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Document 22016D0719

    Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2015, del 20 marzo 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/719]

    GU L 129 del 19.5.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/719/oj

    19.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/5


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 36/2015

    del 20 marzo 2015

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/719]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/703/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta volto a eradicare la rinotracheite infettiva bovina in Belgio e la qualifica di indenne dalla rinotracheite infettiva bovina del Land della Turingia in Germania (1).

    (2)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

    (3)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (4)

    Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32014 D 0703: Decisione di esecuzione 2014/703/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2014 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 43).»

    Articolo 2

    Il testo della decisione di esecuzione 2014/703/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 294 del 10.10.2014, pag. 43.

    (*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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