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Document 32016R1963

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 della Commissione, del 9 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio

C/2016/7071

GU L 303 del 10.11.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1963/oj

10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1963 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Per tali scambi si dovrebbe utilizzare un formulario tipo, che comprenda il regime linguistico applicabile, e un repertorio centrale sicuro dello Stato membro in cui le informazioni registrate dovrebbero essere sviluppate.

(2)

L'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese. Si dovrebbero adottare i regimi linguistici per quanto riguarda il formulario da utilizzare per gli scambi.

(3)

Si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 (2).

(4)

Per motivi di coerenza e certezza del diritto, è opportuno allineare la data di applicazione del presente regolamento con le date entro le quali dovrebbero applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie a conformarsi agli articoli 8 bis e 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

1)

È inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Formulari tipo, che comprendono il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

1.   Con riguardo ai formulari da utilizzare, per “componente” e “campo” si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.

2.   Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato VII del presente regolamento.

3.   Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE sono i componenti indicati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere b), h) e i), di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese.»

2)

È inserito il seguente articolo 2 ter:

«Articolo 2 ter

Regime linguistico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese

Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE sono le informazioni o la spiegazione incluse nell'allegato III, sezione III, tabella 3 di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese, salvo qualora sia stata concordata un'altra lingua ufficiale dell'Unione tra lo Stato membro di invio e tutti gli altri Stati membri a cui le informazioni sono trasmesse conformemente all'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.»

3)

L'allegato VII è aggiunto come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 19).


ALLEGATO

Il seguente allegato è aggiunto al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378:

«ALLEGATO VII

Formulario di cui all'articolo 2 bis

Il formulario per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE contiene, oltre alle componenti elencate all'articolo 8 bis, paragrafo 6, di tale direttiva, i seguenti campi:

a)

Riferimento del ruling.»


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