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Document 32016R2212
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2212 of 6 December 2016 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]
C/2016/8360
GU L 334 del 9.12.2016, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2212 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2016
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone — DOP, Queso Ibores — DOP, Pera de Jumilla — DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta — DOP, Sierra de Cádiz — DOP, Requeijão Serra da Estrela — DOP, Zafferano dell'Aquila — DOP, Zafferano di San Gimignano — DOP, Mantecadas de Astorga — IGP e Pan de Cea — IGP) (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).
(3) GU C 291 dell'11.8.2016, pag. 19.