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Document 32016D0942

Decisione di esecuzione (UE) 2016/942 della Commissione, del 30 maggio 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2015 [notificata con il numero C(2016) 3238]

C/2016/3238

GU L 155 del 14.6.2016, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/942/oj

14.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/942 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2016

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2015

[notificata con il numero C(2016) 3238]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2015, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) occorre prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2014 e il 15 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

La presente decisione riguarda la liquidazione dei conti del periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. Le spese sostenute nel periodo dal 16 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 e relative al periodo di programmazione 2007-2013 saranno oggetto di una decisione di liquidazione dopo il 30 giugno 2016, come previsto all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(4)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.

(5)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2016, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(6)

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(7)

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non consentono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

(8)

A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro interessato/gli Stati membri interessati. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria.

(9)

L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(10)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione.

(11)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relative al periodo di programmazione 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2015.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2015, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.

Articolo 3

Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono indicati nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).


ALLEGATO I

SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo stato membro, per programma

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

In euro

SM

CCI

Spese 2015

Rettifiche

Totale

Importi non riutilizzabili

Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2015

Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–)/ erogato allo (+) Stato membro

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2014AT06RDNP001

381 310 898,63

0,00

381 310 898,63

0,00

381 310 898,63

381 361 903,88

– 51 005,25  (*)

BE

2014BE06RDRP001

25 824 568,05

0,00

25 824 568,05

0,00

25 824 568,05

25 824 519,99

48,06

CZ

2014CZ06RDNP001

165 754 969,31

0,00

165 754 969,31

0,00

165 754 969,31

192 471 958,06

– 26 716 988,75

DE

2014DE06RDRP003

69 343 628,07

0,00

69 343 628,07

0,00

69 343 628,07

69 344 016,91

– 388,84

DE

2014DE06RDRP004

145 877 031,79

0,00

145 877 031,79

0,00

145 877 031,79

145 877 031,80

– 0,01

DE

2014DE06RDRP010

16 005 787,32

0,00

16 005 787,32

0,00

16 005 787,32

16 005 787,32

0,00

DE

2014DE06RDRP015

12 294 259,14

0,00

12 294 259,14

0,00

12 294 259,14

12 294 259,14

0,00

DE

2014DE06RDRP019

22 260 981,16

0,00

22 260 981,16

0,00

22 260 981,16

22 260 981,16

0,00

DE

2014DE06RDRP020

690 939,74

0,00

690 939,74

0,00

690 939,74

690 939,74

0,00

DE

2014DE06RDRP021

21 179 649,99

0,00

21 179 649,99

0,00

21 179 649,99

21 179 657,44

– 7,45

DE

2014DE06RDRP023

531 180,02

0,00

531 180,02

0,00

531 180,02

531 180,01

0,01

DK

2014DK06RDNP001

2 689 075,24

0,00

2 689 075,24

0,00

2 689 075,24

2 696 105,67

– 7 030,43

EE

2014EE06RDNP001

35 181 403,94

0,00

35 181 403,94

0,00

35 181 403,94

35 181 411,29

– 7,35

ES

2014ES06RDRP002

6 519 362,16

0,00

6 519 362,16

0,00

6 519 362,16

6 519 364,35

– 2,19

ES

2014ES06RDRP006

6 691 192,15

0,00

6 691 192,15

0,00

6 691 192,15

6 691 190,86

1,29

ES

2014ES06RDRP008

6 878 585,48

0,00

6 878 585,48

0,00

6 878 585,48

6 878 585,02

0,46

ES

2014ES06RDRP009

190 411,31

0,00

190 411,31

0,00

190 411,31

190 411,31

0,00

FI

2014FI06RDRP001

428 149 136,49

0,00

428 149 136,49

0,00

428 149 136,49

428 151 198,81

– 2 062,32

FI

2014FI06RDRP002

2 399 619,93

0,00

2 399 619,93

0,00

2 399 619,93

2 399 488,31

131,62

HR

2014HR06RDNP001

54 740 205,68

0,00

54 740 205,68

0,00

54 740 205,68

54 723 353,56

16 852,12

IE

2014IE06RDNP001

377 083 584,62

0,00

377 083 584,62

0,00

377 083 584,62

377 083 558,84

25,78

IT

2014IT06RDRP007

8 784 801,71

0,00

8 784 801,71

0,00

8 784 801,71

8 784 801,71

0,00

IT

2014IT06RDRP011

4 562 792,61

0,00

4 562 792,61

0,00

4 562 792,61

4 562 792,73

– 0,12

IT

2014IT06RDRP014

5 306 212,36

0,00

5 306 212,36

0,00

5 306 212,36

5 306 212,34

0,02

LT

2014LT06RDNP001

39 557 009,30

0,00

39 557 009,30

0,00

39 557 009,30

39 561 467,01

– 4 457,71

LU

2014LU06RDNP001

11 671 087,56

0,00

11 671 087,56

0,00

11 671 087,56

12 223 285,00

– 552 197,44

LV

2014LV06RDNP001

55 866 391,67

0,00

55 866 391,67

0,00

55 866 391,67

55 866 391,67

0,00

NL

2014NL06RDNP001

28 548 767,47

0,00

28 548 767,47

0,00

28 548 767,47

28 565 642,25

– 16 874,78

PL

2014PL06RDNP001

82 487 087,18

0,00

82 487 087,18

0,00

82 487 087,18

174 360 864,74

– 91 873 777,56  (*)

PT

2014T06RDRP001

19 570 366,84

0,00

19 570 366,84

0,00

19 570 366,84

19 570 366,80

0,04

PT

2014PT06RDRP002

242 730 181,50

0,00

242 730 181,50

0,00

242 730 181,50

242 730 181,50

0,00

SI

2014SI06RDNP001

31 096 838,46

0,00

31 096 838,46

0,00

31 096 838,46

31 096 834,45

4,01

SK

2014SK06RDNP001

62 340 494,57

0,00

62 340 494,57

0,00

62 340 494,57

62 340 529,87

– 35,30

UK

2014UK06RDRP001

331 363 762,48

0,00

331 363 762,48

0,00

331 363 762,48

331 377 679,49

– 13 917,01

UK

2014UK06RDRP002

36 460 281,62

0,00

36 460 281,62

0,00

36 460 281,62

36 444 974,33

15 307,29

UK

2014UK06RDRP003

150 987 082,94

– 40 670,17

150 946 412,77

0,00

150 946 412,77

151 215 460,52

– 269 047,75


(*)  L'attuazione della decisione di liquidazione dei conti deve tener conto di eventuali operazioni finanziarie già eseguite dalla Commissione a titolo di questo saldo.


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (FEASR)

Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione

Stato membro

Organismo pagatore

Programma

Belgio

Région Wallonne

2014BE06RDRP002

Germania

Mecklenburg-Vorpommern

2014DE06RDRP011

Spagna

Organismo pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

2014ES06RDRP003

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja

2014ES06RDRP016

Francia

Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC)

2014FR06RDRP094

Agence de Services et de Paiement (ASP)

2014FR06RDRP006

2014FR06RDRP011

2014FR06RDRP021

2014FR06RDRP024

2014FR06RDRP025

2014FR06RDRP026

2014FR06RDRP031

2014FR06RDRP042

2014FR06RDRP043

2014FR06RDRP052

2014FR06RDRP053

2014FR06RDRP054

2014FR06RDRP072

2014FR06RDRP073

2014FR06RDRP082

2014FR06RDRP083

2014FR06RDRP091

2014FR06RDRP093

Svezia

Statens Jorbruksverk (SJV)

2014SE06RDNP001


ALLEGATO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (FEASR)

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Stato membro

Valuta

In valuta nazionale

In euro

AT

EUR

BE (*)

EUR

182,53

182,53

BG

BGN

CY

EUR

CZ

CZK

11 608,23

429,50

DE (*)

EUR

15 423,04

15 423,04

DK

DKK

508 055,31

68 079,41

EE

EUR

25 072,89

25 072,89

ES (*)

EUR

129 359,14

129 359,14

FI

EUR

12 095,83

12 095,83

FR (*)

EUR

GB

GBP

27 682,77

37 703,93

GR

EUR

34 527,08

34 527,08

HU

HUF

38 935 496,00

116 806,49

IE

EUR

68 731,48

68 731,48

IT

EUR

124 824,58

124 824,58

LT

LTL

LU

EUR

LV

EUR

8 157,44

8 157,44

MT

EUR

861,21

861,21

NL

EUR

PL

PLN

1 302 207,30

306 018,72

PT

EUR

65 597,17

65 597,17

RO

RON

4 631,80

1 023,63

SE (*)

SEK

SI

EUR

16 900,12

16 900,12

SK

EUR

24,88

24,88


(*)  Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.


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