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Document 22016D0727
Decision of the EEA Joint Committee No 44/2015 of 20 March 2015 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2016/727]
Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2015, del 20 marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/727]
Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2015, del 20 marzo 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/727]
GU L 129 del 19.5.2016, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 44/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/727]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 696/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali nonché nei prodotti alimentari contenenti oli e grassi vegetali (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1135/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1154/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3). |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 89 [regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 696/2014, (UE) n. 1135/2014 e (UE) n. 1154/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 184 del 25.6.2014, pag. 1.
(2) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 23.
(3) GU L 309 del 30.10.2014, pag. 23.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.