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Document 32016R2215
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2215 of 8 December 2016 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
C/2016/8488
GU L 334 del 9.12.2016, p. 29–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
9.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2215 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
Il 30 novembre 2016 il CSNU ha deciso di aggiungere 11 persone fisiche e 10 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. Occorre modificare anche l'allegato V, in quanto tre entità e una persona che figurano nell'elenco devono essere cancellate in seguito alla loro inclusione nell'allegato IV. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1»:
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/780 della Commissione, del 19 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 55).»" |
2) |
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1»:
(*2) Regolamento (UE) n. 1251/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 15).»" |
ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è soppressa:
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2) |
la voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è soppressa:
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3) |
le voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)» sono soppresse:
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