella sentenza Paint Graphos della Corte di giustizia (9).

(24)

Il Real Madrid CF, l'FC Barcelona e la Liga Nacional de Fútbol Profesional evidenziano che il regime di responsabilità imposto sul consiglio di amministrazione dei club sportivi è più rigoroso di quello delle società per azioni che operano in ambito sportivo. Il consiglio di amministrazione deve fornire una garanzia bancaria che copra il 15 % delle spese iscritte a bilancio per assicurare qualsiasi perdita prodotta durante il periodo della sua validità. Inoltre, i membri del consiglio di amministrazione saranno oggettivamente responsabili, in maniera illimitata, con i beni patrimoniali personali presenti e futuri, di qualsiasi perdita prodotta che ecceda l'importo garantito. In aggiunta, i club sportivi sono soggetti a una rigorosa sorveglianza e controllo del loro comportamento commerciale, in particolare quando contraggono prestiti, da parte di un ente pubblico, il Consiglio Superiore degli Sport («Consejo Superior de Deportes»).

(25)

L'Athletic Club Bilbao e la Liga Nacional de Fútbol Profesional affermano che i club non dispongono degli stessi mezzi delle società per azioni per quanto attiene all'accesso al mercato dei capitali. In particolare, non possono aumentare il loro capitale emettendo nuove azioni. Inoltre, non esisterebbe il risanamento fiscale tra un club e le proprie società controllate, dato che si applicano aliquote fiscali diverse. Di conseguenza, gli utili e le perdite tra il club e tali società non possono essere compensati, al contrario delle società per azioni che hanno la facoltà di risanare fiscalmente le proprie imprese controllate. L'FC Barcelona osserva che i club si trovano in posizione chiaramente svantaggiata rispetto al resto d'Europa, dove gli investitori possono operare delle massicce iniezioni di denaro nei club sportivi.

(26)

Per quanto riguarda l'eventuale vantaggio derivante dalle diverse aliquote d'imposta, il Real Madrid CF sostiene che stabilire un'aliquota d'imposta ridotta sull'utile d'esercizio dei club, in quanto enti senza scopo di lucro, non può di per sé costituire una misura selettiva più favorevole equiparabile agli aiuti di Stato. Le differenze sostanziali tra i regimi fiscali per l'imposta sulle società dei club e delle società per azioni sarebbero sfavorevoli per i club e controbilancerebbero gli effetti di un'aliquota d'imposta leggermente più bassa a loro applicata. Il Real Madrid CF ricorda che la deduzione per reinvestire i proventi straordinari o le plusvalenze derivanti dai trasferimenti del patrimonio netto è più alta per le società sportive per azioni (12 %) rispetto ai club sportivi (7 %). A seconda delle circostanze, tale deduzione può talvolta essere molto consistente.

(27)

Il Real Madrid CF ha fornito una relazione sulla tassazione del club in materia di imposta sulle società per il periodo che va dal luglio 2000 al 30 giugno 2013 redatta dai propri consulenti tributari. Tale relazione dimostra che per il Real Madrid CF, durante il periodo preso in esame, il suo regime fiscale di ente senza scopo di lucro è stato molto più penalizzante rispetto all'ipotetica applicazione controfattuale del regime generale per le società.

(28)

Il Real Madrid CF sostiene […] (*1).

(29)

L'Athletic Club Bilbao evidenzia […].

3. 3.   PRESENZA DI NUOVI AIUTI

(30)

Il Real Madrid CF, l'FC Barcelona e l'Athletic Club Bilbao affermano che il presunto aiuto, laddove presente, dovrebbe essere considerato un aiuto esistente. L'aliquota fiscale speciale per le organizzazioni senza scopo di lucro è stata introdotta prima dell'adesione della Spagna all'Unione europea, il 1o gennaio 1986, e non ha subito modifiche sostanziali da allora. La legge 61/1978, del 27 dicembre, relativa alle imposte sulle società («Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedade») contemplava un'esenzione parziale e un'aliquota d'imposta più bassa per i redditi conseguiti dalle operazioni economiche effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro, quali i club calcistici.

(31)

L'FC Barcelona osserva che la legge 10/1990 non avrebbe di per sé creato una nuova misura d'aiuto statale. Al contrario, avrebbe escluso la maggior parte dei club dal sistema preferenziale. Si potrebbe pertanto affermare che essa non abbia introdotto questo vantaggio per i quattro club, ma ridotto il numero di beneficiari. Ciò non costituirebbe un nuovo aiuto, ma una modifica successiva intesa a conseguire una minore distorsione della concorrenza rispetto alla situazione precedente. L'Athletic Club Bilbao asserisce che la legge 10/1990 ha mantenuto invariata la situazione del club, che ha semplicemente continuato a essere soggetto al regime fiscale delle società applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro.

4.   COMMENTI DELLA SPAGNA

(32)

Le osservazioni della Spagna comprendono quelle formulate dall'Amministrazione provinciale di Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia) del Paese Basco e dalla Comunità autonoma di Navarra (Comunidad Foral de Navarra).

(33)

La Spagna conferma che la legge 10/1990 impone ai club che partecipano a competizioni professionistiche di diventare società sportive per azioni. Essa evidenzia che le norme fiscali in materia di tassazione delle organizzazioni senza scopo di lucro non si estendono esclusivamente ai club calcistici, bensì a tutti gli enti senza scopo di lucro. La legge prevede che tutti questi enti debbano versare un'imposta sulle società pari al 25 % dei profitti realizzati nel perseguimento delle attività di carattere commerciale. Pertanto, i ricavi nell'ambito dello sport professionistico sono soggetti a tassazione. Il trattamento dei club sportivi sarebbe quindi una misura generale applicabile a tutti gli enti senza scopo di lucro.

4.1.   LA DIVERSA IMPOSIZIONE DEI CLUB SPORTIVI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PER AZIONI

(34)

Il 9 febbraio 2015, la Spagna ha informato la Commissione di un emendamento alle norme di tassazione delle imprese apportato con legge 27/2014, del 27 novembre 2014, relativa alle imposte sulle società (del Impuesto sobre Sociedades) (10), secondo cui l'aliquota generale dell'imposta sul reddito delle società pari al 30 % sarebbe stata ridotta al 28 % per il 2015 e al 25 % a partire dal 2016. Ciò significa che le società sportive per azioni, a partire dal 2016, saranno altresì sottoposte all'aliquota d'imposta sulle società pari al 25 %. Dal 2016, secondo la Spagna, non esisterà più una tassazione diversa tra i club e le società sportive per azioni.

(35)

La Spagna evidenzia che la differenziazione delle tasse non conferisce un vantaggio, in quanto i club non versano in effetti meno tasse. Le imprese che dipendono da un ente senza scopo di lucro, che sono soggette a un regime fiscale diverso (ad esempio poiché sono società per azioni), non possono beneficiare del regime fiscale applicabile al club detentore. Le società per azioni possono tuttavia consolidare i profitti delle varie società appartenenti al gruppo. La Spagna illustra con dei dati sull'effettiva aliquota d'imposta versata dagli enti soggetti all'imposta sulle società negli anni dal 2008 al 2011 che il vantaggio non è tanto importante quanto suggerisce la differenza di 5 punti percentuali nell'aliquota fiscale (11):

Anno fiscale

2008

2009

2010

2011

Enti senza scopo di lucro (%)

15,60

15,80

19,60

17,60

Enti soggetti al regime fiscale generale (%)

18,90

17,80

18,80

18,80

(36)

La Spagna e in particolare l'Amministrazione provinciale di Bizkaia e la Comunità autonoma di Navarra fanno riferimento al punto 25 della comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (12), secondo cui un trattamento diverso può essere giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. L'aliquota d'imposta più bassa sarebbe giustificata in quanto i club beneficiari sarebbero organizzazioni senza scopo di lucro, che non conseguirebbero profitti. Inoltre, ciò si giustificherebbe in quanto i club, a differenza delle società per azioni rispetto ai propri azionisti, non perseguono il fine di distribuire gli utili ai soci del club.

(37)

A sostegno di tale argomentazione, la Spagna fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia sulle cooperative italiane (13). Al punto 61 della sentenza, che riguarda la tassazione delle cooperative, la Corte stabilisce che, alla luce delle loro caratteristiche specifiche, si deve precisare che le società cooperative di produzione e lavoro non possono, in linea di principio, essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché, tuttavia, esse operino nell'interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici.

(38)

L'Amministrazione provinciale di Bizkaia segnala la differenza tra gli investitori che auspicano di conseguire un ritorno investendo in una società e i soci del club che non hanno tale diritto. La Commissione sbaglierebbe se considerasse come obiettivo generale dell'imposta sulle società la tassazione degli utili delle stesse. Secondo l'Amministrazione provinciale di Bizkaia, l'obiettivo generale della tassazione non sarebbe esclusivamente quello di tassare gli utili di un soggetto giuridico, bensì anche di valutare se i profitti vengono ridistribuiti tra gli azionisti e se gli azionisti sono tassati anche sulla loro quota di utili.

(39)

La Spagna ricorda che le cooperative hanno meno possibilità di accedere al mercato dei capitali, in quanto non possono emettere azioni negoziabili. La Spagna sostiene che, allo stesso modo, i club non dispongono dei mezzi che hanno le società per azioni per accedere al mercato dei capitali. Con gli apporti di capitale degli azionisti non sarebbe possibile finanziare il miglioramento della posizione concorrenziale dei club, ad esempio attraverso l'acquisizione di calciatori con retribuzioni elevate. Inoltre, esistono dei limiti per contrarre i debiti (ad esempio è necessaria l'approvazione da parte del Consejo Superior de Deportes). La Spagna fa inoltre riferimento al fatto che le norme di responsabilità finanziaria personale dei membri del consiglio di amministrazione dei club sportivi in caso di risultati negativi sono più severe rispetto a quelle dei dirigenti nelle società per azioni.

(40)

La Spagna infine rammenta che, secondo l'articolo 30 del Real Decreto 177/1981 sobre clubs y federaciones deportivas (14), il profitto che un club realizza dalla vendita delle proprie infrastrutture sportive o terreni deve essere reinvestito per costruire o migliorare beni della stessa natura.

4.2.   QUALIFICA DEL PRESUNTO AIUTO COME AIUTO ESISTENTE

(41)

Come il Real Madrid CF e l'Athletic Club Bilbao, la Spagna afferma che, in caso di aiuto, questo debba essere considerato alla stregua di un aiuto esistente. La legge 10/1990 è stata preceduta dalla legge 13/1980 General de la Cultura Física y del Deporte. In virtù di questa legge, al momento dell'adesione della Spagna nel 1986, tutti i club calcistici erano enti senza scopo di lucro. Dal 1982, tali club erano soggetti, come qualsiasi altro ente senza scopo di lucro, a un'aliquota d'imposta bassa pari al 15 % dei loro profitti commerciali. Pertanto, qualsiasi aiuto costituirebbe un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (15) (regolamento di procedura), che comprende tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato nel rispettivo Stato membro e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore. La legge 10/1990 conferma esclusivamente lo status dei club, incluse le sue conseguenze fiscali, anche se si limita ai club che soddisfano determinate condizioni. Il vantaggio fiscale per tali club è stato quindi determinato prima dell'adesione della Spagna nel 1986.

4.3.   AUTONOMIA FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIZKAIA E DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

(42)

La Spagna, e in particolare la Comunità autonoma di Navarra e l'Amministrazione provinciale di Bizkaia, segnalano l'autonomia di queste regioni in materia fiscale. Tale autonomia comprende il livello dell'aliquota dell'imposta applicata sulle società. L'aliquota d'imposta generale sulle società è del 30 % nella Comunità autonoma di Navarra e del 28 % nel Territorio Histórico de Bizkaia. L'aliquota applicabile ai profitti commerciali degli enti senza scopo di lucro è rispettivamente del 25 % e del 21 %.

(43)

Vista l'autonomia fiscale sancita nella costituzione spagnola, una misura fiscale generale adottata dalla Comunità autonoma di Navarra e dall'Amministrazione provinciale di Bizkaia non risulterebbe selettiva sul piano territoriale. In entrambi i territori non esisterebbe alcuna società sportiva per azioni. Pertanto, non vi sarebbe nessun ente sportivo che potrebbe sostenere di essere stato trattato iniquamente. La Commissione ha commesso un errore nel non aver identificato il raggio d'azione geografico del sistema di riferimento. Pertanto, qualora la Commissione esamini il carattere discriminatorio di un determinato trattamento fiscale, il sistema di riferimento pertinente per i regimi fiscali delle regioni indipendenti in tale ambito è il regime regionale corrispondente.

(44)

La Comunità autonoma di Navarra segnala che […].

(45)

Anche l'Amministrazione provinciale di Bizkaia afferma e supporta con accertamenti del servizio tributario interno che l'Athletic Club Bilbao […].

5.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

5.1.   PRESENZA DI AIUTI

(46)

Secondo la giurisprudenza costante, affinché una misura sia considerata come un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, tutte le condizioni enunciate in tale disposizione devono essere soddisfatte (16). È pertanto un fatto assodato che affinché una misura sia qualificata come un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione, deve trattarsi in primo luogo di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve conferire un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (17).

5.1.1.   RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ

(47)

Con un'aliquota fiscale più bassa, il regime di aiuti introdotto dalla legge 10/1990 consente ai quattro club di ricevere un vantaggio proveniente dalle risorse statali, in quanto lo Stato rinuncia alle possibili entrate fiscali. Questo vantaggio deriva da uno sgravio degli oneri economici, quali gli oneri fiscali che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa (18). Tale aliquota d'imposta più bassa è costituita da risorse statali non percepite dallo Stato. La misura è imputabile allo Stato, poiché risulta dall'applicazione della legge 10/1990.

5.1.2.   ESISTENZA DI UN VANTAGGIO SELETTIVO

(48)

L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato stabilisce di determinare se una misura statale trasferisca un vantaggio selettivo a talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile per quanto attiene all'obiettivo perseguito dalla misura interessata.

5.1.2.1.    Vantaggio

(49)

Innanzitutto, deve essere conferito un vantaggio a un'impresa. I club calcistici sono considerati imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, se svolgono un'attività economica, indipendentemente dal loro status secondo il diritto nazionale. La Corte di giustizia ha costantemente definito un'impresa come un'entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (19). L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in quanto tale non dipende dal fatto che il soggetto venga costituito per conseguire degli utili. Secondo la Corte di giustizia e il Tribunale, anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato e possono quindi essere considerati imprese (20). Pertanto, le società sportive professionistiche si qualificano come imprese commerciali e sono soggette al diritto della concorrenza dell'Unione europea nella misura in cui perseguono un'attività economica (21). I club di calcio professionistici raccolgono i profitti generati dai ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti, dalle attività di marketing, dai diritti di trasmissione, dal merchandising, dalle sponsorizzazioni ecc. e competono tra di loro e con gli altri enti calcistici professionistici (che hanno lo status di società sportive per azioni). Di conseguenza, i quattro club oggetto della presente inchiesta costituiscono imprese ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

5.1.2.2.    Selettività

(50)

Per quanto riguarda un eventuale vantaggio selettivo sotto forma di imposta sul reddito non percepita, la Corte di giustizia ha sviluppato una seria di criteri per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (22).

(51)

Come la Commissione ha stabilito nella decisione di avvio del procedimento, l'imposizione differenziata sarebbe prima facie selettiva, se rappresentasse una deviazione dal sistema di tassazione generale o di riferimento nei confronti di determinate imprese. Occorre valutare se la misura consiste o meno in una deroga applicabile a certe imprese rispetto ad altre in una situazione di fatto e di diritto paragonabile, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regime fiscale. Se così fosse, si può concludere che il vantaggio conferito dalla misura è selettivo prima facie. Tuttavia, una misura simile può ancora essere giustificata dalla logica e dalla natura del sistema fiscale.

Selettività prima facie

(52)

Di conseguenza, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito un sistema di tassazione di riferimento comune per le società sportive professionistiche. Confermando il proprio parere preliminare, la Commissione è dell'avviso che la regola generale sia che a partire dal 1990 tali imprese vengano tassate come società per azioni ai sensi della legge relativa all'imposta sulle società. Tuttavia, i club con determinate caratteristiche relative ai risultati economici conseguiti negli anni precedenti possono continuare a essere tassati come enti senza scopo di lucro. Nella pratica, tali condizioni sono state soddisfatte da quattro club di calcio professionistici. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha anche stabilito che questi quattro club si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile alle altre società sportive professionistiche, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regime fiscale, che genera entrate statali sulla base degli utili della società. In ambo i casi, la base imponibile è rappresentata dall'importo dell'utile netto conseguito da un'impresa alla fine dell'esercizio fiscale. La Commissione ribadisce la sua posizione preliminare.

(53)

In deroga alle normali aliquote fiscali applicabili agli enti attivi nel campo dello sport a livello professionistico, il reddito imponibile di certi club di calcio professionistici è tassato secondo un regime fiscale diverso, con un'aliquota più bassa rispetto a quella di altri enti simili. I precedenti club sono trattati in modo diverso, in quanto beneficiano di un'aliquota fiscale ridotta, a cui non hanno diritto i club costituiti come società per azioni e, quindi, soggetti all'imposta generale sulle società. Di conseguenza, la settima disposizione aggiuntiva della legge 10/1990 stabilisce prima facie un vantaggio selettivo a favore di determinati club di calcio professionistici.

(54)

Il vantaggio è anche selettivo de facto, in quanto la legge 10/1990 ha identificato un numero limitato di beneficiari. Essa ha introdotto una distinzione duratura basata sui risultati economici dei club nel 1990, riservando de facto la possibilità ai quattro club di restare al di fuori del sistema generale di imposizione sulle società e di essere soggetti all'aliquota d'imposta più bassa per le organizzazioni senza scopo di lucro. Se la Spagna avesse ritenuto l'entità giuridica del club non adeguata alle competizioni professionistiche, sarebbe stato logico cambiare il sistema per tutti i club.

(55)

Per quanto riguarda le ragioni invocate dalla Spagna, secondo cui i club di calcio professionistici e le società sportive per azioni non si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto, la Commissione osserva che le differenze nei risultati economici non possono giustificare il diverso trattamento per quanto attiene alla forma obbligatoria di organizzazione o alla mancanza di scelta in tal senso. Le perdite non sono intrinseche a una determinata forma di organizzazione. Pertanto, i risultati economici non rappresentano un criterio oggettivo per giustificare le diverse basi imponibili o imporre certe forme societarie per un periodo indeterminato.

(56)

La differenziazione non può neppure essere giustificata dai meccanismi di controllo interni più rigidi a cui fanno riferimento il Real Madrid CF e l'FC Barcelona. Tali controlli interni non sono rilevanti per il livello di tassazione di questi club e non collocano gli enti in due gruppi non comparabili dal punto di vista fiscale. Inoltre, tale giustificazione è in contrapposizione con la logica del diverso trattamento fiscale, come illustrato più avanti (considerando 57).

Giustificazione in base alla natura e alla logica del regime fiscale

(57)

Questa differenza di trattamento può tuttavia essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del regime fiscale (23). Come la Commissione ha osservato nella decisione di avvio del procedimento, spetta allo Stato membro che ha introdotto tale differenziazione in materia di spese a favore di certe imprese attive nel campo del calcio professionistico dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dal regime generale del sistema di tassazione in questione (24).

(58)

Come evidenziato sopra, le differenze nei risultati economici non possono giustificare il trattamento diverso per quanto attiene alla forma obbligatoria di organizzazione che si caratterizza per una tassazione diversa. I risultati economici non sono un criterio oggettivo intrinseco alla logica di tassazione.

(59)

Inoltre, la differenziazione non può essere giustificata dai meccanismi di controllo interni più rigidi a cui fanno riferimento il Real Madrid CF e l'FC Barcelona, come esposto al considerando 55. Tali controlli interni non sono rilevanti per il livello di tassazione di questi club. Inoltre, questa giustificazione è in contrapposizione con la logica del diverso trattamento fiscale. La motivazione alla base della differenziazione introdotta dalla legge 10/1990 era legata al fatto che molti club calcistici fossero stati mal gestiti, in quanto né i soci né gli amministratori si assumevano alcuna responsabilità finanziaria in caso di perdite economiche. La nuova società sportiva per azioni dovrebbe essere un modello di responsabilità economica e giuridica per i club che svolgono attività a livello professionistico allo scopo di accrescerne la buona gestione. Tuttavia, le norme presumibilmente più rigorose per i club sembrano annullare la base di tale giustificazione. Se fosse stato necessario assoggettare determinati club a controlli più severi, la trasformazione obbligatoria in una società per azioni non sarebbe utile a perseguire le finalità di tale legge.

(60)

La Spagna e le varie parti interessate affermano che uno scostamento dall'aliquota d'imposta generale è giustificato e non offre quindi nessun vantaggio, come si fa riferimento nella sentenza Paint Graphos della Corte di giustizia relativa alla tassazione delle cooperative (25). In tale sentenza, la Corte ha indicato che, alla luce delle specifiche caratteristiche delle cooperative che si devono conformare a particolari principi di funzionamento, tali imprese non possono essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché, tuttavia, esse operino nell'interesse economico dei loro soci e questi ultimi siano attivamente coinvolti nella gestione delle attività e abbiano diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici (26).

(61)

La Spagna e le parti interessate sostengono che, conformemente alla sentenza, il fatto che i club non debbano distribuire i profitti agli azionisti costituisce una particolarità significativa che giustifica uno scostamento dall'aliquota d'imposta generale.

(62)

Analogamente, l'Amministrazione provinciale di Bizkaia constata che la differenza tra gli investitori che auspicano di conseguire un ritorno mediante partecipazioni in una società e i soci del club che non hanno tale diritto giustifica un'imposizione più bassa dei club. L'obiettivo generale della tassazione non sarebbe esclusivamente quello di tassare gli utili di un soggetto giuridico, bensì anche di valutare che i profitti vengano ridistribuiti tra gli azionisti e che questi ultimi siano tassati anche sulla loro quota.

(63)

Tuttavia, tali argomentazioni non possono giustificare una tassazione più bassa dei club di calcio professionistici rispetto agli altri enti sportivi professionistici. La Commissione constata che questi argomenti intendono suggerire che i club di calcio non siano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella delle società per azioni, piuttosto che a spiegare che la deroga al trattamento fiscale di determinati enti sportivi professionistici sia giustificata. In ogni caso, questi quattro club, sebbene siano enti senza scopo di lucro, si adoperano attivamente a realizzare profitti per se stessi. Nella sentenza Paint Graphos, la Corte ha stabilito che le società cooperative non possono essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, dato che esse agiscono nell'interesse economico dei propri soci e, in particolare, i soci hanno diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici. La Corte fa inoltre riferimento al punto 25 della comunicazione della Commissione sulla tassazione diretta delle imprese, che esprime il parere della Commissione, secondo cui la natura e il regime generale del sistema di tassazione nazionale possono giustificare il fatto che le società cooperative che distribuiscono tutti i profitti ai loro membri non siano tassate come tali, a condizione che l'imposta sia prelevata sui singoli membri (27).

(64)

Come evidenzia la Spagna, gli enti senza scopo di lucro, a differenza delle cooperative, sono caratterizzati dall'assenza della finalità di distribuire i profitti ai membri o ai soggetti che li costituiscono. I club non sono autorizzati a distribuire gli utili. Essi devono impiegare i proventi per perseguire gli obiettivi del club, il che significa che possono utilizzare completamente gli introiti, anziché distribuirne una parte ai propri membri.

(65)

Allo stesso modo, il fatto che i club siano obbligati a reinvestire i proventi realizzati con la vendita delle proprie infrastrutture sportive o terreni per costruire o migliorare le infrastrutture della stessa natura non indebolisce la loro posizione concorrenziale, né giustifica un trattamento fiscale diverso e più favorevole rispetto agli altri enti attivi nel campo dello sport professionistico. Questo li spinge piuttosto a migliorare i loro impianti.

(66)

Per quanto riguarda il fatto che i club abbiano minori possibilità di accedere al mercato dei capitali, l'impossibilità di vendere le azioni sul mercato dei capitali, ad esempio, non impedisce ai quattro club di utilizzare altri mezzi per avere accesso alla liquidità. Le società sportive professionistiche hanno diverse possibilità, quali ad esempio i prestiti o il merchandising, dove l'accesso è comparabile a quello delle altre società. Le presunte minori possibilità di accesso ai mercati di capitali in quanto tali non giustificano un trattamento diverso degli utili imponibili per certi club calcistici. Non è stato neppure dimostrato se ciò riduca i rischi o aumenti o diminuisca le possibilità di realizzare profitti. Se gli svantaggi dei club sotto questo aspetto sono tanto evidenti come affermano, essi hanno sempre la possibilità di cambiare la loro forma societaria.

(67)

Per quanto attiene alle considerazioni presentate dalle autorità spagnole e dalle parti interessate, in merito all'affermazione della Spagna secondo cui non sussiste alcun vantaggio se si paragona l'effettivo contributo fiscale degli enti senza scopo di lucro, le cifre fornite e riprodotte nel considerando 35 mostrano che non in tutti, ma nella maggior parte degli anni, l'effettiva tassazione dei club di calcio professionistici come organizzazioni senza scopo di lucro è stata inferiore rispetto a quella delle entità analoghe soggette al regime fiscale generale. Anche se si considera che un ente senza scopo di lucro non può consolidare i profitti delle varie società che detiene, ciò non cambia il fatto che l'attività principale trae beneficio da un'aliquota d'imposta più bassa.

(68)

Il Real Madrid CF fa inoltre riferimento al sistema di crediti d'imposta per i reinvestimenti. Ai sensi dell'articolo 42 del testo consolidato della legge relativa all'imposta sulle società, la deduzione per reinvestire i proventi straordinari o le plusvalenze derivanti dai trasferimenti del patrimonio netto è più alta per le società sportive per azioni, che sono soggette all'aliquota d'imposta piena sulle società (12 %) rispetto ai club sportivi, che sono sottoposti a un'aliquota del 25 % (7 %). Secondo il Real Madrid CF, per un certo periodo di tempo, il regime fiscale come ente senza scopo di lucro è stato più svantaggioso rispetto al controfattuale regime generale delle società per azioni. Tuttavia, anche se tale circostanza fosse confermata, ciò non dimostrerebbe che il sistema standard dei crediti d'imposta per i reinvestimenti dei club è più vantaggioso in linea di principio e sul lungo termine. Inoltre, il credito d'imposta viene concesso esclusivamente in caso di determinate condizioni che non si applicano sempre.

(69)

Infine, la Spagna ricorda i possibili svantaggi che i club potrebbero subire in base alle norme relative al fair play finanziario promosso dalla UEFA. Senza dubbi, si tratta di norme interne stabilite da una organizzazione calcistica con l'obiettivo di garantire una gestione finanziaria ragionevole degli enti sportivi ed evitare perdite continue. Esse non possono giustificare un'imposizione diversa dei profitti da parte dello Stato. In effetti, questa giustificazione non è riconducibile alla logica e alla natura del sistema fiscale di riferimento e quindi non esclude l'esistenza di selettività.

(70)

Pertanto, la tassazione effettiva di cui hanno beneficiato i quattro club sportivi tende a essere più bassa rispetto alla normale imposizione delle società per azioni attive nel campo dello sport professionistico, come illustrato dalle cifre fornite dalla Spagna e riprodotte nel considerando 35, anche se si considerano, come affermato dal Real Madrid, le diverse possibilità che hanno le società per azioni e gli enti senza scopo di lucro di dedurre il reinvestimento dei proventi straordinari o delle plusvalenze percepite dalle cessioni del patrimonio netto nell'anno in cui si sono verificati tali reinvestimenti o trasferimenti. Riservare quindi ai quattro club il trattamento fiscale applicato agli enti senza scopo di lucro, inclusa un'aliquota d'imposta più bassa rispetto alle società sportive professionistiche, non rientra nella logica di nessun sistema fiscale e ha l'effetto di concedere un vantaggio fiscale a determinati club (28). Le osservazioni della Spagna e delle parti interessate non forniscono elementi di diritto o di fatto che altererebbero le conclusioni preliminari della Commissione nella decisione di avvio del procedimento sulla presenza di un vantaggio.

(71)

Di conseguenza, le esenzioni fiscali che sono riconducibili a uno scopo estraneo al sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle prescrizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (29). La misura statale è selettiva, poiché favorisce quattro imprese specifiche che sono collocate in una situazione diversa rispetto a tutte le altre società sportive professionistiche che sono soggette all'imposizione delle società per azioni.

5.1.3.   INCIDENZA SUGLI SCAMBI E DISTORSIONE DI CONCORRENZA

(72)

Il vantaggio per un club che gioca nel campionato nazionale di serie A può anche avere un effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Tutti i club soggetti alla tassazione degli enti senza scopo di lucro hanno partecipato, almeno a un certo punto, al campionato nazionale di serie A. I club che giocano in serie A e in serie B competono per partecipare ai campionati europei e sono attivi sui mercati del merchandising e dei diritti televisivi. I diritti di trasmissione, il merchandising e le sponsorizzazioni sono fonti di reddito per cui i club della serie A nazionale competono con gli altri club all'interno e all'esterno del loro paese d'origine. Maggiori sono i fondi che i club hanno a disposizione per attrarre o tenere i campioni, più alte sono le probabilità di successo nelle competizione sportive con la promessa di introiti più elevati dalle attività menzionate. Inoltre, l'assetto della proprietà dei club è internazionale.

(73)

Di conseguenza, gli aiuti finanziari da parte dello Stato che forniscono un vantaggio a determinati club di calcio professionistici nella forma di una tassazione più bassa rispetto a quella degli altri operatori concorrenti può incidere sugli scambi intracomunitari e falsare la concorrenza, dato che la loro posizione finanziaria sarà rafforzata rispetto a quella dei loro concorrenti sul mercato del calcio professionistico in virtù di tale aiuto (30). Ciò costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Questo aiuto è stato concesso ai quattro club su base annua dalla data di entrata in vigore della legge 10/1990 nell'ottobre 1990 fino al 2015. Non è rilevante il fatto che tale effetto potesse non essere stato l'obiettivo primario della legge 10/1990 (31).

5.2.   AUTONOMIA FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIZKAIA E DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

(74)

L'Athletic Club Bilbao ha la sede nel Territorio Histórico de Bizkaia, il Club Atlético Osasuna nella Navarra. La Commissione non mette in discussione l'autonomia fiscale dell'Amministrazione provinciale di Bizkaia e della Comunità autonoma di Navarra, comprese le loro prerogative. Non contesta la loro autorità di determinare l'aliquota d'imposta sulle società applicabile nel proprio territorio. La Commissione è consapevole che tale autonomia si esplica anche nel contesto dell'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato e nel determinare la selettività di una misura. Tuttavia, ciò che la Commissione esamina nella presente decisione riguarda gli effetti che possono avere le diverse forme societarie in base al rispettivo regime fiscale applicabile e se tale trattamento sia selettivo nelle specifiche circostanze, tenendo in debito conto le differenze nell'aliquota d'imposta sulle società in alcuni territori.

(75)

La legge 10/1990, comunque, si applica in tutto il territorio della Spagna e può quindi determinare trattamenti distinti anche nelle regioni, che fissano un'aliquota d'imposta sulle società diversa, purché tale aliquota sia differente nel caso di determinati club di calcio professionistici (organizzazioni senza scopo di lucro) che si trovano in una situazione paragonabile a quella di altri club che non ricevono il medesimo trattamento (società sportive per azioni). Infatti, come descritto nel considerando 42, entrambe le regioni applicano un'aliquota d'imposta sulle società diversa, seppur simile al regime fiscale spagnolo. Non è determinante che, per coincidenza, solo un soggetto possa beneficiare della legge 10/1990 sui rispettivi territori (32). Tuttavia, la questione in gioco non è che l'Athletic Club Bilbao e il Club Atlético Osasuna possano continuare a beneficiare del loro status come organizzazioni senza scopo di lucro, bensì che siano soggetti a un'aliquota d'imposta più bassa rispetto a quella generalmente applicabile alle imprese che si trovano in una situazione paragonabile.

5.3.   DEFINIZIONE DELL'AIUTO COME NUOVO AIUTO

(76)

Per quanto riguarda la proposta formulata dalla Spagna e dalle parti interessate, secondo cui gli aiuti che prevedono aliquote ridotte di imposta sulle società ai club sportivi costituirebbero aiuti esistenti, è evidente che la differenziazione generale di imposta tra le società per azioni e gli enti senza scopo di lucro è precedente all'ingresso della Spagna. Come è stato anche evidenziato, tale differenziazione ha comportato benefici per le organizzazioni senza scopo di lucro in tutti i settori, indipendentemente dalle dimensioni o dall'ubicazione dell'impresa. La Spagna ha inoltre spiegato che al momento della sua adesione nel 1986, tutti i club calcistici erano enti senza scopo di lucro. La Commissione non sarebbe pertanto legittimata a trattare la misura in questione come nuovo aiuto.

(77)

Con aiuti esistenti, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i, del regolamento di procedura, si intendono tutte le misure di aiuto esistenti nel rispettivo Stato membro prima dell'entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore. In conformità con l'articolo 1, lettera c), del regolamento di procedura, la nozione di nuovi aiuti non riguarda esclusivamente le misure totalmente nuove di aiuti, bensì anche le alterazioni degli aiuti esistenti. Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento di procedura, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (33) qualifica come una modifica sostanziale dell'aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno. Ciò significa che una modifica di un aiuto esistente che potrebbe alterare l'originaria valutazione di compatibilità del regime della Commissione va qualificata come nuovo aiuto.

(78)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 menziona come esempio di modifiche che richiedono la notifica l'inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto. Ciò comprende anche una riduzione del numero dei potenziali beneficiari dell'aiuto (in questo caso molto significativo). Pertanto, indipendentemente dall'analisi delle norme precedenti all'adesione, la legge 10/1990 ha introdotto un nuovo regime che limita il trattamento fiscale applicabile agli enti senza scopo di lucro a determinati club calcistici, mentre obbliga le altre società sportive professionistiche a passare al regime generale d'imposta sulle società.

(79)

A causa della misura contestata, quattro imprese sono state messe in una condizione più favorevole rispetto a quella delle società che, secondo la legge, sono soggette alle aliquote generali d'imposta. La misura crea quindi una differenziazione nel settore in cui i club svolgono le proprie attività e influenza l'equilibrio competitivo al suo interno. Essa rende i quattro club privilegiati comparativamente più forti, indebolendo allo stesso tempo la posizione concorrenziale dei loro concorrenti. La legge 10/1990 ha negato, in generale, allo sport professionistico la possibilità di operare come ente senza scopo di lucro, ma ha permesso alle singole entità attive nel settore del calcio professionistico di rimanere nel contesto giuridico più favorevole. Tale modifica ha introdotto una differenziazione fiscale all'interno di un unico settore. Ciò costituisce una discriminazione tra le imprese di quel settore che non è di carattere puramente formale e amministrativo e che può alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno (come illustrato nella sezione successiva).

(80)

Infine, ma non meno importante, la Commissione constata che la scadenza del termine di prescrizione stabilito nell'articolo 17 del regolamento di procedura non ha come effetto quello di trasformare tali nuovi aiuti in aiuti esistenti (34).

(81)

Pertanto, la modifica introdotta dalla legge del 1990, che ha ridotto il numero dei potenziali beneficiari e ha creato una nuova situazione concorrenziale sul mercato, deve essere considerata come nuovo aiuto.

5.4.   COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

(82)

Gli aiuti di Stato devono essere considerati compatibili con il mercato interno se rientrano in una delle categorie elencate all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE (35) e possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno se la Commissione riscontra che essi rientrino in una delle categorie enumerate nell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE (36). Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto l'onere di provare che gli aiuti di Stato erogati siano compatibili con il mercato interno in conformità con l'articolo 107, paragrafo 2, o l'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE (37).

(83)

Né la Spagna né i beneficiari hanno sostenuto che alcuna delle eccezioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 2, e dall'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE si applica al presente caso.

(84)

A tal riguardo la Commissione segnala che, poiché gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali si traducono in una riduzione degli oneri che di norma dovrebbero essere sostenuti dai club nel corso della loro attività, essi sono da considerarsi aiuti al funzionamento. Come regola generale, tali aiuti non possono solitamente considerarsi compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto non facilitano lo sviluppo di determinate attività o settori economici, gli incentivi fiscali in questione non sono limitati nel tempo, non è prevista nessuna riduzione graduale e gli aiuti non sono proporzionati a ciò che è necessario per porre rimedio a uno svantaggio economico specifico dei territori interessati.

(85)

La promozione dello sport può rappresentare un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'articolo 165, paragrafo 1, del trattato indica che l'Unione contribuisce alla promozione dei profili dello sport. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, ciò deve essere fatto nell'ottica di sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo la lealtà e l'apertura nelle competizioni sportive.

(86)

La Spagna e le parti interessate non hanno presentato alcuna argomentazione a sostegno della compatibilità degli aiuti previsti dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nel senso descritto dall'articolo 165 del trattato. È chiaro che il sostegno generale dello sport non è uno degli obiettivi della misura in questione, in quanto essa appoggia quattro specifiche società sportive professionistiche.

(87)

La Commissione non è quindi in grado di identificare un obiettivo di interesse comune che possa giustificare il sostegno selettivo di certi operatori forti in un settore economico altamente competitivo e controbilanciare il potenziale effetto di distorsione della concorrenza nel mercato interno. Di conseguenza, gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno.

5.5.   RECUPERO

(88)

Secondo il trattato e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente per decidere che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto qualora riscontri che quest'ultimo è incompatibile con il mercato interno (38). L'obbligo dello Stato membro di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione originale (39). La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario rimborsa gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (40).

(89)

In linea con tale giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura ha stabilito che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […].»

(90)

Così, dal momento che il regime non è stato notificato alla Commissione e che, in applicazione dello stesso, sono stati concessi aiuti individuali a quattro club di calcio professionistici, in violazione dell'articolo 108 del trattato, che sono pertanto da considerarsi illegali e incompatibili, gli aiuti devono essere recuperati al fine di ristabilire la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve pertanto avere effetto dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, vale a dire dal momento in cui gli aiuti sono stati messi a sua disposizione sino all'effettivo recupero, fermo restando che sulle somme da recuperare maturano interessi sino all'effettivo recupero. La data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario corrisponde alla data in cui è stata versata l'imposta sulle società ad aliquota preferenziale.

(91)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti sono soggetti a un termine di prescrizione di dieci anni. In conformità con l'articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Pertanto, il fattore decisivo nel fissare il dies a quo del termine di prescrizione di cui all'articolo 17 è la data della concessione effettiva degli aiuti. Tale provvedimento si riferisce alla concessione dell'aiuto a un beneficiario e non alla data in cui il regime di aiuti è stato adottato.

(92)

Nel caso di un regime che comporta vantaggi concessi su base periodica, può intercorrere un notevole lasso di tempo tra la data di adozione di un atto che costituisce la base giuridica dell'aiuto e la data in cui tale aiuto viene effettivamente concesso alle imprese in questione. In tal caso, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, l'aiuto deve considerarsi come non concesso al beneficiario fino alla data in cui è stato effettivamente percepito. Pertanto, il termine di prescrizione inizia a decorrere ogni anno alla data in cui l'imposta sulle società è dovuta, sebbene l'atto che forma la base giuridica dell'aiuto sia stato adottato nel 1990 (41).

(93)

L'obbligo per la Spagna di recuperare gli aiuti riguarderà pertanto i dieci anni da quando la Commissione ha chiesto per la prima volta alla Spagna informazioni in merito alla misura di aiuto. Questo è avvenuto il 15 febbraio 2010. Di conseguenza, il recupero della differenza d'imposta decorre dall'anno fiscale 2000.

(94)

L'importo dell'aiuto per i quattro club calcistici consiste nella differenza tra l'ammontare dell'imposta sulle società che i club hanno effettivamente versato e quella che avrebbero dovuto pagare, se fossero stati soggetti alle norme relative all'imposizione delle imprese applicabili alle società per azioni in un determinato anno.

(95)

Tuttavia, l'effettivo vantaggio deve essere determinato prendendo in considerazione le specificità del regime d'imposta sulle società per gli enti senza scopo di lucro, il quale, in base alle circostanze, potrebbe dare luogo in certi anni a una tassazione sulle società effettivamente più elevata rispetto allo scenario controfattuale d'imposizione di una società sportiva per azioni. La Commissione prende nota delle argomentazioni presentate dal Real Madrid CF […]. La Commissione ricorda tuttavia che l'importo esatto dell'aiuto da recuperare sarà valutato caso per caso durante il procedimento di recupero che sarà svolto dalle autorità spagnole in stretta collaborazione con la Commissione.

(96)

A tal riguardo, la Commissione segnala che, secondo la giurisprudenza Unicredito, l'aiuto soggetto a recupero non deve prendere in considerazione gli elementi ipotetici quali le scelte, spesso numerose, che avrebbero potuto essere fatte dai beneficiari, poiché le decisioni effettivamente prese con gli aiuti potrebbero essere irreversibili (42).

6.   CONCLUSIONI

(97)

La Commissione ha concluso che con la legge 10/1990, la Spagna ha introdotto illegalmente un aiuto sotto forma di privilegio fiscale relativo all'imposta sulle società per l'Athletic Club Bilbao, il Club Atlético Osasuna, l'FC Barcelona e il Real Madrid CF in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(98)

Tale aiuto è incompatibile con il mercato interno. Di conseguenza, la Spagna dovrà porre fine a questo trattamento selettivo dei quattro club e recuperare la differenza tra l'imposta sulle società che hanno effettivamente versato e quella a cui sarebbe stati soggetti, qualora avessero avuto la forma giuridica di una società sportiva per azioni, a partire dall'anno fiscale 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Riservando il diritto a certi club di calcio professionistici di beneficiare di un'aliquota preferenziale dell'imposta sulle società applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro, la settima disposizione aggiuntiva della legge 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a favore di tali club calcistici, in particolare, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna, FC Barcelona e Real Madrid CF. Questo aiuto è stato messo in atto illegalmente dal Regno di Spagna in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all'articolo 1 non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 (43) del Consiglio applicabile al momento dell'erogazione dell'aiuto.

Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi attraverso il regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni stabilite da un regolamento adottato conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o da un altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima di aiuto applicabile a questo tipo di aiuti.

Articolo 4

1.   Il Regno di Spagna deve recuperare l'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 presso i beneficiari.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui esse sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (44) che modifica tale regolamento.

4.   Il Regno di Spagna sopprime il regime a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1.   Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno di Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Spagna trasmette le seguenti informazioni:

a)

l'importo totale dell'aiuto percepito da ogni beneficiario di cui all'articolo 1;

b)

l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)

la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2.   Il Regno di Spagna informa la Commissione dei progressi relativi alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Il Regno di Spagna fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperato presso i beneficiari.

Articolo 7

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 69 del 7.3.2014, pag. 115.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, BOE de 17 de Octubre de 1990.

(4)  «I club che al momento della promulgazione della legge partecipano a competizioni ufficiali di calcio a livello professionistico e hanno registrato un saldo positivo del patrimonio netto in tutti gli audit effettuati su richiesta della Lega calcio professionistico dalla stagione 1985-1986 manterranno la loro struttura giuridica attuale a meno che le assemblee non decidano altrimenti…»

(5)  Fonte: Deloitte Football Money League 2015, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/na/Documents/audit/gx-football-money-league-2015.pdf.

(6)  Causa C-415/93 Bosman ECLI:EU:C:1995:463, punto 73, causa C-519/04 P Meca-Medina e Majcen v Commissione ECLI:EU:C:2006:492, punto 22, e C-325/08 Olympique Lyonnais ECLI:EU:C:2010:143, punto 23.

(7)  Cause riunite C-428/06 a 434/06 UGT-Rioja ECLI:EU:C:2008:488.

(8)  Causa C-174/00 Kennemer Golf ECLI:EU:C:2002:200.

(9)  Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri ECLI:EU:C:2011:550.

(*1)  Informazione riservata.

(10)  BOE n. 288, de 28 de noviembre de 2014, pag. 96939.

(11)  Fonte: Recaudación y estadísticas del sistema tributario español 2001-2011, http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/Tributos/Estadisticas/Recaudacion/2011/Analisis_estadistico_recaudacion_2011.pdf.

(12)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(13)  Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri ECLI:EU:C:2011:550.

(14)  BOE n. 39, de 14 de febrero de 1981, pag. 3408.

(15)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(16)  Cfr. causa C-399/08 P Commissione v Deutsche Post ECLI:EU:C:2010:481, punto 38 e la giurisprudenza citata.

(17)  Cfr. causa C-399/08 P Commissione v Deutsche Post ECLI:EU:C:2010:481, punto 39 e la giurisprudenza citata.

(18)  Causa C-387/92 Banco Exterior de España ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; causa C-156/98 Germania v Commissione ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; causa C-6/97 Italia v Commissione ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; causa C-172/03 Heiser ECLI:EU:C:2005:130, punto 36.

(19)  Cause riunite da C-180/98 a C-184/98 Pavlov e altri ECLI:EU:C:2000:428, punto 74.

(20)  Cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78 Van Landewyck ECLI:EU:C:1980:248, punto 88; causa C-244/94 FFSA e altri ECLI:EU:C:1995:392, punto 21; causa C-49/07 MOTOE ECLI:EU:C:2008:376, punti 27 e 28.

(21)  Causa C-415/93 Bosman ECLI:EU:C:1995:463, punto 73, causa C-519/04 P Meca-Medina e Majcen v Commissione ECLI:EU:C:2006:492, punto 22, e C-325/08 Olympique Lyonnais ECLI:EU:C:2010:143, punto 23.

(22)  Più recentemente nella sentenza dell'8 settembre 2011 nelle cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri ECLI:EU:C:2011:550.

(23)  Cfr. punto 25 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384, 10.12.1998, pag. 3.

(24)  Causa T-211/05 Repubblica italiana v Commissione ECLI:EU:T:2009:304, punto 125.

(25)  Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri ECLI:EU:C:2011:550.

(26)  Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri ECLI:EU:C:2011:550, punto 61.

(27)  Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri ECLI:EU:C:2011:550, punto 71.

(28)  Questo ragionamento mostra alcuni tratti in comune con quello della causa T-211/05 Repubblica italiana v Commissione ECLI:EU:T:2009:304, punti 120 e 121 (confermato dalla Corte di giustizia nella causa C-458/09 P — Italia v Commissione ECLI:EU:C:2011:769, punto 60), nella quale si considerava selettivo un vantaggio fiscale disponibile esclusivamente alle imprese ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato durante un breve periodo, mentre tutte le altre imprese erano state escluse dai vantaggi conferiti da tale regime, poiché non potevano soddisfare le condizioni necessarie per la quotazione durante il periodo coperto dal regime di aiuti.

(29)  Cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri ECLI:EU:C:2011:550, punto 70.

(30)  Causa C-172/03 Heiser ECLI:EU:C:2005:130, punto 55; cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P Comitato «Venezia vuole vivere» e altri v Commissione ECLI:EU:C:2011:368, punto 136. Cfr. anche causa C-156/98 Germania v Commissione ECLI:EU:C:2000:467, punto 30 e la giurisprudenza citata.

(31)  Cause C-241/94 Francia v Commissione ECLI:EU:C:1996:353, punto 20, C-5/01 Belgio v Commissione ECLI:EU:C:2002:754, punto 45, e C-458/09 P Italia v Commissione ECLI:EU:C:2011:769, punto 60.

(32)  La Commissione segnala in questo contesto che sembra esistere una società sportiva per azioni con sede nel Territorio Histórico de Bizkaia, ovvero il Basket Bilbao Berri SAD.

(33)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(34)  Causa C-81/10 P France Télécom SA v Commissione europea ECLI:EU:C:2011:811, punto 73.

(35)  Le eccezioni previste dall'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE riguardano: aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori (lettera a); aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (lettera b); e aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania (lettera c).

(36)  Le eccezioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE riguardano: aiuti che promuovono lo sviluppo di talune regioni (lettera a); aiuti per la realizzazione di certi importanti progetti di comune interesse europeo o per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (lettera b); aiuti per sviluppare talune attività o talune regioni economiche (lettera c); aiuti per promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio (lettera d); e aiuti stabiliti con decisione del Consiglio (lettera e).

(37)  Causa T-68/03 Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE v Commissione EU:T:2007:253, punto 34.

(38)  Cfr. causa C-70/72 Commissione v Germania ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

(39)  Cfr. cause riunite da C-278/92 a C-280/92 Spagna v Commissione ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

(40)  Cfr. causa C-75/97 Belgio v Commissione ECLI:EU:C:1999:311, punti 64-65.

(41)  Causa C-81/10 P France Télécom SA v Commissione europea ECLI:EU:C:2011:811, punto da 80 a 85.

(42)  Causa C-148/04 Unicredito ECLI:EU:C:2005:774, punti 118, 119.

(43)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

(44)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


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