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Document 32016R1963
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1963 of 9 November 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2378 as regards standard forms and linguistic arrangements to be used in relation to Council Directives (EU) 2015/2376 and (EU) 2016/881
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 della Commissione, del 9 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 della Commissione, del 9 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio
C/2016/7071
GU L 303 del 10.11.2016, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1963 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Per tali scambi si dovrebbe utilizzare un formulario tipo, che comprenda il regime linguistico applicabile, e un repertorio centrale sicuro dello Stato membro in cui le informazioni registrate dovrebbero essere sviluppate. |
(2) |
L'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese. Si dovrebbero adottare i regimi linguistici per quanto riguarda il formulario da utilizzare per gli scambi. |
(3) |
Si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 (2). |
(4) |
Per motivi di coerenza e certezza del diritto, è opportuno allineare la data di applicazione del presente regolamento con le date entro le quali dovrebbero applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie a conformarsi agli articoli 8 bis e 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:
1) |
È inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Formulari tipo, che comprendono il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento 1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per “componente” e “campo” si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE. 2. Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato VII del presente regolamento. 3. Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE sono i componenti indicati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere b), h) e i), di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese.» |
2) |
È inserito il seguente articolo 2 ter: «Articolo 2 ter Regime linguistico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE sono le informazioni o la spiegazione incluse nell'allegato III, sezione III, tabella 3 di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese, salvo qualora sia stata concordata un'altra lingua ufficiale dell'Unione tra lo Stato membro di invio e tutti gli altri Stati membri a cui le informazioni sono trasmesse conformemente all'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.» |
3) |
L'allegato VII è aggiunto come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 giugno 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 19).
ALLEGATO
Il seguente allegato è aggiunto al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378:
«ALLEGATO VII
Formulario di cui all'articolo 2 bis
Il formulario per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE contiene, oltre alle componenti elencate all'articolo 8 bis, paragrafo 6, di tale direttiva, i seguenti campi:
a) |
Riferimento del ruling.» |