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Document 32016D1352

Decisione (UE) 2016/1352 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE

GU L 219 del 12.8.2016, p. 82–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1352/oj

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/82


DECISIONE (UE) 2016/1352 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2016

relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,

vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il distacco di esperti dovrebbe permettere all'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di tali esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile all'interno dell'Agenzia.

(2)

Lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali nel settore della difesa, stabilito dalla decisione (PESC) 2015/1835, e delle relative funzioni di supporto dovrebbe essere sostenuto mediante la temporanea assegnazione di esperti nazionali distaccati («END») provenienti dai settori pubblici degli Stati membri.

(3)

I diritti e gli obblighi degli END dovrebbero garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'Agenzia.

(4)

Il termine «distacco» dovrebbe essere inteso nell'ambito della presente decisione.

(5)

Poiché il regime stabilito dalla presente decisione dovrebbe sostituire quello previsto dalla decisione 2004/677/CE del Consiglio (2), è opportuno abrogare detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli END che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, distaccati presso l'Agenzia e che sono esperti distaccati dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti, a livello nazionale o regionale, in particolare dai ministeri della Difesa e/o loro agenzie, organi, accademie per la difesa nazionale e istituti di ricerca, compresi quelli a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione (PESC) 2015/1835.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835, gli esperti:

di paesi terzi con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo, o

di organizzazioni/entità che hanno un accordo amministrativo con l'Agenzia, a condizione che l'END sia cittadino di uno Stato membro o di un paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo,

sono distaccati o assegnati, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo1 della decisione, all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi.

Articolo 2

Condizioni di idoneità al distacco

Per essere distaccati presso l'Agenzia, gli esperti:

1)

hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco;

2)

restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuiti da quest'ultimo;

3)

hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni di difesa, amministrative, scientifiche, tecniche, operative, di consulenza o supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'Agenzia, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi;

4)

hanno la cittadinanza di uno Stato membro partecipante o che rientra nelle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma;

5)

per poter svolgere le funzioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale di uno degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue.

Articolo 3

Procedura di selezione

1.   Gli END sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente stabilita in conformità dell'articolo 42.

2.   Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, il distacco degli END è volto ad assicurare all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento, integrità e merito. Il loro distacco avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia cooperano per garantire, nella misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.

3.   Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri partecipanti, alle missioni dei paesi terzi, all'organizzazione o entità, ed è pubblicato sul sito web dell'Agenzia. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature. I candidati a un posto di END devono essere proposti dalle proprie autorità, organizzazione o entità nazionali. La conferma deve pervenire sotto forma di lettera di proposta indirizzata all'Agenzia per quanto possibile entro il termine ultimo per la ricezione delle candidature e, in ogni caso, non oltre la data di assunzione.

4.   Nel caso degli END senza spese e degli esperti nazionali in formazione professionale («ENFP»), l'Agenzia può decidere che un END sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'Agenzia.

6.   L'Agenzia crea un fascicolo individuale per l'END. Tale fascicolo contiene informazioni amministrative pertinenti.

Articolo 4

Procedura amministrativa di distacco

I distacchi sono resi effettivi tramite uno scambio di lettere tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la rappresentanza permanente o la missione dello Stato membro interessato, l'organizzazione o entità, a seconda del caso. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui dev'essere destinato l'END, in un gruppo di funzioni degli amministratori («AD») o in un gruppo di funzioni degli assistenti («AST»). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione della direzione/unità presso cui è distaccato l'END, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'END è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è allegata una copia del regime applicabile agli END distaccati presso l'Agenzia.

Articolo 5

Durata del distacco

1.   La durata del distacco è compresa tra due mesi e tre anni. Essa può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.

Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del direttore competente e previo accordo del datore di lavoro, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.

2.   La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 4. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo, proroga del periodo di distacco o nuovo incarico.

3.   L'END che è stato precedentemente distaccato presso l'Agenzia può essere nuovamente distaccato, previa consultazione con l'amministrazione nazionale d'origine, a condizione che continui a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all'articolo 2 e nel rispetto del limite massimo complessivo definito all'articolo 11, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.

Articolo 6

Obblighi del datore di lavoro

Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'END continua a:

a)

retribuire l'END;

b)

essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'END, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e

c)

fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare il direttore esecutivo dell'Agenzia di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale.

Articolo 7

Funzioni

1.   Gli END assistono il personale dell'Agenzia ed espletano le mansioni e funzioni che sono loro affidate dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

2.   Tenendo conto della composizione del personale dell'Agenzia, in particolare del suo ruolo nel contribuire ai risultati dell'Agenzia, il direttore esecutivo può conferire all'END funzioni di gestione, ove necessario nell'interesse del servizio.

In ogni caso l'END non può impegnare giuridicamente l'Agenzia.

3.   L'END può partecipare a missioni e riunioni esterne. Tuttavia, il direttore esecutivo può decidere di limitare la partecipazione dell'END a missioni e riunioni esterne unicamente:

a)

per accompagnare un membro del personale dell'Agenzia; o

b)

se è solo, per partecipare in qualità di osservatore o esclusivamente a fini d'informazione.

4.   L'Agenzia resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'END.

5.   L'Agenzia, il datore di lavoro dell'END e l'END stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare i conflitti di interessi effettivi o potenziali in relazione alle funzioni dell'esperto nazionale nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'Agenzia informa in tempo utile l'END e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all'END non debbano essere assegnati tali funzioni.

L'END è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della propria situazione familiare (segnatamente, le attività professionali dei parenti stretti o di membri della famiglia estesa, oppure importanti interessi finanziari propri o di tali membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno affidate durante il periodo di distacco.

Il datore di lavoro e l'END si impegnano a segnalare all'Agenzia ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.

6.   Qualora l'Agenzia ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'END richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.

Articolo 8

Diritti e obblighi degli END

1.   Durante il periodo di distacco, l'END agisce con integrità. In particolare:

a)

l'END esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi dell'Agenzia.

Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'END non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi, altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi;

b)

l'END si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'Agenzia;

c)

l'END che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico;

d)

l'END non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'Agenzia. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Agenzia o dell'Unione;

e)

i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'END nell'esercizio delle sue funzioni sono versati all'Agenzia;

f)

l'END è tenuto a risiedere nella sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni conferitegli;

g)

l'END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esercizio delle funzioni che gli sono affidate.

2.   Durante e dopo il distacco, l'esperto nazionale è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'END non divulga in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.

3.   Al termine del distacco, l'END resta soggetto agli obblighi di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove funzioni e nell'accettazione di taluni incarichi o benefici.

A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'Agenzia in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto ai compiti svolti nel corso del periodo di distacco.

4.   L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'Agenzia, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'Agenzia. L'END è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Agenzia.

5.   In caso di mancato rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 durante il periodo di distacco, l'Agenzia può mettere fine al distacco dell'esperto nazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

6.   L'END informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere:

a)

una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia; o

b)

una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti dell'Agenzia o degli END.

Il presente paragrafo si applica altresì in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro del personale o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione dell'Unione.

7.   Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all'articolo 27 della decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio (3) («statuto dell'Agenzia»). Gli articoli 27, 28 e 29 dello statuto dell'Agenzia si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell'articolo 4 della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'END interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.

Articolo 9

Sospensione del distacco

1.   Su richiesta scritta dell'END o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tale sospensione:

a)

il versamento delle indennità di cui all'articolo 19 è sospeso;

b)

il rimborso delle spese di cui all'articolo 20 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia.

2.   L'Agenzia informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.

Articolo 10

Fine del distacco

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'Agenzia o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'END, con lo stesso preavviso e su riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'Agenzia.

2.   In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:

a)

dal datore di lavoro dell'END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;

b)

per accordo reciproco tra l'Agenzia e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'END lo richiedano;

c)

dall'Agenzia, in caso di grave inadempienza degli obblighi stabiliti dalla presente decisione da parte dell'END. L'Agenzia conferisce con la Rappresentanza permanente o la Missione dello Stato interessato e al fine della propria decisione tiene in considerazione le eventuali osservazioni ricevute;

d)

dall'Agenzia, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. All'END è data precedentemente la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia ne consulta immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.

CAPO II

Condizioni di lavoro

Articolo 11

Sicurezza sociale

1.   Precedentemente all'inizio del distacco il datore di lavoro certifica all'Agenzia che l'esperto nazionale rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione pubblica nazionale oppure all'organizzazione o entità da cui dipende. A tal fine, l'amministrazione pubblica pertinente fornisce all'Agenzia l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( (4)) («documento portatile A1»). L'organizzazione o entità fornisce all'END un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.

2.   Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'END è coperto dall'Agenzia contro i rischi di infortunio. L'Agenzia fornisce all'END una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui l'END si presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia per espletare le formalità amministrative connesse al distacco.

3.   Quando, nel quadro di una missione alla quale l'END partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale d'origine nel caso di un END senza spese e di ENFP, previa consultazione dello Stato membro interessato in relazione alla missione.

Articolo 12

Orario di lavoro

1.   L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di orario di lavoro, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'Agenzia.

2.   Per tutta la durata del distacco, l'esperto nazionale lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di un direttore, previo ottenimento dell'accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'Agenzia, l'Agenzia può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale.

3.   In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.

Articolo 13

Assenza per malattia o infortunio

1.   In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'END avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il proprio attuale recapito. L'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.

2.   Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di 12 mesi, un totale di 12 giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o incidente.

3.   Se un'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, vengono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

4.   Tuttavia, nel caso in cui sia vittima di un infortunio connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'END continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Articolo 14

Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

1.   Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.

2.   Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'unità a cui l'END è assegnato.

3.   Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'Agenzia può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.

4.   I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.

5.   All'END il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni per l'intero periodo di distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore interessato procede ad una consultazione preventiva con l'unità delle Risorse umane dell'Agenzia.

Articolo 15

Congedo speciale per motivi di formazione

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, all'END il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi l'Agenzia può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'END.

Articolo 16

Congedo di maternità e paternità

1.   L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedo di maternità e paternità.

2.   Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'END e previo accordo del datore di lavoro, il distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'Agenzia. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.

3.   In deroga al paragrafo 1, l'END può chiedere una sospensione del distacco di durata pari all'intero periodo concesso per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.

5.   In caso di allattamento, l'END nazionale può ottenere su sua richiesta, corredata da un certificato medico attestante il fatto, un congedo speciale di una durata massima di quattro settimane a decorrere dal termine del congedo di maternità; durante tale periodo l'END beneficia delle indennità di cui all'articolo 19.

Articolo 17

Gestione e controllo

La gestione e il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze sono assicurati, in conformità delle norme e procedure in vigore presso l'Agenzia, dall'unità delle Risorse umane e dalla direzione o unità a cui l'END è assegnato.

CAPO III

Indennità e spese

Articolo 18

Calcolo delle indennità e delle spese di viaggio

1.   Ai fini della presente decisione, il luogo di assunzione, di distacco e di ritorno dell'END sono determinati dall'Agenzia in termini di posizione geografica di detti luoghi, basandosi su latitudine e longitudine, e calcolati dall'unità delle Risorse umane.

2.   Ai fini della presente decisione:

a)

il luogo di assunzione è il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro prima del distacco;

b)

la sede di distacco è Bruxelles;

c)

il luogo di ritorno è il luogo in cui l'END eserciterà la sua attività principale dopo la fine del distacco.

Il luogo di assunzione è stabilito nello scambio di lettere di cui all'articolo 4.

3.   Ai fini del presente articolo le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato diverso da quello della sede di distacco non vengono prese in considerazione.

Articolo 19

Indennità

1.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per agenti temporanei di cui all'articolo 4 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR. Essa à equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km)

Importo in EUR

0-150

0,00

> 150

82,70

> 300

147,03

> 500

238,95

> 800

385,98

> 1 300

606,55

> 2 000

726,04

3.   Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse sono versate anche per i periodi di missione, congedo annuale, congedo di maternità, paternità o di adozione, congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'Agenzia, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.

4.   Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento — tramite anticipo — di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'Agenzia prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.

5.   In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, il datore di lavoro informa l'Agenzia in merito ad eventuali indennità percepite dall'END analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli importi di tali indennità vengono detratti dalle corrispondenti indennità versate dall'Agenzia all'END.

6.   L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 60 dello statuto dell'Agenzia si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Spese di viaggio

1.   All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.

2.   Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia.

3.   L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.

4.   Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.

Articolo 21

Missioni e spese di missione

1.   L'END può essere inviato in missione.

2.   Le spese di missione vengono liquidate conformemente alle disposizioni in vigore presso l'Agenzia.

Articolo 22

Formazione

L'END può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia qualora l'interesse di quest'ultima lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'END, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Articolo 23

Disposizioni amministrative

1.   L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco all'unità delle Risorse umane competente per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedicesimo giorno del mese.

2.   I pagamenti sono effettuati in euro dall'Agenzia.

CAPO IV

Esperti distaccati senza spese

Articolo 24

Esperti distaccati senza spese

1.   L'esperto nazionale può essere distaccato presso l'Agenzia in qualità di END senza spese durante il periodo di distacco.

Tale distacco non implica per l'Agenzia il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 25.

2.   Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano agli END senza spese.

Fatto salvo l'articolo 8, l'END senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'Agenzia e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'Agenzia.

Articolo 25

Missioni

1.   L'END senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni degli agenti, salve modalità diverse convenute fra l'Agenzia e il datore di lavoro.

2.   Se per una data missione l'Agenzia offre agli agenti un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'END senza spese che partecipa alla medesima missione.

3   L'END senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'Unione è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'Agenzia per tali missioni.

Articolo 26

Gli END senza spese non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.

CAPO V

END retribuiti a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc

Articolo 27

La presente decisione si applica anche agli END le cui indennità sono corrisposte a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia, di cui agli articoli 19 e 20 della decisione (PESC) 2015/1835 («END ad hoc»).

Articolo 28

Gli END ad hoc sono assegnati esclusivamente ai progetti o programmi ad hoc il cui bilancio finanzi le rispettive indennità e spese.

L'assunzione di END ad hoc è soggetta alla previa approvazione dei pertinenti Stati membri contributori, sulla base di una proposta comprensiva del progetto di avviso di posto vacante associato a ciascun incarico, da parte di uno o più Stati membri contributori pertinenti o dell'Agenzia.

Articolo 29

Gli END ad hoc non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito del rapporto annuale del direttore esecutivo.

Articolo 30

I bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc che coprono le indennità e spese degli END ad hoc possono essere costituiti da contributi di paesi terzi che partecipano a tali progetti e programmi, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, detti contributi non autorizzano i cittadini dei paesi terzi interessati ad essere considerati ammissibili nelle procedure di assunzione di END ad hoc.

CAPO VI

Esperti nazionali in formazione professionale

Articolo 31

Disposizioni generali e definizioni

Gli ENFP sono END ammessi all'Agenzia a fini di formazione professionale.

Articolo 32

Finalità della formazione professionale

1.   Le finalità della formazione professionale sono:

a)

permettere agli ENFP di fare esperienza con i metodi di lavoro e i progetti dell'Agenzia;

b)

consentire agli ENFP di acquisire esperienza pratica e conoscenza del lavoro quotidiano dell'Agenzia e offrire loro l'opportunità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;

c)

permettere al personale delle amministrazioni nazionali, in particolare del ministero della Difesa, di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli studi, segnatamente nei rispettivi ambiti di competenza.

2.   Da parte sua l'Agenzia trae beneficio dal contributo di persone capaci di offrire una prospettiva nuova e conoscenze aggiornate che arricchiranno il lavoro quotidiano dell'istituzione e sviluppa una rete di persone con esperienza diretta delle sue procedure.

Articolo 33

Ammissibilità

Le disposizioni dell'articolo 2, ad esclusione del paragrafo 3, si applicano per analogia agli ENFP.

Articolo 34

Durata della formazione professionale

1.   La durata dei tirocini professionali è compresa fra 3 e 24 mesi. Essa è stabilita all'inizio e può essere prorogata per motivi debitamente giustificati entro il limite massimo di 24 mesi.

2.   L'ENFP può svolgere solo un tirocinio professionale.

Articolo 35

Organizzazione della formazione professionale

Durante l'intero tirocinio professionale gli ENFP sono seguiti da un consulente per la formazione. Questi deve informare l'unità delle Risorse umane in merito a qualsiasi incidente significativo occorso durante il tirocinio professionale, in particolare assenze, malattie, infortuni o interruzioni, di cui è a conoscenza o è stato messo a conoscenza dall'ENFP.

Gli ENFP osservano le istruzioni impartite dal proprio consulente per la formazione, dai superiori gerarchici nella direzione o nel servizio presso il quale sono distaccati e dall'unità delle Risorse umane.

Gli ENFP possono partecipare a riunioni (salvo che queste siano riservate o confidenziali ed essi siano sprovvisti del nulla osta di sicurezza), possono ricevere documenti e partecipare alle attività del servizio presso il quale sono distaccati.

Articolo 36

Sospensione del tirocinio professionale

Su richiesta scritta dell'ENFP o del suo datore di lavoro, e previo accordo di quest'ultimo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una sospensione molto breve del tirocinio professionale o la sua fine anticipata. L'ENFP può riprendere il tirocinio professionale per il periodo rimanente, ma solo fino alla fine di tale periodo. Il tirocinio non può essere prorogato in alcun caso.

Articolo 37

Condizioni di lavoro e retribuzione

1.   L'articolo 2, paragrafo 3, e gli articoli 3, 5, 18, 19 e 20 non si applicano agli ENFP.

2.   Gli ENFP sono considerati END senza spese ai sensi del capo IV. La loro retribuzione continua ad essere corrisposta dal datore di lavoro; nessuna indennità finanziaria è pagata dall'Agenzia.

L'Agenzia non accetta richieste relative a sovvenzioni o compensi oppure al rimborso di spese di viaggio e altre spese a meno che si tratti del rimborso delle spese di missione sostenute nell'ambito del tirocinio professionale.

Articolo 38

Rapporti e certificato di frequenza

Gli ENFP che hanno concluso il periodo di formazione professionale stabilito compilano i rapporti di valutazione richiesti dall'unità delle Risorse umane al termine del tirocinio. Anche i consulenti per la formazione compilano il rapporto di valutazione per quanto di loro competenza.

Previa compilazione di tali rapporti, gli ENFP che hanno concluso il tirocinio professionale ricevono un certificato indicante le date della formazione professionale e il servizio in cui si è svolto.

Articolo 39

Gli ENFP non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.

CAPO VII

Reclami

Articolo 40

Reclami

Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli END possono presentare, presso l'autorità abilitata a concludere contratti di lavoro («AACC») ai sensi dello statuto dell'Agenzia, un reclamo contro un atto dell'AACC che arrechi loro pregiudizio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro.

Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dalla data della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. L'AACC notifica una decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'END non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 41

Comunicazione di informazioni

Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di END presso l'Agenzia. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi:

a)

la cittadinanza degli END distaccati provenienti da un'organizzazione o entità di cui all'articolo 1, secondo comma;

b)

le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

c)

l'assegnazione di tutti gli END;

d)

qualsiasi sospensione o fine anticipata del distacco degli END in conformità degli articoli 9 e 10;

e)

l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 42

Delega di potere

Tutti i poteri conferiti all'Agenzia in virtù della presente decisione sono esercitati dall'AACC.

Articolo 43

Abrogazione

La decisione 2004/677/CE è abrogata. Gli articoli da 15 a 19 di tale decisione restano tuttavia d'applicazione agli END che lo richiedono per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione, fatto salvo l'articolo 44.

Articolo 44

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a ogni nuovo distacco, rinnovo o proroga del distacco a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio

Il president

M. LAJČÁK


(1)  GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55.

(2)  Decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 64).

(3)  Decisione (UE) 2016/1351 del 4 agosto 2016 relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale)

(4)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).


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