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Document 32016D1968
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1968 of 9 November 2016 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 Hungary (notified under document C(2016) 7245) (Text with EEA relevance )
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria [notificata con il numero C(2016) 7245] (Testo rilevante ai fini del SEE )
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria [notificata con il numero C(2016) 7245] (Testo rilevante ai fini del SEE )
C/2016/7245
GU L 303 del 10.11.2016, p. 23-25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
care nu mai este în vigoare, Data încetării: 01/12/2016; abrogato da 32016D2122
10.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1968 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2016
relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria
[notificata con il numero C(2016) 7245]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
Sebbene l'influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani sono stati infettati dal virus responsabile di tale patologia. |
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
(5) |
L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda sul suo territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza. |
(6) |
La Commissione ha esaminato tali misure e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza del focolaio. |
(7) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Ungheria. |
(8) |
Di conseguenza si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza dell'Ungheria nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Ungheria garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendono perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 3
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all'articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE |
HU |
Ungheria |
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Area comprendente: |
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Le parti del territorio di Orosháza nella contea di Békés e le parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Tótkomlós e Nagyér |
27.11.2016 |
PARTE B
Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
HU |
Ungheria |
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Area comprendente: |
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|
L'area delle parti dei territori di Orosháza e Mezőkovácsháza nella contea di Békés e l'area delle parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza e Mezőhegyes |
6.12.2016 |
|
Le parti del territorio di Orosháza nella contea di Békés e le parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Tótkomlós e Nagyér |
28.11.2016-6.12.2016 |