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Document E2014C0404

    Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL, dell'8 ottobre 2014, sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda (Islanda) [2016/340]

    GU L 63 del 10.3.2016, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/340/oj

    10.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/9


    DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 404/14/COL

    dell'8 ottobre 2014

    sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda (Islanda) [2016/340]

    L'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità»),

    VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

    VISTO il protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I, nonché l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14 della parte II,

    DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare osservazioni conformemente a tali disposizioni (1) e viste le osservazioni pervenute,

    considerando quanto segue:

    I.   FATTI

    1.   CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

    (1)

    In data 13 ottobre 2010, l'Autorità ha approvato un regime di incentivi agli investimenti («il regime») notificato dalle autorità islandesi a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, con decisione n. 390/10/COL (2).

    (2)

    Il regime prevedeva la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, attraverso esenzioni fiscali e tramite la vendita e locazione di terreni al di sotto del valore di mercato alle società in tutti i settori, ad eccezione del settore finanziario, in connessione con un investimento iniziale in zone ammesse a beneficiare degli aiuti regionali in Islanda (note come «regioni c»).

    (3)

    Il regime è giunto a scadenza il 31 dicembre 2013.

    (4)

    La base giuridica per il regime come approvato dall'Autorità era la seguente:

    a)

    legge n. 99/2010 sugli incentivi per gli investimenti iniziali in Islanda («legge n. 99/2010»), adottata dal parlamento islandese il 29 giugno 2010 ed entrata in vigore il 3 luglio 2010, previa approvazione dell'Autorità; e

    b)

    regolamento n. 985/2010 sugli incentivi per gli investimenti iniziali in Islanda, emesso dal ministero dell'Industria il 25 novembre 2010 («il regolamento sugli incentivi»), che corrisponde a un progetto di regolamento presentato all'Autorità il 27 settembre 2010. Il regolamento sugli incentivi è un atto di diritto derivato, basato sulla legge n. 99/2010.

    (5)

    Il 30 dicembre 2010 il ministero dell'Industria ha emesso un nuovo regolamento, il regolamento n. 1150/2010 («il regolamento supplementare»), che modifica il regolamento sugli incentivi. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, il regolamento supplementare avrebbe dovuto essere notificato all'Autorità, che tuttavia non ha ricevuto alcuna notifica.

    (6)

    Nel periodo 2010-2013, lo Stato islandese ha stipulato una serie di accordi che riteneva rientranti nel regime e pertanto ammessi a beneficiare degli aiuti concessi nell'ambito del regime. Gli accordi sono i seguenti (3):

    a)

    il 30 dicembre 2010 il ministro dell'Industria, a nome del governo islandese, ha stipulato un accordo di investimento con Becromal Iceland ehf. e Becromal Properties ehf. (ora Krossaneseignir ehf.) (denominate collettivamente «Becromal»), Stokkur Energy ehf. e Becromal SpA («l'accordo di investimento Becromal»);

    b)

    il 30 dicembre 2010 il ministro dell'Industria, a nome del governo islandese, ha stipulato un accordo di investimento con Thorsil ehf., Timminco Ltd. e Stokkur Energy ehf. («l'accordo di investimento Thorsil»);

    c)

    il 17 febbraio 2011 il ministro dell'Industria, dell'energia e del turismo e il ministro delle Finanze, a nome del governo islandese, hanno stipulato un accordo di investimento con Íslenska Kísilfélagið ehf., Tomahawk Development á Íslandi ehf. e GSM Enterprises LLC («l'accordo di investimento Kísilfélagið»);

    d)

    il 22 settembre 2011 il ministro dell'Industria, dell'energia e del turismo, a nome del governo islandese, ha stipulato un accordo di investimento con Verne Real Estate II ehf. e Verne Holdings Ldt. («l'accordo di investimento Verne»);

    e)

    il 7 maggio 2012 il ministro dell'Industria, dell'Energia e del Turismo, a nome del governo islandese, ha stipulato un accordo di investimento con GMR Endurvinnslan ehf. («l'accordo di investimento GMR Endurvinnslan»);

    f)

    il 28 gennaio 2013 il ministro dell'Industria, a nome del governo islandese, ha stipulato un accordo di investimento con Marmeti ehf. («l'accordo di investimento Marmeti»).

    2.   PROCEDIMENTO

    (7)

    A seguito di discussioni avvenute nella fase di pre-notificazione e ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, il 13 dicembre 2012 le autorità islandesi hanno comunicato all'Autorità una serie di proposte di modifica («gli emendamenti notificati») alla legge n. 99/2010.

    (8)

    Durante l'esame preliminare degli emendamenti notificati, l'Autorità ha rilevato le modifiche non notificate che erano state apportate al regolamento sugli incentivi. Da ulteriori indagini è emersa inoltre una serie di potenziali problemi in merito alla compatibilità con le norme SEE degli accordi di investimento stipulati nel periodo 2010-2013, apparentemente nel quadro del regime.

    (9)

    Con decisione n. 177/13/COL del 30 aprile 2013, l'Autorità ha avviato l'indagine formale in merito al regime e agli accordi di investimento («la decisione di apertura») (4). Le autorità islandesi e Becromal hanno presentato osservazioni sulla decisione di apertura (5). Con lettera datata 10 ottobre 2013, l'Autorità ha trasmesso le osservazioni di Becromal alle autorità islandesi, invitandole a presentare le loro osservazioni in merito. Tuttavia, non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte delle autorità islandesi.

    (10)

    La questione è stata discussa anche in una riunione tenutasi a Bruxelles il 29 aprile 2014 tra l'Autorità e i rappresentanti di Becromal.

    3.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

    3.1.    Contesto

    (11)

    Il regime era inteso a promuovere gli investimenti iniziali ai fini della creazione di posti di lavoro nelle regioni svantaggiate in Islanda.

    (12)

    La presente decisione riguarda tre serie di misure adottate in Islanda con riferimento al regime: i) gli emendamenti notificati; ii) gli emendamenti non notificati; e iii) gli accordi di investimento. Nella decisione di apertura, l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che le misure fossero compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e che gli aiuti concessi nel quadro degli accordi di investimento rientrassero nell'ambito di applicazione del regime come approvato.

    3.2.    Gli emendamenti notificati

    (13)

    Il 30 novembre 2012 il governo islandese ha presentato al parlamento un disegno di legge contenente una serie di modifiche al regime di aiuti esistente. Il 13 dicembre 2012 le autorità islandesi hanno notificato all'Autorità le modifiche proposte. Il 13 marzo 2013 il parlamento islandese ha adottato il disegno di legge come legge n. 25/2013, alla condizione che sarebbe entrata in vigore solo dopo che l'Autorità avesse emesso una decisione di approvazione delle modifiche. Gli emendamenti notificati, descritti in maggior dettaglio nella decisione di apertura (6), si riferiscono a:

    a)

    abolizione delle sovvenzioni dirette;

    b)

    riduzione al 18 % dell'aliquota dell'imposta sui redditi societari;

    c)

    abolizione dell'imposta di bollo;

    d)

    riduzione del 50 % dell'aliquota dell'imposta comunale sui beni immobili per i nuovi progetti di investimento;

    e)

    riduzione del 50 % dei contributi previdenziali generali per i nuovi progetti di investimento.

    (14)

    Questi emendamenti non sono entrati in vigore prima della scadenza del regime.

    3.3.    Gli emendamenti non notificati

    (15)

    Il governo islandese ha introdotto il regolamento supplementare subito dopo l'approvazione del regime da parte dell'Autorità.

    (16)

    Il regolamento supplementare ha modificato una serie di disposizioni del regolamento sugli incentivi, che stabilisce le condizioni per la concessione degli aiuti ai sensi della legge n. 99/2010.

    (17)

    In primo luogo, il regolamento supplementare ha modificato l'applicazione del test sull'effetto di incentivazione a norma del regime, come indicato nell'articolo 3 del regolamento sugli incentivi, aggiungendo un riferimento a uno «speciale accordo di investimento» stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 99/2010 (7). Come affermato nella decisione di apertura, l'Autorità è giunta alla conclusione preliminare che questo emendamento consente di erogare aiuti a progetti avviati prima dell'entrata in vigore del regime.

    (18)

    In secondo luogo, il regolamento supplementare ha modificato l'articolo 8 del regolamento sugli incentivi, facendo riferimento all'imposta massima sulle società applicabile «[…] ai sensi di uno speciale accordo di investimento prima dell'entrata in vigore della legge» (8). Nella decisione di apertura l'Autorità è giunta alla conclusione preliminare che anche questo emendamento sembra consentire un'applicazione retroattiva del regime, utilizzando l'aliquota dell'imposta sulle società applicabile prima dell'avvio del regime.

    (19)

    In terzo luogo, il regolamento supplementare ha modificato l'articolo 20 del regolamento sugli incentivi, per quanto riguarda la data per il calcolo della durata massima delle esenzioni fiscali consentite nel quadro del regime (9). Come rilevato dall'Autorità nella decisione di apertura, con tale modifica la durata massima delle esenzioni fiscali poteva apparentemente essere fatta risalire alla firma di un accordo precedente all'entrata in vigore del regime nel 2010.

    3.4.    Gli accordi di investimento

    (20)

    Le autorità islandesi hanno fornito all'Autorità le copie di sei accordi di investimento di seguito elencati:

     

    Data

    Accordo

    Progetto

    1

    30 dicembre 2010

    Accordo di investimento Becromal

    Impianto di anodizzazione di fogli di alluminio nella città di Akureyri

    2

    30 dicembre 2010

    Accordo di investimento Thorsil

    Produzione di silicio metallico a Þorlákshöfn nel comune di Ölfus

    3

    17 febbraio 2011

    Accordo di investimento Kísilfélagið

    Produzione di silicio metallico a Helguvík nel comune di Reykjanesbær

    4

    27 settembre 2011

    Accordo di investimento Verne

    Centro dati nel comune di Reykjanesbær

    5

    7 maggio 2012

    Accordo di investimento GMR Endurvinnslan

    Impianto di riciclaggio dell'acciaio a Grundartangi nel comune di Hvalfjarðarsveit

    6

    28 gennaio 2013

    Accordo di investimento Marmeti

    Stabilimento per la lavorazione del pesce nella città di Sandgerði

    4.   MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

    (21)

    Per quanto concerne gli emendamenti notificati contenuti nella legge n. 25/2013, secondo il parere preliminare dell'Autorità nella decisione di apertura gli emendamenti notificati si dovevano classificare come nuovi aiuti, come stabilito all'articolo 1, lettera c), parte II del protocollo 3. Inoltre, tali emendamenti non si potevano classificare come modifiche separabili dal regime originale. L'Autorità è pertanto giunta alla conclusione che l'intero regime si dovesse considerare come un nuovo aiuto, soggetto a una nuova approvazione prima della sua attuazione (10).

    (22)

    Con riferimento agli emendamenti non notificati introdotti dal regolamento supplementare, secondo il parere preliminare dell'Autorità tali emendamenti hanno influito negativamente sul requisito dell'effetto di incentivazione contenuto nel regime originale, ampliando l'ambito di applicazione del regime al di là di quanto approvato dalla decisione n. 390/10/COL dell'Autorità. In particolare, pareva che il regolamento supplementare consentisse di erogare aiuti a progetti già avviati prima dell'entrata in vigore del regime.

    (23)

    L'Autorità è pertanto giunta alla conclusione preliminare che gli emendamenti non notificati al regime avrebbero influito sulla valutazione del regime effettuata dall'Autorità al momento dell'approvazione originaria. In particolare, gli emendamenti avrebbero alterato la valutazione dell'effetto di incentivazione, che costituisce un elemento centrale per la valutazione della compatibilità degli aiuti regionali con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. L'Autorità è pertanto giunta alla conclusione preliminare che l'intero regime, come modificato dal regolamento supplementare, si dovesse considerare come un nuovo aiuto ai sensi del protocollo 3, articolo 1, parte II (11).

    (24)

    Al fine di verificare l'applicazione dell'effetto di incentivazione, nella decisione di apertura l'Autorità ha esaminato le modalità di applicazione del regime fin dalla sua entrata in vigore nel 2010 (12). A tale proposito, le autorità islandesi hanno fornito all'Autorità i dettagli degli accordi di investimento stipulati, secondo il parere delle autorità islandesi, sulla base del regime.

    (25)

    Con riferimento all'applicazione del regime, a seguito dell'esame degli accordi di investimento l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che l'applicazione fosse coerente con il regime come approvato. In particolare, ha dichiarato di nutrire dubbi sul fatto che le disposizioni e i meccanismi previsti dal regime fossero sufficientemente chiari per garantire che gli aiuti fossero sufficientemente limitati e proporzionali, nel rispetto degli obiettivi degli aiuti regionali, e che non costituissero invece una forma di aiuto al funzionamento (13).

    (26)

    L'Autorità ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità con la normativa SEE del regolamento supplementare, in quanto quest'ultimo sembra consentire un'applicazione retroattiva del regime per quanto concerne l'aliquota dell'imposta societaria, nonché una durata massima delle esenzioni fiscali che copre anche accordi conclusi prima dell'entrata in vigore del regime (14).

    (27)

    L'Autorità ha quindi espresso dubbi sul fatto che il regime, così come applicato e modificato dal regolamento supplementare e dalla legge n. 25/2013, possa essere ritenuto compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE (15).

    (28)

    Infine, per quanto concerne gli accordi di investimento, l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che la concessione degli aiuti previsti da tali accordi rientrasse o meno nell'ambito del regime e che tali aiuti si possano considerare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE (16).

    5.   OSSERVAZIONI RICEVUTE DALL'AUTORITÀ

    (29)

    Con lettera datata 8 luglio 2013, le autorità islandesi hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di apertura dell'Autorità, trasmettendo anche copia di quanto segue:

    a)

    un accordo di investimento tra lo Stato islandese e Becromal, datato 7 luglio 2009;

    b)

    un accordo di investimento tra lo Stato islandese e Kísilfélagið, datato 29 maggio 2009;

    c)

    un accordo di investimento tra lo Stato islandese e Verne, datato 29 maggio 2009;

    d)

    una clip di notizie da Ríkisútvarpið (l'emittente nazionale islandese), datata 4 maggio 2012, concernente lo stato del progetto Kísilfélagið.

    (30)

    Il 3 ottobre 2013 l'Autorità ha ricevuto osservazioni da Becromal, che ha presentato anche una lettera del ministro dell'Industria in carica dal 24 maggio 2007 al 10 maggio 2009, copie di corrispondenza elettronica con funzionari del ministero dell'Industria e un piano aziendale del 2007. Inoltre, su richiesta di Becromal, il 29 aprile 2014 si è tenuta una riunione a Bruxelles per discutere del caso e delle conclusioni preliminari dell'Autorità.

    (31)

    L'Autorità non ha ricevuto osservazioni dagli altri presunti beneficiari (ossia Verne, Marmeti, Íslenska Kísilfélagið, Endurvinnslan e Thorsil).

    5.1.    Osservazioni delle autorità islandesi

    (32)

    Le autorità islandesi hanno fornito osservazioni sul regolamento supplementare e sui singoli accordi di investimento.

    (33)

    Esse si sono rammaricate del fatto che nessuno degli accordi di investimento includesse un riferimento al valore attuale netto degli aiuti concessi e che solo due dei sei accordi di investimento (accordo di investimento Becromal e accordo di investimento Verne) facessero riferimento ai costi di investimento dei rispettivi progetti, come previsto dal regime approvato. Le autorità islandesi si sono impegnate ad apportare le dovute modifiche agli accordi e ad inserire le informazioni pertinenti.

    (34)

    Inoltre, dette autorità hanno dichiarato di rispettare il parere preliminare dell'Autorità sul fatto che talune disposizioni degli accordi di investimento Kísilfélagið, Thorsil e GMR Endurvinnslan, che prevedono ulteriori incentivi rispetto a quanto disposto dalla legge n. 99/2010, nonché la possibilità di una proroga della durata dell'aiuto al di là del periodo iniziale di dieci o tredici anni, non sono coerenti con il regime come approvato. Le autorità islandesi si sono pertanto impegnate a modificare gli accordi di investimento in questione e a cancellare tali disposizioni (cfr. la sezione II. 5, che segue).

    5.1.1.   Il regolamento supplementare

    (35)

    Le autorità islandesi hanno presentato numerose osservazioni e comunicazioni per quanto concerne la valutazione dell'Autorità contenuta nella decisione di apertura in merito agli emendamenti non notificati al regime introdotti con il regolamento supplementare.

    (36)

    Tali autorità hanno osservato che il riferimento a «uno speciale accordo di investimento» (aggiunto dal regolamento supplementare agli articoli 3, 8 e 20 del regolamento sugli incentivi) si riferisce esclusivamente alla preparazione di un progetto di investimento, che doveva comunque soddisfare i requisiti dell'effetto di incentivazione previsto dal regolamento sugli incentivi modificato dal regolamento supplementare.

    (37)

    Nella sua decisione di apertura, l'Autorità aveva affermato che Becromal, Kísilfélagið e Verne sembravano aver firmato degli accordi prima dell'entrata in vigore del regime.

    (38)

    A tale proposito, le autorità islandesi hanno asserito che le modifiche apportate al regime dal regolamento supplementare si riferiscono esclusivamente a uno speciale accordo di investimento stipulato con Becromal prima della conclusione dell'accordo di investimento Becromal il 30 dicembre 2010. Le autorità islandesi hanno osservato che le modifiche non avevano altro scopo o effetto se non quello di consentire il progetto Becromal. Inoltre, hanno dichiarato che non sono, né sarebbero, stati firmati altri speciali accordi di investimento, ai sensi delle modifiche apportate dal regolamento supplementare.

    (39)

    Le autorità islandesi hanno pertanto osservato che il regolamento supplementare non ha alcun effetto sull'accordo di investimento Kísilfélagið. Secondo quanto dichiarato dalle stesse, le disposizioni pertinenti dell'accordo di investimento Kísilfélagið sono diverse dall'accordo di investimento stipulato tra l'Islanda e Kísilfélagið il 29 maggio 2009, che si riferiva a esenzioni dalle norme sui cambi. Le autorità islandesi sono dunque del parere che l'accordo precedente non si può considerare uno «speciale accordo di investimento» ai sensi del regolamento supplementare. Le autorità islandesi hanno aggiunto a tale proposito che al momento della redazione delle osservazioni non erano ancora cominciati i lavori sul progetto che si intendeva sostenere con l'accordo di investimento Kísilfélagið.

    (40)

    Analogamente, le autorità islandesi hanno osservato che il regolamento supplementare non ha alcun effetto sull'accordo di investimento Verne, in quanto non esistevano precedenti accordi di investimento firmati con Verne. Secondo le autorità islandesi, un progetto di accordo di investimento è stato siglato (ma non firmato) il 23 ottobre 2009. Di conseguenza, le autorità islandesi hanno asserito che non esisteva un precedente accordo di investimento firmato con Verne che potesse costituire uno «speciale accordo di investimento» ai sensi del regolamento supplementare.

    5.1.2.   Gli accordi di investimento

    (41)

    Nella sua decisione di apertura, l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che gli accordi di investimento Verne e Becromal fossero conformi ai requisiti del regime, in quanto pareva che i lavori sui due progetti fossero già stati avviati prima dell'entrata in vigore del regime nel 2010. Inoltre, l'Autorità nutriva dubbi sul fatto che fossero soddisfatti i necessari requisiti dell'effetto di incentivazione per quanto concerne l'accordo di investimento Kísilfélagið. Tuttavia, l'Autorità ha anche rilevato che al momento non disponeva di informazioni sufficienti in merito allo stato di tale progetto.

    (42)

    Le autorità islandesi hanno replicato dichiarando quanto segue:

    i lavori di costruzione relativi al progetto Becromal sono stati avviati dopo la conclusione dell'accordo di investimento del 29 maggio 2009, prima dell'accordo di investimento Becromal (concluso il 30 dicembre 2010),

    il progetto Kísilfélagið non era ancora cominciato quando le autorità islandesi hanno inviato le loro osservazioni all'Autorità. L'accordo firmato il 29 maggio 2009 si riferisce a un'esenzione da restrizioni valutarie e non ha alcuna rilevanza per l'applicazione dell'effetto di incentivazione,

    inoltre, non esiste alcun collegamento tra l'accordo di investimento Verne del 27 settembre 2011 e il progetto di accordo del 23 ottobre 2009, notificato all'Autorità ma successivamente ritirato.

    (43)

    Le autorità islandesi hanno inoltre asserito che tutti gli accordi di investimento, ad eccezione dell'accordo di investimento Becromal, rientrano nell'ambito di applicazione del regime come approvato (e non come modificato dal regolamento supplementare) per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento sugli incentivi (concernente gli aiuti relativi a imposte e altri prelievi). A tale proposito, hanno osservato che le modifiche introdotte dal regolamento supplementare, che prevedono l'applicazione dell'aliquota dell'imposta societaria in vigore prima dell'avvio del regime, sono state adottate allo scopo esclusivo di coprire lo speciale accordo di investimento con Becromal.

    (44)

    Secondo le autorità islandesi, tutti i progetti sono stati sottoposti all'esame del comitato sugli incentivi, che comprende esponenti nominati dal ministero delle Finanze e dal ministero dell'Industria e dell'innovazione. Il comitato ha valutato se ogni progetto rispettava i criteri di ammissibilità stabiliti nella legge n. 99/2010 e nel regolamento sugli incentivi. Inoltre, secondo le autorità islandesi, l'agenzia Invest in Iceland ha effettuato un'analisi dei costi-benefici di ciascun progetto prima della conclusione di qualsiasi accordo (17).

    (45)

    Le autorità islandesi sostengono che benché gli accordi di investimento Kísilfélagið, Thorsil, GMR Endurvinnslan e Marmeti non si riferiscano esplicitamente ai costi di investimento dei rispettivi progetti e non contengano una dichiarazione relativa all'intensità complessiva degli aiuti o al massimale di aiuto, sono comunque soggetti a rigorosi obblighi di controllo, intesi a garantire il corretto utilizzo degli incentivi forniti negli accordi, che stabiliscono inoltre quanto segue: «qualora si riscontri che gli incentivi forniti ai sensi del presente accordo abbiano superato i livelli permessi dalla legge n. 99/2010, ovvero dall'accordo, l'importo in eccesso dovrà essere restituito dalla Società e l'ulteriore concessione di incentivi s'intende sospesa» (18). Di conseguenza, secondo le autorità islandesi, gli aiuti concessi sulla base di tali accordi non avrebbero mai potuto superare quanto previsto a norma del regime.

    (46)

    Per quanto concerne l'accordo di investimento Becromal, le autorità islandesi sono del parere che Becromal non ha preso decisioni vincolanti in merito all'investimento interessato prima dell'entrata in vigore del regime. Inoltre, finora Becromal non ha adottato decisioni concernenti l'investimento verso […]. Se dovesse decidere di procedere con l'investimento in […], sulla base di una valutazione indipendente e di una decisione autonoma della società, le autorità islandesi ritengono che tale investimento sarebbe ammissibile al sostegno nel quadro del regime, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie.

    (47)

    Per quanto riguarda l'accordo di investimento Verne, le autorità islandesi hanno espresso il parere secondo cui Verne fosse incentivata a far rientrare nel regime il progetto ivi citato, alla luce della sua decisione di ritirarsi dal progetto originale relativo a un centro dati e bloccare tutti i lavori di costruzione sul posto a causa della crisi finanziaria.

    (48)

    Inoltre, le autorità islandesi hanno affermato che l'accordo di investimento Verne riguarda un nuovo progetto, non correlato al progetto originale (che è divenuto totalmente obsoleto dal dicembre 2009), osservando che questo nuovo accordo presenta caratteristiche contrattuali diverse:

    a)

    le parti sono diverse;

    b)

    la nuova entità istituita per beneficiare del regime ha ricevuto un'iniezione di nuovo capitale;

    c)

    il potenziale livello di investimento è inferiore;

    d)

    riguarda la nuova realizzazione di spazi e infrastrutture del centro dati;

    e)

    le parti non sono esenti da obblighi legali quali restrizioni sui controlli sui capitali, tasse industriali, tasse per collegamenti stradali ecc; e

    f)

    impone obblighi aggiuntivi per quanto riguarda il trasferimento di azioni.

    (49)

    Le autorità islandesi hanno inoltre affermato che l'accordo di investimento Verne del 27 settembre 2011 è di portata più limitata rispetto all'accordo del 2009 per quanto concerne i benefici forniti in termini di aiuti di Stato. L'imposta sui redditi dovuta è fissata ad esempio a un'aliquota del 20 %, rispetto al 15 % previsto ai sensi dell'accordo del 2009. Inoltre, la durata è di 13 anni (rispetto a 20) e i poteri di vigilanza delle autorità islandesi sono più ampi.

    (50)

    Le autorità islandesi hanno pertanto espresso l'opinione che l'accordo di investimento Verne è pienamente conforme ai termini del regime.

    5.1.3.   Gli emendamenti notificati

    (51)

    Riguardo agli emendamenti al regime notificati a seguito dell'adozione della legge n. 25/2013, le autorità islandesi sono del parere che non si dovrebbero considerare parte del regime fino alla loro approvazione da parte dell'Autorità. Tuttavia, poiché l'Autorità non li ha approvati prima della scadenza del regime nel suo complesso, gli emendamenti notificati non sono entrati in vigore.

    5.1.4.   Misure suggerite

    (52)

    Per quanto riguarda il regolamento supplementare, le autorità islandesi avevano espresso la volontà di farlo ritirare e annullare con effetto immediato.

    (53)

    Le autorità islandesi hanno suggerito quanto segue:

    a)

    le cifre dei calcoli relativi all'analisi costi-benefici effettuata dall'agenzia Invest in Iceland saranno inserite negli accordi di investimento e in eventuali accordi futuri;

    b)

    gli accordi di investimento, così come eventuali accordi futuri, saranno modificati per prevedere un riferimento al massimale globale dei costi di investimento ammissibili;

    c)

    la clausola degli accordi di investimento Kísilfélagið, Verne, GMR Endurvinnslan e Marmeti, secondo la quale i beneficiari «in caso di modifiche alla legge n. 99/2010 che secondo la Società forniscano ulteriori incentivi rispetto a quanto già stipulato nella legge» hanno il diritto di richiedere la modifica dei rispettivi accordi di investimento e di ottenere «nuovi incentivi che entreranno in vigore alla data della firma dell'accordo modificato», sarà cancellata;

    d)

    la clausola inserita negli accordi di investimento Becromal e Thorsil che prevede la possibilità di una proroga del periodo di aiuti al di là della durata massima prevista nel regime sarà cancellata.

    5.2.    Osservazioni di Becromal

    (54)

    Becromal ha affermato che il suo accordo di investimento è conforme ai principi di compatibilità degli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE e alle disposizioni degli orientamenti dell'Autorità sui criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati a grandi progetti di investimento (gli «orientamenti sui grandi progetti di investimento») (19). Inoltre, osserva che gli incentivi agli investimenti concessi a Becromal sono coerenti con gli incentivi previsti nell'ambito del regime.

    (55)

    In particolare, Becromal ha affermato che le misure di aiuto hanno degli effetti positivi: aumento della crescita economica, creazione di posti di lavoro (diretti e indiretti), aumento delle necessità di formazione per l'acquisizione di competenze specifiche ed effetti di clustering.

    (56)

    Becromal ritiene inoltre che gli aiuti di Stato fossero uno strumento adeguato per creare un ambiente economico stabile in Islanda e promuovere gli investimenti esteri.

    (57)

    Con riferimento al concetto di effetto di incentivazione, Becromal non concorda con il riferimento dell'Autorità, nella decisione di apertura, alla sentenza Kronoply, sulla base della quale l'Autorità ha affermato di poter fondare la propria valutazione dell'effetto di incentivazione facendo riferimento a una circostanza di natura cronologica (20). A suo parere, questa causa riguardava l'interpretazione dei precedenti orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale del 1998 e da allora l'esame delle cause in materia di aiuti di Stato è cambiato con l'introduzione di un'analisi economica più approfondita (21). Pertanto, nel valutare l'effetto di incentivazione dell'aiuto, l'Autorità deve anche valutare la natura economica dello stesso (ossia se ha contribuito a un cambiamento nel comportamento del beneficiario dell'aiuto) (22).

    (58)

    Becromal afferma inoltre che l'acquisto di terreni e/o la costruzione di uno stabilimento non segna necessariamente l'inizio di una decisione di investimento, dato che un simile investimento può essere facilmente venduto in qualsiasi momento. Al contrario, l'ordinazione di attrezzature progettate appositamente per un tipo specifico di impianto costituirebbe «l'inizio dei lavori» ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Secondo Becromal, i lavori di costruzione dell'impianto sono stati avviati nel 2008, dopo un'offerta formale delle autorità islandesi per la conclusione di un accordo di investimento. Tuttavia, secondo il parere di Becromal l'attrezzatura specializzata è stata ordinata solo nel 2009, quando i negoziati per l'accordo pre-investimento erano già cominciati.

    (59)

    Inoltre, era già stato effettuato un investimento di circa 76 milioni di EUR nella fase I del progetto Becromal (23) […].

    (60)

    Becromal ha presentato anche una lettera datata 20 settembre 2013, dell'ex ministro dell'Industria, nella quale quest'ultimo conferma che il governo aveva convenuto di concludere un accordo di investimento con la società nel 2007 e che il lavoro sull'accordo era cominciato nel 2008. Nel corso della stesura dell'accordo di investimento, si è deciso, a titolo di misura provvisoria fino alla completa formulazione dell'accordo, di stipulare una versione più «leggera» di accordo di investimento con Becromal, concedendo alla società delle esenzioni dai controlli sui capitali.

    (61)

    Secondo Becromal, la sua richiesta di stipulare un accordo di investimento completo nel 2009 è stata respinta. A suo parere, le autorità islandesi si sono rifiutate di stipulare un accordo di investimento con la società fino all'istituzione di un regime di incentivi agli investimenti. Inoltre, secondo Becromal nel 2009 è stato firmato un accordo di pre-investimento nell'intento di concedere a Becromal un'esenzione dai controlli sui capitali. L'accordo completo di investimento è stato firmato solo nel 2010, in conseguenza della definizione di un regime di incentivi agli investimenti e della crisi economica.

    (62)

    Inoltre, Becromal ha affermato che i pieni vantaggi degli incentivi previsti dall'accordo non si sono ancora realizzati. Secondo le informazioni fornite, le autorità islandesi non hanno ancora concesso aiuti per la formazione, mentre gli aiuti ricevuti finora nel quadro dell'accordo di investimento Becromal ammontano a quanto segue:

    Riduzione del 20 % dei contributi previdenziali

    EUR […]

    Esenzione dalle accise

    EUR […]

    Riduzione delle imposte di bollo

    EUR […]

    Totale

    EUR […]

    (63)

    Becromal ha inoltre osservato che le misure di aiuto non hanno alcun effetto sul commercio all'interno dello Spazio economico europeo, poiché il mercato dei fogli anodizzati utilizzati nei condensatori elettrolitici in alluminio è globale e i maggiori concorrenti sono società di […].

    II.   VALUTAZIONE

    1.   PORTATA DELLA VALUTAZIONE

    (64)

    Alla luce delle informazioni ricevute nel corso del procedimento d'indagine formale, l'Autorità considera opportuno limitare la portata della sua valutazione.

    1.1.    Scadenza del regime

    (65)

    Il regime, come approvato dalla decisione n. 390/10/COL, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2013.

    (66)

    Gli emendamenti notificati al regime (contenuti nella legge n. 25/2013), non sono entrati in vigore, in quanto non sono stati approvati dall'Autorità prima della scadenza del regime stesso. Ne consegue pertanto che nessuna delle società che avevano già firmato un accordo di investimento con le autorità islandesi ha beneficiato degli emendamenti notificati.

    (67)

    La scadenza del regime implica che non si concluderanno ulteriori accordi di investimento nell'ambito dello stesso.

    (68)

    L'Autorità ritiene pertanto che un'indagine formale sul regime, avviata ai sensi dell'articolo 1 della decisione di apertura, non sia più necessaria. Di conseguenza, l'Autorità chiude l'indagine per quanto concerne il regime, salvo per quanto riguarda gli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare.

    (69)

    Riguardo agli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare (concernenti l'applicazione dell'effetto di incentivazione nel quadro del regime, la massima imposta sulle società applicabile e la data per il calcolo della durata massima delle esenzioni fiscali consentite ai sensi del regime), l'Autorità valuterà i) se questi emendamenti costituiscono un aiuto di Stato e, in tal caso, ii) il carattere di aiuto esistente delle misure.

    1.2.    L'accordo di investimento Marmeti

    (70)

    L'accordo di investimento Marmeti riguardava la costruzione e il funzionamento di uno stabilimento per la lavorazione del pesce a Sandgerði. Le attività della Marmeti comprendevano la salatura e l'essiccazione di pesce e frutti di mare. La Marmeti, fondata nel 2012, ha cominciato ad operare nel febbraio 2013. Dopo 8 mesi di attività, il 18 febbraio 2014 la Marmeti è stata dichiarata fallita.

    (71)

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 61 a 63 dell'accordo SEE, l'aiuto dev'essere concesso a imprese operanti nella produzione di beni che rientrano nei prodotti contemplati dall'accordo SEE. L'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo SEE così recita:

    «Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

    a)

    ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;

    b)

    ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo».

    (72)

    L'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo SEE limita pertanto l'ambito di applicazione materiale dell'accordo SEE ai prodotti di cui sopra, salvo quanto diversamente indicato nell'accordo SEE. Il pesce e i prodotti della pesca, se non sono contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e non sono indicati nel protocollo 3, non rientrano nell'ambito di applicazione generale dell'accordo SEE. Benché l'articolo 4 del protocollo 9 all'accordo SEE preveda che «[…] sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni della concorrenza», spetta alle parti contraenti dell'accordo SEE valutare gli aiuti di Stato al settore della pesca (24).

    (73)

    In base all'interpretazione dell'Autorità, i prodotti realizzati da Marmeti rientravano nei capitoli 03, 05, 15, 16 e 23 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e pertanto non erano compresi nei prodotti contemplati dall'accordo SEE. L'Autorità non è quindi competente per valutare i potenziali aiuti concessi ai sensi dell'accordo di investimento Marmeti.

    (74)

    Alla luce di quanto precede, l'Autorità chiude l'indagine sull'accordo di investimento Marmeti.

    1.3.    Conclusioni

    (75)

    In considerazione di quanto sopra, l'Autorità intende limitare la sua valutazione agli emendamenti al regime introdotti dal regolamento supplementare, nonché agli effetti esercitati da tali emendamenti sugli accordi di investimento firmati con Becromal, Kísilfélagið, Verne, Thorsil e GMR Endurvinnslan (i «cinque accordi di investimento»).

    2.   LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

    2.1.    Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

    (76)

    L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE così recita:

    «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    (77)

    Nel prosieguo, l'Autorità valuta se i criteri per l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono soddisfatti per i) il regime come modificato dal regolamento supplementare e ii) i cinque accordi di investimento.

    2.2.    Presenza di risorse statali

    (78)

    Per qualificarsi come aiuto di Stato, un vantaggio dev'essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Ai fini delle norme in materia di aiuti di Stato, il termine «statale» copre anche enti regionali e locali (25). Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale e il sostegno statale può essere fornito sia mediante disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa che attraverso pratiche dell'amministrazione fiscale (26). Una riduzione della base imponibile o una riduzione totale o parziale dell'ammontare di imposte, tributi od oneri, comporta una perdita di gettito ed è pertanto equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.

    2.2.1.   Il regime come modificato dal regolamento supplementare

    (79)

    Nella decisione n. 390/10/COL l'Autorità ha concluso che il regime costituiva un trasferimento di risorse statali. Gli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare non modificano tale conclusione.

    2.2.2.   I cinque accordi di investimento

    (80)

    In particolare, i cinque accordi di investimento comprendevano le seguenti deroghe da imposte e tasse:

    a)

    l'aliquota massima dovuta per l'imposta sui redditi societari dalla società che investiva nel progetto pertinente era fissata all'aliquota applicabile al momento della firma di un accordo tra la società e il ministero dell'Industria;

    b)

    deroghe dalle norme in materia di ammortamento:

    i)

    ammortamento del patrimonio fino a nessun valore residuo, invece dell'imposta sul reddito del 10 % prevista dalla legge n. 90/2003, e

    ii)

    nell'anno di inizio dell'operatività il beneficiario poteva scegliere di ammortizzare le attività con un fattore proporzionale dell'ammortamento annuale, invece dell'intero anno di ammortamento, come disposto dall'articolo 34 della legge 90/2003;

    c)

    esenzioni dalla tassa industriale di cui alla legge n. 134/1992 e dalla tassa di mercato di cui alla legge n. 160/2002;

    d)

    l'imposta di bollo sui documenti ai relativi all'investimento era fissata allo 0,15 % invece dell'aliquota di legge prevista dalla legge n. 36/1978;

    e)

    esenzioni dall'imposta sui controlli della sicurezza degli impianti elettrici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, punti 1), 4), e 5), della legge n. 146/1996;

    f)

    l'aliquota dell'imposta comunale sui beni immobili era inferiore del 30 % rispetto all'aliquota massima stabilita nel capo II della legge n. 4/1995;

    g)

    i contributi previdenziali generali erano inferiori del 20 % rispetto a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, della legge n. 113/1990;

    h)

    esenzioni dai dazi doganali ai sensi della legge n. 88/2005 e dalle accise ai sensi della legge n. 97/1987.

    (81)

    Inoltre, nel preambolo all'accordo di investimento Kísilfélagið si fa riferimento a un accordo tra Kísilfélagið, il comune di Reykjanesbær e la Harbour Fund Company in merito a licenze e tasse relative al progetto, ivi compresi principi in materia di imposta sulle proprietà e locazione di terreni (27). La locazione di terreni o proprietà al di sotto del prezzo di mercato comporta una perdita di gettito e configura pertanto un trasferimento di risorse statali.

    (82)

    In considerazione di quanto precede, l'Autorità conclude che le risorse statali sono ugualmente coinvolte nei cinque accordi di investimento.

    2.3.    Favorire talune imprese o talune produzioni

    2.3.1.   Il regime come modificato dal regolamento supplementare

    (83)

    Nella decisione n. 390/10/COL l'Autorità ha concluso che il regime era selettivo in quanto solo le imprese che investivano in determinate regioni dell'Islanda per l'assistenza ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE potevano ricevere aiuti nel quadro del regime. Allo stesso modo l'Autorità ha concluso che il regime consentiva ai beneficiari di essere esonerati in parte dai costi che di norma avrebbero dovuto sostenere nella loro attività. Questi costi comprendevano il pagamento dell'aliquota dell'imposta sui redditi societari applicabile in qualsiasi momento, l'imposta comunale standard sui beni immobili e i contributi previdenziali generalmente dovuti.

    (84)

    L'Autorità accoglie l'argomento delle autorità islandesi che gli emendamenti al regime introdotti dal regolamento supplementare estendono a Becromal i vantaggi concessi dal regime stesso. Gli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare costituiscono quindi una misura selettiva in quanto riguardano una particolare società.

    (85)

    L'Autorità conclude pertanto che il regolamento supplementare favorisce talune imprese e talune produzioni ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

    2.3.2.   I cinque accordi di investimento

    (86)

    Analogamente, i beneficiari dei cinque accordi di investimento sono singole società e pertanto le misure s'intendono selettive.

    (87)

    La definizione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione, poiché vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche misure statali le quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (28). Secondo una costante giurisprudenza, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto concesso dallo Stato o mediante risorse statali (29).

    (88)

    I cinque accordi di investimento consentivano ai beneficiari di essere esonerati in parte dai costi che di norma avrebbero dovuto sostenere nella loro attività, come il pagamento dell'aliquota dell'imposta sui redditi societari applicabile in qualsiasi momento, l'imposta comunale standard sui beni immobili e i contributi previdenziali generalmente dovuti.

    (89)

    L'Autorità conclude pertanto che i cinque accordi di investimento favoriscono talune imprese e talune produzioni ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

    2.4.    Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra parti contraenti

    (90)

    Secondo una costante giurisprudenza, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare un'incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra parti contraenti e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (30).

    (91)

    In particolare, quando l'aiuto concesso da uno Stato EFTA rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altri concorrenti nell'ambito degli scambi intra-SEE, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto (31).

    2.4.1.   Il regime come modificato dal regolamento supplementare

    (92)

    Nella decisione n. 390/10/COL l'Autorità ha concluso che il regime rafforzava la posizione competitiva delle imprese sostenute nelle regioni ammissibili, rispetto ai concorrenti effettivi o potenziali nel SEE. Gli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare non modificano tale conclusione.

    2.4.2.   I cinque accordi di investimento

    (93)

    L'accordo di investimento Becromal rafforza la posizione competitiva della Becromal rispetto ad altri produttori di fogli di alluminio anodizzato per condensatori elettrolitici. Come confermato dalla Becromal, il mercato dei fogli anodizzati utilizzati nei condensatori elettrolitici in alluminio è globale e la Becromal ha tra i suoi clienti società in […] e […]. Quindi, il fatto che i maggiori concorrenti della Becromal siano società di […] non significa che non vi sia un'incidenza sugli scambi all'interno del SEE.

    (94)

    L'accordo di investimento Verne rafforza la posizione competitiva della Verne rispetto ad altri centri dati costituiti in Islanda. Inoltre, Verne gestisce un centro dati wholesale globale, dove i servizi saranno disponibili per clienti SEE e sul mercato mondiale.

    (95)

    L'accordo di investimento Kísilfélagið rafforza la posizione competitiva della Kísilfélagið rispetto ad altri produttori di silicio metallurgico e polvere di silice. Il mercato per il silicio metallurgico e la polvere di silice è globale.

    (96)

    L'accordo di investimento Thorsil rafforza la posizione competitiva della Thorsil rispetto ad altri produttori di silicio metallico. Come rilevato nel preambolo dell'accordo di investimento Thorsil, il progetto tra l'altro era stato avviato per soddisfare la crescente domanda di silicio metallico in Europa e Nord America.

    (97)

    L'accordo di investimento GMR Endurvinnslan rafforza la posizione competitiva della GMR Endurvinnslan rispetto ad altre società di riciclaggio dell'acciaio e produttori di acciaio. L'azienda intende esportare la maggioranza dei suoi prodotti verso acquirenti nell'industria delle costruzioni (32).

    (98)

    Di conseguenza, l'Autorità conclude che i cinque accordi di investimento rafforzano la posizione competitiva delle imprese sostenute nelle regioni ammissibili rispetto ai loro concorrenti effettivi o potenziali nel SEE.

    2.5.    Conclusioni

    (99)

    Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che gli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare e i cinque accordi di investimento costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

    3.   GLI EMENDAMENTI DEL REGOLAMENTO SUPPLEMENTARE — UNA NUOVA MISURA DI AIUTO

    3.1.    Modifica sostanziale del regime

    (100)

    Nella decisione di apertura, l'Autorità ha espresso dei dubbi sul fatto che gli aiuti concessi ai sensi degli accordi di investimento rientrassero o meno nell'ambito di applicazione del regime, poiché gli accordi, prima facie, sembravano influenzati dagli emendamenti al regime introdotti dal regolamento supplementare.

    (101)

    Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), parte II del protocollo 3, le «modifiche degli aiuti esistenti» devono essere considerate come nuovi aiuti. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 195/04/COL dell'Autorità, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 27 della parte II del protocollo 3 (la «decisione di esecuzione»), «[…]si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune». Di conseguenza, le modifiche che non riguardano la sostanza dell'aiuto non influiscono sulla classificazione della misura.

    (102)

    Gli emendamenti apportati dal regolamento supplementare consentono la concessione di aiuti a favore di progetti in relazione ai quali i lavori sono già cominciati prima della concessione dell'aiuto, addirittura prima dell'entrata in vigore del regime.

    (103)

    Gli emendamenti apportati dal regolamento supplementare alterano le caratteristiche di base del regime. In particolare, è stato eliminato il requisito del regime concernente l'effetto di incentivazione, che costituiva un elemento sostanziale della valutazione di compatibilità delle misure di aiuto concesse nell'ambito del regime approvato originariamente (come descritto nella decisione n. 390/10/COL).

    (104)

    L'Autorità è pertanto del parere che gli emendamenti al regime introdotti dal regolamento supplementare costituiscano una modifica sostanziale del regime come approvato.

    (105)

    Considerando che, a norma dell'articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3, le modifiche di aiuti esistenti sono da considerarsi come nuovi aiuti, sorge la domanda se si debba classificare come nuovo aiuto l'aiuto esistente modificato o solamente le modifiche in quanto tali. Nella sua sentenza sulla causa Gibilterra il tribunale di primo grado ha statuito che:

    «[…] È dunque solo nell'ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza stessa del regime iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo. Ora, non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l'elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale» (33).

    (106)

    Di conseguenza, l'Autorità deve valutare se gli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare sono separabili del regime iniziale. In tal caso, le modifiche costituiscono un nuovo aiuto in quanto tali e devono pertanto essere valutate alla luce dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), e degli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013 («orientamenti 2007») (34).

    3.2.    Modifiche separabili dal regime

    (107)

    Secondo una costante giurisprudenza, una modifica di un regime di aiuti esistente che lo estenda a una nuova categoria di beneficiari è chiaramente separabile dal regime iniziale, poiché l'applicazione del regime di aiuti esistente alla nuova categoria di beneficiari non incide sulla valutazione della compatibilità del regime iniziale (35).

    (108)

    La formulazione modificata dell'articolo 3, lettera c), del regolamento sugli incentivi stabilisce che gli aiuti possono essere concessi anche a un progetto avviato dopo la conclusione di uno speciale accordo di investimento e prima dell'entrata in vigore del regolamento supplementare. Questo emendamento ha ampliato l'ambito di applicazione del regime al di là di quello approvato dall'Autorità nella sua decisione n. 390/10/COL, in quanto consentiva la concessione di aiuti a progetti per i quali i lavori erano cominciati prima dell'entrata in vigore del regime e che pertanto non avrebbero soddisfatto il test sull'effetto di incentivazione contenuto nel regime come approvato. Il regolamento supplementare ha pertanto esteso il regime a una nuova categoria di beneficiari. Inoltre, l'Autorità ritiene che le modifiche apportate dal regolamento supplementare agli articoli 8 e 20 del regolamento sugli incentivi, ossia la riduzione dell'aliquota di riferimento per l'imposta sui redditi societari e l'estensione della durata massima delle esenzioni fiscali, siano state introdotte esclusivamente per favorire questa nuova categoria di beneficiari, che possono pertanto ricevere maggiori aiuti rispetto a quanto consentito a norma del regime approvato. Le modifiche del regime sono dunque fondamentalmente interconnesse. Tuttavia, queste modifiche non incidono sulla compatibilità di singole misure già contemplate dal regime come approvato.

    (109)

    L'Autorità ritiene pertanto che gli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare costituiscano una modifica chiaramente separabile dal regime iniziale e configurino pertanto una nuova misura di aiuto. Inoltre, ne consegue che qualsiasi aiuto concesso sulla base del regolamento supplementare sarà parimenti considerato un nuovo aiuto.

    3.3.    Compatibilità della nuova misura di aiuto

    (110)

    L'autorità passa quindi a valutare la compatibilità degli emendamenti al regime introdotti dal regolamento supplementare.

    (111)

    Nella sua decisione n. 390/10/COL che approva il regime, l'Autorità stabiliva che:

    «Il regime esclude la concessione di aiuti a favore di progetti avviati prima della stipulazione di un accordo con le autorità islandesi, ai sensi dell'articolo 21 della legge sugli incentivi» (36).

    (112)

    Inoltre, nella decisione l'Autorità faceva riferimento alle affermazioni delle autorità islandesi in merito all'effetto d'incentivazione del regime, come segue:

    «Inoltre, non saranno concessi aiuti nell'ambito del regime a progetti in relazione ai quali i lavori siano cominciati prima della firma di un accordo sulla concessione di aiuti tra lo Stato e il beneficiario. Le autorità islandesi hanno confermato che il regime esclude la concessione di aiuti a progetti avviati prima della pubblicazione del testo definitivo del regime in linea con il punto 93 in fine degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale» (37).

    (113)

    I requisiti e il metodo per verificare l'esistenza di un effetto d'incentivazione dell'aiuto, come previsto dagli orientamenti 2007, costituivano un presupposto fondamentale per l'approvazione del regime da parte dell'Autorità. Tuttavia, l'inserimento del nuovo testo «o secondo uno speciale accordo di investimento prima dell'entrata in vigore della legge» nell'articolo 3 del regolamento sugli incentivi previsto dal regolamento supplementare consente la concessione degli aiuti a progetti avviati prima dell'entrata in vigore del regime.

    (114)

    Inoltre, l'emendamento apportato dal regolamento supplementare all'articolo 8 del regolamento sugli incentivi modifica l'aliquota di riferimento per l'imposta sui redditi societari che si può garantire a un beneficiario come massima aliquota d'imposta. Secondo la versione modificata dell'articolo, l'aliquota di riferimento nel caso di uno «speciale accordo di investimento» è l'aliquota dell'imposta societaria in vigore in qualsiasi momento prima dell'entrata in vigore del regime. Ai sensi della versione originale dell'articolo, l'aliquota di riferimento sarebbe stata l'aliquota d'imposta applicabile al momento della firma dell'accordo di investimento a norma del regime. Secondo il parere dell'Autorità, il regolamento supplementare modifica i termini dell'aiuto per i nuovi beneficiari introdotti nell'ambito di applicazione del regime dagli emendamenti del regolamento supplementare.

    (115)

    Infine, gli emendamenti apportati dal regolamento supplementare all'articolo 20 del regolamento sugli incentivi prevedono una durata massima delle esenzioni fiscali a partire dalla firma di un accordo prima dell'entrata in vigore del regime nel 2010. Anche queste modifiche cambiano i termini dell'aiuto per i nuovi beneficiari introdotti nell'ambito di applicazione del regime dagli emendamenti del regolamento supplementare.

    (116)

    L'Autorità è del parere che gli emendamenti apportati dal regolamento supplementare compromettano il requisito del test sull'effetto di incentivazione contenuto nell'articolo 5 della legge n. 99/2010, come approvata dall'Autorità. Inoltre, tali emendamenti modificano il requisito dell'effetto d'incentivazione del regime originario, al punto che le condizioni per l'effetto d'incentivazione descritte al punto 30 degli orientamenti 2007 non sono più soddisfatte (38).

    (117)

    L'Autorità conclude pertanto che gli emendamenti apportati dal regolamento supplementare agli articoli 3, 8 e 20 del regime configurano un nuovo aiuto incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dello stesso e degli orientamenti 2007.

    (118)

    Ne consegue che eventuali aiuti concessi sulla base degli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare sono anch'essi incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dello stesso e degli orientamenti 2007.

    (119)

    A questo punto, l'Autorità passa ad esaminare i cinque accordi di investimento.

    4.   ACCORDO DI INVESTIMENTO BECROMAL

    4.1.    Effetto del regolamento supplementare

    (120)

    L'accordo di investimento Becromal si riferisce a un investimento in un impianto per la produzione di fogli di alluminio anodizzato da costruire nella città di Akureyri in due fasi. Una prima fase da concludersi entro la fine di marzo 2011 e una seconda fase da concludersi entro la fine del 2014, per un costo di investimento complessivo pari a circa 117,25 milioni di EUR (39).

    (121)

    Le sezioni D, H e I del preambolo dell'accordo di investimento Becromal fanno riferimento a un precedente accordo di investimento per lo stesso progetto stipulato dalle stesse parti contraenti il 7 luglio 2009.

    (122)

    Come rilevato in precedenza, le autorità islandesi hanno affermato che il regolamento supplementare è stato adottato al fine di estendere il regime al progetto Becromal. A loro parere, era necessario consentire alla Becromal di richiedere degli incentivi ai sensi del regime affinché le autorità islandesi potessero onorare i propri obblighi contrattuali nei confronti della Becromal.

    (123)

    I riferimenti a uno «speciale accordo di investimento prima dell'entrata in vigore della legge» sono stati quindi aggiunti al regolamento sugli incentivi dal regolamento supplementare nell'intento di favorire la Becromal. Di conseguenza, la Becromal avrebbe potuto soddisfare il requisiti del test sull'effetto d'incentivazione previsto nel regime solo in virtù degli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare.

    (124)

    L'Autorità ha già concluso che le modifiche del regime introdotte dal regolamento supplementare costituiscono un nuovo aiuto separabile dal regime. Ne consegue che anche eventuali altri aiuti concessi ai sensi dell'accordo di investimento Becromal costituiscono un nuovo aiuto, poiché tale accordo è stato concluso ai sensi del regolamento sugli incentivi esclusivamente come modificato dal regolamento supplementare.

    (125)

    L'Autorità ha già concluso che ogni aiuto concesso sulla base degli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare costituisce un nuovo aiuto incompatibile con l'accordo SEE. Ne consegue che l'accordo di investimento Becromal costituisce allo stesso modo un aiuto incompatibile, perché non soddisfa il test sull'effetto di incentivazione previsto dal regime come approvato e pertanto non può rientrare nel suo ambito di applicazione.

    (126)

    Per ragioni di completezza e per affrontare gli argomenti presentati dalla Becromal e dalle autorità islandesi, l'Autorità ha valutato in alternativa l'accordo di investimento Becromal come una misura ad hoc. A tale proposito, l'Autorità fa riferimento agli orientamenti 2007 e in particolare al requisito dell'effetto di incentivazione ivi contenuto.

    4.2.    Effetto di incentivazione

    (127)

    Come rilevato sopra, l'accordo di investimento Becromal fa riferimento a un precedente accordo del 7 luglio 2009. Entrambi gli accordi fanno parte dello stesso progetto che secondo l'Autorità costituisce un «progetto di investimento unico» ai sensi del punto 49 e della nota a piè di pagina 47 degli orientamenti 2007.

    (128)

    Secondo il punto 30 degli orientamenti 2007, l'esistenza di un effetto di incentivazione è un presupposto necessario per la compatibilità:

    «È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte dell'Autorità. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti».

    (129)

    In linea con le prassi decisionali della Commissione europea e dell'Autorità, una dichiarazione di intenti ai sensi degli orientamenti 2007 in materia di aiuti a finalità regionale si può descrivere come un «documento che si può considerare come una concessione esplicita di aiuti a [l'azienda] per gli investimenti» (40). Inoltre, secondo il punto 30 degli orientamenti 2007, tale dichiarazione di intenti dovrebbe essere inviata all'Autorità per l'approvazione prima della concessione dell'aiuto.

    (130)

    Il punto 30 degli orientamenti 2007 in materia di aiuti a finalità regionale mira a consentire all'Autorità di stabilire se gli aiuti agli investimenti presentino un effetto di incentivazione sufficiente, senza effettuare un'analisi completa delle circostanze economiche della decisione di investimento del percipiente, nel momento in cui è stata adottata (41). Se tali assicurazioni non vengono fornite e i lavori iniziano, «l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti»; vale a dire il progetto in quanto tale non è ammissibile. Quindi, come confermato dal Tribunale nella sentenza Kronoply, l'Autorità può basare la sua valutazione dell'effetto di incentivazione facendo riferimento a una circostanza di natura cronologica (42).

    (131)

    Becromal ha argomentato che la valutazione delle cause in materia di aiuti di Stato è cambiata, con l'introduzione di un'analisi economica più dettagliata, tale per cui nella valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto l'Autorità deve anche valutarne la natura economica (ossia se abbia contribuito a un cambiamento nel comportamento del beneficiario dell'aiuto) tenendo conto anche delle disposizioni degli orientamenti sui criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati a grandi progetti di investimento (orientamenti sui grandi progetti di investimento). L'Autorità non può accettare questo argomento.

    (132)

    Becromal fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa HGA  (43) per sostenere che: «[…] la Corte nella sua revisione della sentenza del tribunale di primo grado stabilisce che l'unico fattore determinante per valutare se la misura di aiuto avesse un effetto incentivante fosse quello di considerare se avesse modificato il comportamento dell'investitore, trascurando tutti i riferimenti che il tribunale di primo grado aveva fatto alla causa Kronoply» (44).

    (133)

    Tuttavia, l'interpretazione fornita da Becromal della sentenza HGA trascura la conclusione esplicita della Corte di giustizia che nell'ambito dell'impugnazione non è stata messa in discussione la constatazione del Tribunale che «[…]l'anteriorità della domanda di aiuto rispetto all'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento costituisce un criterio semplice, pertinente ed adeguato che consente alla Commissione di presumere il carattere necessario dell'aiuto progettato» (45).

    (134)

    Inoltre, nella causa Nuova Agricast la Grande sezione della Corte di giustizia ha stabilito che: «La constatazione della mancanza di necessità di un aiuto può derivare, segnatamente, dal fatto che il progetto agevolato è già stato iniziato, o addirittura concluso, dall'impresa interessata prima che la domanda di aiuto sia stata trasmessa alle autorità competenti, il che esclude che l'aiuto di cui trattasi possa svolgere un ruolo di incentivo» (46). L'Autorità è pertanto del parere che nella fattispecie sia opportuno basare la constatazione di incompatibilità su una valutazione cronologica, segnatamente che i) il test sull'effetto di incentivazione indicato negli orientamenti 2007 non è stato soddisfatto e ii) i lavori relativi al progetto sono iniziati prima della conclusione dell'accordo di investimento e della concessione dell'aiuto.

    (135)

    L'Autorità respinge anche l'argomento di Becromal che l'Autorità debba esaminare il progetto alla luce degli orientamenti sui grandi progetti di investimento e applicare il test sull'effetto di incentivazione ivi prescritto. L'Autorità rileva che per taluni grandi progetti di investimento, il test sull'effetto di incentivazione di cui al punto 30 degli orientamenti 2007 (basato sul requisito cronologico che la domanda sia stata presentata e l'ammissibilità sia stata confermata prima dell'inizio dei lavori) è integrato da un secondo test, di natura economica (basato sull'analisi economica del contributo dell'aiuto al cambiamento nel comportamento del beneficiario), previsto al punto 57 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e negli orientamenti sui grandi progetti di investimento.

    (136)

    Gli orientamenti sui grandi progetti di investimento prevedono una valutazione approfondita di taluni grandi progetti di investimento, ossia quelli che possono incidere in misura significativa sugli scambi e comportare sostanziali distorsioni della concorrenza (47). L'analisi dell'effetto di incentivazione in questi casi è descritta al punto 19 degli orientamenti sui grandi progetti di investimento: «[…]verrà effettuata su due livelli: anzitutto un'analisi a livello globale e procedurale, e in secondo luogo un esame più dettagliato e sul piano economico». Ne consegue che, oltre alla presentazione della domanda prima dell'inizio dei lavori su un progetto, occorre anche un'analisi economica più dettagliata per taluni grandi progetti di investimento.

    (137)

    Ai sensi del punto 3 degli orientamenti sui grandi progetti di investimento e del punto 49 degli orientamenti 2007, per grande progetto di investimento s'intende un investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR. Come accennato in precedenza, l'accordo di investimento Becromal fa riferimento a 117,25 milioni di EUR come costo di investimento complessivo per entrambe le fasi del progetto. Tuttavia, né Becromal né le autorità islandesi hanno fornito all'Autorità informazioni concernenti l'intensità degli aiuti o i costi ammissibili comportati dal progetto. Né hanno fornito informazioni concernenti le condizioni per l'obbligo di verifica dettagliata indicati negli orientamenti sui grandi progetti di investimento, ai quali si riferisce il punto 57, lettere a) e b), degli orientamenti 2007 (ossia, che le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione, e che la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5 % del mercato per il prodotto interessato). Secondo il parere dell'Autorità, non vi sono indicazioni del fatto che il progetto Becromal superi le soglie previste al punto 57 degli orientamenti 2007.

    (138)

    L'Autorità conclude pertanto che l'analisi dettagliata prevista negli orientamenti sui grandi progetti di investimento non si applica all'accordo di investimento Becromal.

    (139)

    Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza e della formulazione degli orientamenti 2007, è sufficiente stabilire se il beneficiario abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia fornito una conferma scritta, fatta salva l'approvazione della misura da parte dell'Autorità, prima dell'avvio dei lavori sul progetto.

    (140)

    Gli orientamenti 2007 definiscono il termine «inizio dei lavori» come «l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità».

    (141)

    Come confermato dalle autorità islandesi e da Becromal, i lavori di costruzione sul progetto Becromal erano iniziati nel 2008, addirittura anteriormente alla firma del primo accordo il 7 luglio 2009.

    (142)

    L'Autorità non può accogliere l'argomento della Becromal che l'«inizio dei lavori» dovrebbe essere limitato all'ordinazione di attrezzature progettate appositamente per un dato progetto e che l'acquisto di terreni e/o la costruzione di un impianto non segnano necessariamente l'inizio di una decisione di investimento, dato che un simile investimento può essere facilmente venduto in qualsiasi momento. Questa interpretazione ristretta non è coerente con la formulazione degli orientamenti 2007. Come rilevato sopra, gli orientamenti 207 definiscono chiaramente «l'inizio dei lavori» come «l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature […]». Questa interpretazione è sostenuta dalla giurisprudenza del Tribunale, secondo cui anche un investimento minimo del beneficiario è sufficiente per produrre effetti legali e si può pertanto ritenere che costituisca la prima fase dei lavori (48).

    (143)

    Inoltre, dalle informazioni disponibili all'Autorità risulta che Becromal ha avviato la costruzione dell'impianto all'inizio del 2008 (49) e le procedure di assunzione sono state avviate successivamente nello stesso anno (50). Durante il 2008, Becromal ha stipulato contratti con appaltatori per le necessarie attrezzature (51).

    (144)

    Queste circostanze confermano il parere dell'Autorità che l'aiuto regionale non fosse il principale fattore motivante per l'investimento di Becromal nella città di Akureyri. Al contrario, i lavori sul progetto sono stati avviati da Becromal senza che fosse presentata alcuna domanda di aiuto alle autorità islandesi e senza che queste ultime avessero preso l'impegno di concedere un aiuto regionale.

    (145)

    Inoltre, a norma dello stesso regime: «[solo] le domande di aiuto ricevute, unitamente a tutti i documenti necessari per la loro valutazione, prima dell'inizio dei lavori sul progetto di investimento saranno prese in considerazione per la concessione degli aiuti regionali ai sensi del regime» (52). Poiché i lavori sul progetto di investimento Becromal erano già cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto, l'Autorità conclude che il progetto non rispettava il requisito del test sull'effetto di incentivazione e pertanto non era ammissibile a ricevere aiuti regionali nell'ambito del regime come approvato.

    (146)

    L'Autorità non ha ricevuto informazioni che le consentano di verificare se le autorità islandesi si fossero impegnate a concedere aiuti a favore del progetto prima dell'inizio dei lavori. Becromal ha affermato di aver ricevuto una richiesta formale dalle autorità islandesi che la invitavano a concludere un accordo di investimento prima dell'avvio dei lavori di costruzione in loco. Tuttavia, né Becromal né le autorità islandesi hanno fornito prove di tale richiesta all'Autorità.

    (147)

    Come rilevato sopra, al considerando 141, le autorità islandesi hanno stipulato un accordo di investimento con la Becromal già il 7 luglio 2009. In questo accordo si assicurava a Becromal che le autorità islandesi si impegnavano a stipulare un accordo di investimento completo con la società. Benché Becromal abbia presentato all'Autorità una lettera datata 20 settembre 2013, dell'ex ministero dell'Industria, nella quale quest'ultimo afferma che il governo aveva convenuto di concludere un accordo di investimento con la società nel 2007 e che i lavori sull'accordo erano cominciati nel 2008, non esistono documenti contemporanei a sostegno di tale affermazione che possano dimostrare che a Becromal siano stati concessi incentivi specifici prima dell'inizio dei lavori sul progetto. In ogni caso, l'Autorità non aveva approvato la misura prima dell'inizio dei lavori sul progetto.

    (148)

    Di conseguenza, nel caso in questione, né le autorità islandesi né Becromal hanno dimostrato l'esistenza di circostanze che (malgrado i lavori sul progetto siano cominciati prima della concessione dell'aiuto) possano garantire che il requisito dell'effetto di incentivazione sia comunque rispettato (53).

    (149)

    L'Autorità conclude pertanto che la condizione dell'effetto di incentivazione non è soddisfatta per quanto concerne l'accordo di investimento Becromal.

    4.3.    Conclusioni

    (150)

    Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che gli aiuti concessi nell'ambito dell'accordo di investimento Becromal sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

    5.   GLI ALTRI QUATTRO ACCORDI DI INVESTIMENTO — MISURE AD HOC

    5.1.    Accordo di investimento Verne

    5.1.1.   Effetto degli emendamenti del regolamento supplementare

    (151)

    Le autorità islandesi hanno affermato che gli emendamenti al regime introdotti dal regolamento supplementare non influiscono sull'accordo di investimento Verne. La loro argomentazione si basa sul fatto che l'accordo di investimento Verne rientra nell'ambito di applicazione del regime come approvato. Pur accogliendo il primo argomento delle autorità islandesi a tale proposito, l'Autorità non può dare atto del fatto che l'accordo di investimento Verne rispetti il requisito del test sull'effetto di incentivazione contenuto nel regime come approvato.

    (152)

    Nella decisione di apertura, l'Autorità ha rilevato che, benché l'accordo di investimento Verne non faccia riferimento a un precedente accordo, sembra comunque riguardare un progetto di investimento uguale o simile a quello oggetto di una precedente decisione adottata dall'Autorità, ossia la decisione n. 418/10/COL (54).

    (153)

    Il progetto di investimento iniziale era stato avviato il 26 febbraio 2008 con la firma di un accordo sull'acquisto di beni immobili, in virtù del quale Verne acquistava cinque edifici dallo Stato islandese allo scopo di installarvi il proprio centro dati. Un accordo di investimento era stato siglato il 23 ottobre 2009 (55). In seguito, il progetto è stato sospeso e reintrodotto con la firma dell'accordo di investimento Verne il 27 settembre 2011, secondo le autorità islandesi al fine di farlo rientrare nel regime come approvato.

    (154)

    Il progetto, come previsto in origine, riguardava la costruzione di un centro dati wholesale ad alta densità di potenza nel comune di Reykjanesbær. Nell'accordo di investimento Verne, l'ubicazione del progetto non è cambiata; per la realizzazione del progetto devono essere utilizzati gli stessi edifici, come indicato chiaramente nel preambolo di entrambi gli accordi di investimento, 2009 e Verne (56). Inoltre, le principali parti contraenti (ossia Verne Real Estate II ehf. («VRE II») e Verne Holdings Ltd) sono le stesse. Entrambi gli accordi di investimento hanno anche identificato chiaramente un obiettivo comune: fornire servizi di importanza fondamentale (mission-critical) dal centro dati al mercato globale della tecnologia dell'informazione.

    (155)

    In considerazione di quanto precede, l'Autorità non può accogliere l'argomento delle autorità islandesi sulla presenza di differenze sostanziali tra i due progetti. Le autorità islandesi non hanno fornito all'Autorità informazioni convincenti in tal senso. Inoltre, l'Autorità non può accettare la contestazione delle autorità islandesi sul fatto che, poiché l'accordo di investimento Verne si riferisce solo alla nuova realizzazione di spazi per dati e infrastrutture, dovrebbe riguardare un nuovo progetto.

    (156)

    Secondo gli orientamenti 2007: «[…] Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei presenti orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile» (57).

    (157)

    Inoltre, «[…]per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, l'Autorità terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà» (58). Come rilevato in precedenza, l'ubicazione e la natura del progetto non sono cambiate, e le principali parti contraenti sono le stesse negli accordi del 2009 e del 2011. Le autorità islandesi hanno sottolineato il fatto che il potenziale livello di investimenti ora è inferiore, in quanto le tre fasi originariamente pianificate per la costruzione del centro dati wholesale sono state sostituite da realizzazioni ad hoc di moduli più piccoli, e che Verne, nell'ambito della nuova strategia di investimento, si è attivata per cercare di rivendere gli edifici alle autorità locali, al fine di migliorare la propria situazione finanziaria. Tuttavia, questo non rispecchia alcuna differenza tecnica, funzionale o strategica tra il progetto di investimento originario e il progetto dell'accordo di investimento Verne. Piuttosto, sulla base delle informazioni di cui dispone, l'Autorità ritiene che questo sviluppo sia una politica o una decisione commerciale derivante dagli sforzi della società per soddisfare i suoi clienti (59).

    (158)

    Infine, sempre secondo gli orientamenti 2007: «[…]per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).» (60). Di conseguenza, secondo l'Autorità qualsiasi differenziazione per quanto concerne le parti contraenti è irrilevante ai fini della determinazione dell'indivisibilità di un progetto di investimento.

    (159)

    Le autorità islandesi fanno riferimento inoltre a una nuova iniezione di capitale in VRE II alla fine del 2011, sostenendo che questo comporterebbe un cambiamento strutturale del progetto di investimento originale. Secondo le autorità islandesi, VRE II è una nuova entità, istituita nel 2011 per beneficiare del regime, facendo seguito alla finalizzazione della partecipazione di Verne al regime. Ferma restando qualsiasi decisione possibile dell'Autorità di avviare un procedimento separato concernente detta iniezione, secondo l'Autorità questa iniezione è intesa a coprire le spese ammissibili aggiuntive del progetto in questione. L'Autorità sottolinea comunque che, conformemente agli orientamenti 2007, il totale dei costi ammissibili dev'essere stabilito prima dell'avvio del progetto. Dopo l'avvio del progetto, non è possibile aumentare artificiosamente i costi ammissibili e l'ammontare degli aiuti, dato che l'effetto di incentivazione degli stessi viene valutato al momento della loro concessione.

    (160)

    Le autorità islandesi affermano altresì che l'accordo di investimento Verne impone degli obblighi che non rientravano nell'accordo precedente. A tale proposito, l'Autorità ritiene che le disposizioni dell'accordo di investimento Verne concernenti l'imposizione di obblighi legali, quali restrizioni sui controlli sui capitali, tasse industriali, tasse per connessioni stradali ecc. e/o l'imposizione di obblighi aggiuntivi per quanto riguarda il trasferimento di azioni, costituiscono cambiamenti amministrativi che non alterano la natura del progetto originale ai sensi del precedente accordo.

    (161)

    Inoltre, la questione se i benefici degli aiuti di Stato differiscano o meno non fa alcuna differenza ai fini della valutazione del carattere di investimento del progetto. L'Autorità rileva che l'accordo di investimento Verne prevede termini diversi per quanto concerne l'imposta sui redditi dovuta dalla società o la durata dell'accordo. Tuttavia, come confermato dalle autorità islandesi, questa scelta è stata fatta per garantire la conformità con i termini del regime. Di conseguenza, non modifica il carattere di investimento del progetto, né dimostra che si tratta di un nuovo progetto non collegato.

    (162)

    Alla luce di quanto precede, l'Autorità considera l'accordo di investimento Verne un investimento aggiuntivo per lavori che erano già stati avviati con l'acquisto di immobili il 26 febbraio 2008.

    (163)

    L'Autorità non ha ricevuto informazioni aggiuntive, né dalle autorità islandesi né da Verne, che comprovino la loro affermazione che si tratta di un nuovo progetto di investimento. In particolare, le parti non hanno fornito informazioni tali da convincere l'Autorità che sia possibile differenziare le attività di Verne sulla base di caratteristiche tecniche, funzionali o strategiche.

    (164)

    Come rilevato in precedenza, il regime come approvato escludeva la concessione di aiuti a progetti per i quali i lavori erano cominciati prima che la società stipulasse un accordo con le autorità islandesi ai sensi del regime. Le autorità islandesi hanno inoltre confermato che il regime escluderebbe la concessione di aiuti a progetti avviati prima della data di pubblicazione del testo finale del regime. Di conseguenza, l'Autorità è del parere che eventuali aiuti concessi a Verne avrebbero potuto soddisfare il requisito del test sull'effetto di incentivazione previsto nel regime solo in virtù degli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare (61).

    (165)

    Tuttavia, alla luce dell'asserzione delle autorità islandesi che il progetto Verne non è coperto dagli emendamenti al regolamento sugli incentivi apportati dal regolamento supplementare, si deve ritenere che l'accordo di investimento Verne non rientri nell'ambito di applicazione del regime come approvato, poiché il progetto era stato avviato molto tempo prima della data di pubblicazione del testo finale del regime. Di conseguenza, l'Autorità valuterà la compatibilità dell'accordo di investimento Verne in quanto nuova misura di aiuto ad hoc.

    5.1.2.   Grandi progetti di investimento — necessità di un'analisi approfondita

    (166)

    Ai sensi del punto 3 degli orientamenti sui grandi progetti di investimento e del punto 49 degli orientamenti 2007, per grande progetto di investimento s'intende un investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR. Come rilevato nel preambolo dell'accordo di investimento Verne, Verne e gli investitori stimano che il livello di investimento potenziale per il progetto potrebbe superare 675 milioni di USD. Come discusso in precedenza in relazione al progetto Becromal, gli orientamenti sui grandi progetti di investimento si applicano solo a taluni grandi progetti di investimento. Le autorità islandesi non hanno fornito informazioni all'Autorità concernenti l'intensità degli aiuti o i costi ammissibili comportati dal progetto Verne. Né hanno fornito informazioni concernenti le condizioni per l'obbligo di verifica dettagliata indicati negli orientamenti sui grandi progetti di investimento, ai quali si riferisce il punto 57, lettere a) e b), degli orientamenti 2007 (ossia, che le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione, e che la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5 % del mercato per il prodotto interessato). Secondo il parere dell'Autorità non vi sono indicazioni sul fatto che il progetto Verne superi le soglie previste al punto 57 degli orientamenti 2007.

    (167)

    L'Autorità conclude pertanto che l'analisi dettagliata prevista negli orientamenti sui grandi progetti di investimento non si applica all'accordo di investimento Verne.

    5.1.3.   Effetto di incentivazione

    (168)

    Come già indicato al considerando 153 i lavori relativi al progetto erano già cominciati nel febbraio 2008, quando la Verne acquistò cinque edifici dallo Stato islandese. Successivamente, nel 2008 e 2009, Verne ha ristrutturato i due grandi depositi (edifici 868 e 869) nel quadro del progetto iniziale per un centro multi-edifici (62). Poiché l'acquisto e la ristrutturazione di questi edifici (direttamente collegati alla creazione del centro dati Verne) sono considerati un investimento iniziale, la data d'acquisto di questi edifici è da intendersi come data d'inizio della realizzazione del progetto (63). L'Autorità non ha ricevuto informazioni a sostegno della possibilità che le autorità islandesi si fossero impegnate a concedere aiuti a favore del progetto prima dell'inizio dei lavori. Al contrario, le autorità islandesi hanno ora confermato di non aver concluso nessun accordo con Verne in merito alla concessione di incentivi prima dell'accordo di investimento Verne, in data 27 settembre 2011. Secondo le autorità islandesi, l'accordo di investimento del 2009 era stato solo siglato ma non firmato, e pertanto non produceva alcun effetto giuridico. Sempre secondo le autorità islandesi, l'accordo di investimento Verne non si riferisce ad accordi precedenti, per il fatto che non esistevano precedenti accordi di investimento firmati con Verne.

    (169)

    Ai considerando da 131 a 134 della decisione di apertura, l'Autorità esprime dubbi in merito al fatto che l'accordo di investimento Verne soddisfi la condizione dell'effetto di incentivazione contenuta negli orientamenti 2007. Nella loro risposta alla decisione di apertura, le autorità islandesi affermano che in assenza dell'accordo di investimento il progetto sarebbe stato abbandonato a causa della crisi finanziaria (64). Inoltre, ritengono che l'Autorità dovrebbe seguire l'approccio adottato dalla Commissione europea in molte delle sue decisioni di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti concessi a istituzioni finanziarie, dove l'effetto di incentivazione non era richiesto come presupposto per la compatibilità.

    (170)

    L'Autorità non può accettare questa argomentazione. La prassi decisionale della Commissione nel contesto della crisi finanziaria si riferiva esclusivamente ad aiuti concessi al settore finanziario, utilizzando come base giuridica in primo luogo l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE [equivalente all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE]. In tali casi, gli aiuti erano concessi per porre rimedio a un grave turbamento dell'intera economia di uno Stato membro. Il Tribunale ha ripetutamente affermato che questa disposizione deve essere applicata in modo rigoroso (65). Secondo l'Autorità non si possono fare paralleli con aiuti di Stato concessi a società a titolo di aiuto a finalità regionale ai sensi degli orientamenti 2007, che hanno come obiettivo lo sviluppo di un'area specifica geograficamente definita e dove l'effetto di incentivazione costituisce un importante principio per la compatibilità. Di conseguenza, in questo caso l'Autorità non può seguire l'approccio adottato dalla Commissione in relazione agli aiuti di Stato concessi a istituzioni finanziarie nel contesto della crisi finanziaria.

    (171)

    Inoltre, le autorità islandesi non hanno fornito informazioni per giustificare la necessità di aiuti per il completamento del progetto. Se è vero che, come sostenuto dalle autorità islandesi, il progetto non sarebbe stato completato in assenza degli aiuti, si sarebbero dovute fornire informazioni e analisi per consentire all'Autorità di verificare questa affermazione. La valutazione avrebbe dovuto considerare, tra l'altro, calcoli di redditività del progetto con o senza gli aiuti, analisi di sensibilità e un resoconto dettagliato di come la crisi finanziaria avesse influenzato la decisione di investimento.

    (172)

    Le autorità islandesi non hanno neppure dimostrato l'esistenza di circostanze che (malgrado i lavori sul progetto siano cominciati prima della concessione dell'aiuto) possano garantire che il requisito dell'effetto di incentivazione sia comunque rispettato (66).

    (173)

    Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che la condizione dell'effetto di incentivazione non è soddisfatta per quanto concerne l'accordo di investimento Verne.

    (174)

    Questa conclusione è sufficiente per stabilire che l'accordo di investimento Verne è incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), e degli orientamenti 2007.

    (175)

    Tuttavia, a fini di completezza l'Autorità prenderà in esame anche le disposizioni specifiche dell'accordo e valuterà se sono conformi alle condizioni contenute negli orientamenti 2007.

    5.1.4.   Costi di investimento e massimali di aiuto

    (176)

    Affinché le misure fiscali previste nel quadro dell'accordo di investimento Verne siano caratterizzate come aiuto agli investimenti:

    devono essere collegate alla realizzazione del progetto specifico,

    devono basarsi su un importo investito nella regione,

    dev'essere possibile quantificare gli aiuti,

    dev'essere previsto un massimale espresso in percentuale sull'importo investito nella regione (67).

    (177)

    I costi di investimento totali nell'accordo di investimento Verne sono fissati a circa 675 milioni di USD. Nella decisione di apertura l'Autorità ha tratto la conclusione preliminare che nell'accordo non esisteva un chiaro nesso tra i costi di investimento e gli aiuti. In tale contesto, i costi ammissibili non erano definiti specificamente, l'aiuto non era stato quantificato e non si prevedeva un massimale di aiuto. Le autorità islandesi non hanno fornito informazioni per confutare queste conclusioni preliminari. L'assenza di questi elementi nell'accordo di investimento Verne contrasta con le disposizioni degli orientamenti 2007.

    (178)

    Come già accennato al considerando 44 che precede, le autorità islandesi hanno affermato che l'agenzia Invest in Iceland ha effettuato un'analisi dei costi-benefici di ciascun progetto prima della conclusione di qualsiasi accordo e il comitato sugli incentivi ha valutato se ogni progetto rispettava i criteri di ammissibilità contenuti nella legge n. 99/2010 e nel regolamento sugli incentivi.

    (179)

    Secondo gli orientamenti 2007, «[…] Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti vengono calcolati o facendo riferimento ai costi degli investimenti materiali e immateriali risultanti dal progetto di investimento iniziale oppure ai costi salariali (stimati) dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento […]. Il livello degli aiuti è definito in termini di intensità rispetto ai costi di riferimento» (68).

    (180)

    Affinché l'Autorità possa valutare la compatibilità della misura di aiuto ai sensi degli orientamenti 2007, il massimale di aiuto dev'essere espresso chiaramente con riferimento a costi di investimento specifici e ammissibili. Il fatto che le autorità islandesi abbiano istituito un meccanismo per verificare ex post l'ammissibilità di progetti nell'ambito del regime è irrilevante per la valutazione della compatibilità effettuata dall'Autorità, in quanto un simile meccanismo non garantisce che l'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo sia il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili, né garantisce che le spese ammissibili previste nell'accordo di investimento Verne si riferiscano ai costi di investimento in attivi materiali come previsto negli orientamenti 2007 (69).

    (181)

    Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che l'accordo di investimento Verne non è conforme alle condizioni contenute negli orientamenti 2007, poiché i) l'accordo non dimostra i costi ammissibili, sui quali avrebbe dovuto basarsi l'investimento; ii) l'aiuto non è adeguatamente quantificato; e iii) non esiste una metodologia di calcolo per quanto concerne l'intensità di aiuto per il progetto.

    5.1.5.   Aiuti aggiuntivi in caso di emendamenti al regime

    (182)

    L'articolo 23.7 dell'accordo di investimento Verne prevede l'obbligo incondizionato a carico delle autorità islandesi di concedere al beneficiario degli aiuti aggiuntivi a favore di un progetto che ha già beneficiato di aiuti ai sensi del regime, qualora future modifiche al regime si rivelino più favorevoli.

    (183)

    Tale disposizione garantisce al beneficiario il diritto di ricevere aiuti al di là della sovvenzione iniziale stabilita nel quadro del regime approvato dall'Autorità. Di conseguenza, tali aiuti esulano dall'ambito di applicazione del regime.

    (184)

    L'Autorità conclude che eventuali aiuti concessi a norma della disposizione di cui sopra dovrebbero essere classificati come aiuti al funzionamento, poiché non sono collegati a un investimento iniziale. Tali aiuti al funzionamento sono incompatibili con l'accordo SEE. In particolare, gli aiuti non sono concessi relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili, come stipulato al punto 66 degli orientamenti 2007.

    5.1.6.   Conclusioni in merito all'accordo di investimento Verne

    (185)

    Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che gli aiuti concessi nell'ambito dell'accordo di investimento Verne sono aiuti di Stato nuovi e ad hoc, incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

    5.2.    Accordo di investimento Kísilfélagið

    5.2.1.   Effetto degli emendamenti del regolamento supplementare

    (186)

    L'accordo di investimento Kísilfélagið si riferisce alla costruzione, in due o più fasi, di un impianto di produzione di silicio a Helguvík, nel comune di Reykjanesbær.

    (187)

    Nella decisione di apertura, l'Autorità è giunta alla conclusione preliminare che l'accordo di investimento Kísilfélagið si riferisca a un precedente accordo stipulato tra le stesse parti per lo stesso progetto il 29 maggio 2009 (70). Come espressamente indicato nel preambolo dell'accordo di investimento Kísilfélagið: «[…] l'accordo di investimento firmato il 29 maggio 2009 era considerato una fase preliminare verso la conclusione di un accordo di investimento più completo tra le parti» e «il presente accordo di investimento è pertanto un accordo addizionale al precedente accordo di investimento datato 29 maggio 2009» (71).

    (188)

    Inoltre, l'articolo 2.2 dell'accordo del 29 maggio 2009 stabilisce che: «[l']accordo completo comprenderà, a titolo puramente illustrativo, disposizioni concernenti l'ammortamento e la svalutazione di immobilizzazioni e altre norme contabili, l'esenzione da diritti governativi, l'aliquota fiscale e la tassazione generale della società, Tomahawk e gli investitori, tariffe in materia di import/export, accise ecc.». Inoltre, al punto 1.1 (f.1) si afferma che «la durata del presente accordo di investimento e del successivo accordo di investimento completo non dev'essere inferiore a 20 anni dalla data di stipulazione […]. Il presente accordo di investimento sarà sostituito dall'accordo di investimento completo e pertanto s'intende risolto nel momento in cui l'accordo di investimento completo diventa legalmente vincolante […]».

    (189)

    Le autorità islandesi hanno affermato che gli emendamenti apportati al regime dal regolamento supplementare si riferivano all'accordo di investimento Becromal e che non erano stati concessi incentivi ai sensi del regime ad altri progetti avviati prima dell'entrata in vigore dello stesso.

    (190)

    Benché Kísilfélagið avesse stipulato un accordo con le autorità islandesi prima dell'entrata in vigore del regime, i lavori sul progetto contenuto nell'accordo 2009 non erano ancora cominciati al momento della firma dell'accordo di investimento Kísilfélagið nel quadro del regime. Il progetto, in virtù del rispetto del requisito del test sull'effetto di incentivazione, si sarebbe pertanto qualificato per gli incentivi ai sensi del regime, a prescindere dagli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare. Inoltre, Kísilfélagið non ha beneficiato degli emendamenti apportati dal regolamento supplementare agli articoli 8 e 20 del regolamento sugli incentivi.

    (191)

    L'Autorità conclude pertanto che gli emendamenti introdotti dal regolamento supplementare non hanno avuto alcun effetto sull'accordo di investimento Kísilfélagið.

    5.2.2.   Effetto di incentivazione

    (192)

    L'Autorità rileva che, come confermato dalle autorità islandesi, i lavori sul progetto non sono ancora cominciati. Inoltre, non è chiaro se saranno mai avviati. L'Autorità non è a conoscenza dell'avvio di lavori di costruzione relativi al progetto Kísilfélagið, né dell'assunzione di impegni per l'ordinazione di attrezzature. Di conseguenza, non sono stati concessi aiuti prima che il beneficiario abbia avviato i lavori sul progetto.

    (193)

    L'Autorità conclude pertanto che la condizione dell'effetto di incentivazione del regime è soddisfatta per quanto concerne l'accordo di investimento Kísilfélagið.

    5.2.3.   Costi di investimento e massimali di aiuto

    (194)

    Benché l'accordo di investimento Kísilfélagið soddisfi la condizione dell'effetto di incentivazione del regime, le autorità islandesi concordano con la conclusione preliminare dell'Autorità che l'accordo di investimento Kísilfélagið preveda ulteriori incentivi al di là dell'ambito di applicazione del regime come approvato (72).

    (195)

    A norma dell'accordo di investimento Kísilfélagið, la costruzione dell'impianto di produzione di silicio metallico deve avvenire in due o più fasi nell'arco di tre anni. L'accordo non prevede una data di inizio o di scadenza per la costruzione dell'impianto, né descrive le fasi necessarie per la realizzazione di tale costruzione. Inoltre, l'accordo non fa riferimento a costi di investimento ammissibili, né stabilisce le intensità di aiuto o un massimale di aiuto. Applicando mutatis mutandis il ragionamento di cui ai considerando da 176 a 181 che precedono, rispetto all'accordo di investimento Verne, l'Autorità ritiene che questi elementi influiscano sulla valutazione della compatibilità dell'accordo di investimento Kísilfélagið nella sua interezza, e di conseguenza dovrebbero essere valutati come una parte non separabile dell'accordo.

    (196)

    Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che l'accordo di investimento Kísilfélagið non è pienamente conforme alle condizioni contenute negli orientamenti 2007, poiché i) l'accordo non dimostra i costi ammissibili, sui quali avrebbe dovuto basarsi l'investimento; ii) l'aiuto non è adeguatamente quantificato; e iii) non esiste una metodologia di calcolo per quanto concerne l'intensità di aiuto per il progetto.

    (197)

    Di conseguenza, l'accordo di investimento Kísilfélagið dev'essere considerato una misura di aiuto nuova e ad hoc, non rientrante nell'ambito di applicazione del regime come approvato.

    5.2.4.   Aiuti aggiuntivi in caso di emendamenti al regime

    (198)

    L'articolo 22.8 dell'accordo di investimento Kísilfélagið prevede l'obbligo incondizionato carico delle autorità islandesi di concedere al beneficiario degli aiuti aggiuntivi a favore di un progetto che ha già beneficiato di aiuti ai sensi del regime, qualora future modifiche al regime si rivelino più favorevoli.

    (199)

    Tale disposizione garantisce al beneficiario il diritto di ricevere aiuti al di là della sovvenzione iniziale stabilita nel quadro del regime. Di conseguenza, tali aiuti esulano dall'ambito di applicazione del regime come approvato dall'Autorità. Le autorità islandesi hanno confermato di rispettare il parere dell'Autorità per cui questa applicazione del regime non è coerente con il regime come approvato e si sono pertanto impegnate a cancellare queste disposizioni dall'accordo. Ciononostante, le autorità islandesi non hanno provveduto a notificare questa misura ad hoc all'Autorità, come avrebbero dovuto fare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.

    (200)

    L'Autorità considera che eventuali aiuti concessi a norma della disposizione di cui sopra dovrebbero essere classificati come aiuti al funzionamento, poiché non sono collegati a un investimento iniziale. Tali aiuti al funzionamento sono prima facie incompatibili con l'accordo SEE, e l'Autorità non ha ricevuto informazioni, né argomenti sul motivo per cui potrebbero essere comunque compatibili. In particolare, le misure non sono concesse relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili come stipulato al punto 66 degli orientamenti 2007.

    5.2.5.   Conclusioni in merito all'accordo di investimento Kísilfélagið

    (201)

    Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che l'accordo di investimento Kísilfélagið soddisfa la condizione dell'effetto di incentivazione contenuta negli orientamenti 2007 e che la Kísilfélagið era pertanto ammissibile a ricevere aiuti ai sensi del regime.

    (202)

    Tuttavia, l'Autorità conclude inoltre che l'accordo di investimento Kísilfélagið non è conforme alle condizioni contenute negli orientamenti 2007, in quanto non contiene riferimenti a costi di investimento ammissibili, né a intensità di aiuto e a massimali di aiuto. L'Autorità ritiene pertanto che gli aiuti concessi nel quadro dell'accordo di investimento Kísilfélagið configurino aiuti di Stato incompatibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

    5.3.    Accordo di investimento Thorsil

    5.3.1.   Misura di aiuto ad hoc

    (203)

    In base alle informazioni disponibili all'Autorità, l'accordo di investimento Thorsil non è collegato ad alcun accordo di investimento precedente.

    (204)

    Ciononostante, nella decisione di apertura l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che l'articolo 15.3 dell'accordo di investimento Thorsil prevedesse la concessione di aiuti al di fuori del regime approvato (73).

    (205)

    Come rilevato in precedenza, ai considerando 33 e 34, le autorità islandesi concordano con il parere preliminare dell'Autorità che l'accordo preveda ulteriori incentivi rispetto a quelli permessi dal regime.

    (206)

    In ogni caso, poiché l'accordo è già entrato in vigore, l'Autorità non può escludere la possibilità che siano stati concessi aiuti al di fuori del regime approvato. L'Autorità valuterà pertanto gli ulteriori incentivi previsti dall'articolo 15.3 dell'accordo di investimento Thorsil come aiuti ad hoc.

    5.3.2.   Effetto di incentivazione

    (207)

    L'accordo di investimento Thorsil è stato firmato il 30 dicembre 2010 e riguarda un impianto di produzione di silicio metallico da costruire nel comune di Ölfus, con una capacità produttiva annua di circa 50 000 tonnellate metriche.

    (208)

    Secondo le autorità islandesi, l'avvio dell'impianto era previsto per ottobre 2014. Tuttavia, la costruzione dell'impianto non è ancora cominciata e non è chiaro se il progetto si concretizzerà. Di conseguenza, è evidente che non sono stati concessi aiuti prima che il beneficiario abbia avviato i lavori sul progetto. L'Autorità conclude pertanto che la condizione dell'effetto di incentivazione è soddisfatta per quanto concerne l'accordo di investimento Thorsil.

    5.3.3.   Costi di investimento e massimali di aiuto

    (209)

    A norma dell'accordo di investimento Thorsil, la costruzione dell'impianto di produzione di silicio metallico deve avvenire nel comune di Ölfus, con l'avvio della produzione programmato per il 1o ottobre 2014. Tuttavia, l'accordo non prevede una data di inizio o di scadenza per la costruzione dell'impianto, né descrive le fasi necessarie per la realizzazione di tale costruzione. Inoltre, l'accordo non fa riferimento a costi di investimento ammissibili o complessivi, né stabilisce le intensità di aiuto o un massimale di aiuto.

    (210)

    Applicando mutatis mutandis il ragionamento di cui ai considerando da 176 a 181 che precedono, rispetto all'accordo di investimento Verne, l'Autorità ritiene che questi elementi influiscano sulla valutazione della compatibilità dell'accordo di investimento Thorsil nella sua interezza, e di conseguenza dovrebbero essere valutati come una parte non separabile dell'accordo.

    (211)

    Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che l'accordo di investimento Thorsil non è pienamente conforme alle condizioni contenute negli orientamenti 2007, poiché i) l'accordo non dimostra i costi ammissibili, sui quali avrebbe dovuto basarsi l'investimento; ii) l'aiuto non è adeguatamente quantificato; e iii) non esiste una metodologia di calcolo per quanto concerne l'intensità di aiuto per il progetto.

    (212)

    Di conseguenza, l'accordo di investimento Thorsil dev'essere considerato una misura di aiuto nuova e ad hoc, non rientrante nell'ambito di applicazione del regime come approvato.

    5.3.4.   Possibilità di un periodo di proroga delle esenzioni fiscali

    (213)

    L'articolo 15.3 dell'accordo di investimento Thorsil prevede la possibilità di una proroga del periodo di aiuti al di là della durata massima prevista dal regime come approvato. Questo incentivo aggiuntivo ad hoc non è stato notificato all'Autorità, come avrebbe dovuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.

    (214)

    La possibilità di una proroga del periodo di aiuti non è collegata a un investimento iniziale, ma piuttosto riduce i costi che la Thorsil dovrebbe normalmente sostenere nel corso delle proprie attività quotidiane e configura pertanto un aiuto al funzionamento. Tali aiuti al funzionamento sono prima facie incompatibili con l'accordo SEE, e l'Autorità non ha ricevuto informazioni, né argomenti sul motivo per cui potrebbero essere comunque compatibili. In particolare, le misure non sono concesse relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili come stipulato al punto 66 degli orientamenti 2007.

    5.3.5.   Conclusioni in merito all'accordo di investimento Thorsil

    (215)

    Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che l'accordo di investimento Thorsil soddisfa la condizione dell'effetto di incentivazione contenuta negli orientamenti 2007 e che la Thorsil era pertanto ammissibile a ricevere aiuti ai sensi del regime.

    (216)

    L'Autorità conclude inoltre che l'accordo di investimento Thorsil non è conforme alle condizioni contenute negli orientamenti 2007, in quanto non contiene riferimenti a costi di investimento ammissibili e complessivi, né a intensità di aiuto e a massimali di aiuto. L'Autorità ritiene pertanto che gli aiuti concessi nel quadro dell'accordo di investimento Thorsil configurino aiuti di Stato incompatibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

    5.4.    Accordo di investimento GMR Endurvinnslan

    5.4.1.   Misura ad hoc

    (217)

    Secondo le informazioni disponibili all'Autorità, l'accordo di investimento GMR Endurvinnslan non è collegato a precedenti accordi di investimento.

    (218)

    Ciononostante, nella decisione di apertura l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che l'articolo 22.7 dell'accordo di investimento GMR Endurvinnslan prevedesse la concessione di aiuti al di fuori del regime approvato (74).

    (219)

    Come rilevato in precedenza, ai considerando 33 e 34, le autorità islandesi concordano con il parere preliminare dell'Autorità che l'accordo preveda ulteriori incentivi rispetto a quelli permessi dal regime.

    (220)

    In ogni caso, poiché l'accordo è già entrato in vigore, l'Autorità non può escludere la possibilità che siano stati concessi aiuti al di fuori del regime approvato. L'Autorità valuterà pertanto gli ulteriori incentivi previsti dall'articolo 22.7 come aiuti ad hoc.

    5.4.2.   Effetto di incentivazione

    (221)

    Il 7 maggio 2012 le autorità islandesi hanno stipulato un accordo con GMR Endurvinnslan sulla concessione di esenzioni fiscali per la costruzione di un impianto di riciclaggio a Grundartangi nel comune di Hvalfjarðarsveit. In base all'accordo, GMR intendeva cominciare la produzione alla fine del 2012 e raggiungere la piena operatività dell'impianto nel 2014.

    (222)

    Come confermato dalle autorità islandesi, non sono stati concessi aiuti prima che il beneficiario abbia avviato i lavori sul progetto.

    (223)

    L'Autorità conclude pertanto che la condizione dell'effetto di incentivazione è soddisfatta per quanto concerne l'accordo di investimento GMR Endurvinnslan.

    (224)

    L'Autorità deve comunque verificare se determinati elementi dell'accordo soddisfano i criteri indicati negli orientamenti 2007.

    5.4.3.   Costi di investimento e massimali di aiuto

    (225)

    L'accordo non fa riferimento a costi di investimento ammissibili, né stabilisce le intensità di aiuto o un massimale di aiuto.

    (226)

    Applicando mutatis mutandis il ragionamento di cui ai considerando da 176 a 181 che precedono, rispetto all'accordo di investimento Verne, l'Autorità ritiene che questi elementi influiscano sulla valutazione della compatibilità dell'accordo di investimento GMR Endurvinnslan nella sua interezza, e di conseguenza dovrebbero essere valutati come una parte non separabile dell'accordo.

    (227)

    Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che l'accordo di investimento GMR Endurvinnslan non è pienamente conforme alle condizioni contenute negli orientamenti 2007 poiché i) l'accordo non dimostra i costi ammissibili, sui quali avrebbe dovuto basarsi l'investimento; ii) l'aiuto non è adeguatamente quantificato; e iii) non esiste una metodologia di calcolo per quanto concerne l'intensità di aiuto per il progetto.

    (228)

    Di conseguenza, l'accordo di investimento GMR Endurvinnslan dev'essere considerato una misura di aiuto nuova e ad hoc, non rientrante nell'ambito di applicazione del regime approvato.

    5.4.4.   Aiuti aggiuntivi in caso di modifiche del regime

    (229)

    L'articolo 22.7 dell'accordo di investimento GMR Endurvinnslan contiene una clausola identica a quanto disposto nell'accordo di investimento Kísilfélagið (cfr. i considerando da 198 a 200 riguardo al diritto incondizionato di richiedere aiuti aggiuntivi in caso di ampliamento del regime.

    (230)

    Come rilevato al considerando 199 che precede, tale disposizione garantisce al beneficiario il diritto di ricevere aiuti al di là della sovvenzione iniziale stabilita nel quadro del regime. Di conseguenza, tali aiuti esulano dall'ambito di applicazione del regime. Le autorità islandesi hanno confermato di rispettare il parere dell'Autorità per cui questa applicazione del regime non è coerente con il regime come approvato e si sono pertanto impegnate a cancellare queste disposizioni dall'accordo. Ciononostante, le autorità islandesi non hanno provveduto a notificare questa misura ad hoc all'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.

    (231)

    L'Autorità considera che eventuali aiuti concessi a norma della disposizione di cui sopra dovrebbero essere classificati come aiuti al funzionamento, poiché non sono collegati a un investimento iniziale. Tali aiuti al funzionamento sono prima facie incompatibili con l'accordo SEE, e l'Autorità non ha ricevuto informazioni, né argomenti sul motivo per cui potrebbero essere comunque compatibili. In particolare, gli aiuti non sono concessi relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili, come stipulato al punto 66 degli orientamenti 2007.

    5.4.5.   Conclusioni in merito all'accordo di investimento GMR Endurvinnslan

    (232)

    Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che l'accordo di investimento GMR Endurvinnslan soddisfa la condizione dell'effetto di incentivazione contenuta negli orientamenti 2007 e che GMR Endurvinnslan era pertanto ammissibile a ricevere aiuti ai sensi del regime.

    (233)

    L'Autorità conclude inoltre che l'accordo di investimento GMR Endurvinnslan non è conforme alle condizioni contenute negli orientamenti 2007, in quanto non contiene riferimenti a costi di investimento ammissibili, né a intensità di aiuto e a massimali di aiuto. L'Autorità ritiene pertanto che gli aiuti concessi nel quadro dell'accordo di investimento GMR Endurvinnslan configurino aiuti di Stato incompatibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

    5.5.    Conclusioni

    (234)

    In considerazione di quanto precede, l'Autorità conclude che l'accordo di investimento Verne è stato stipulato nella sua interezza al di fuori delle disposizioni del regime come approvato dall'Autorità, configurando pertanto una misura ad hoc. Dalla valutazione emerge che le disposizioni dell'accordo di investimento Verne prevedono aiuti incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

    (235)

    Inoltre, benché i progetti Thorsil, Kísilfélagið e GMR Endurvinnslan soddisfino i requisiti dell'effetto di incentivazione ai fini dell'ammissibilità nel quadro del regime, i rispettivi accordi, valutati anch'essi come misure ad hoc, non sono conformi alle condizioni indicate negli orientamenti 2007, poiché non contengono riferimenti a costi di investimento ammissibili, né alle intensità di aiuto o a un massimale di aiuto a cui questi costi dovrebbero corrispondere. Gli accordi inoltre comprendono determinate disposizioni aggiuntive che prevedono la concessione di aiuti al di fuori del regime approvato. L'Autorità conclude pertanto che questi accordi configurano nella loro interezza aiuti di Stato incompatibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

    6.   OBBLIGHI PROCEDURALI

    (236)

    Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, «l'Autorità di vigilanza EFTA dev'essere informata in tempo utile per consentirle di presentare osservazioni, in merito a eventuali piani per la concessione o la modifica di aiuti. Lo Stato interessato non deve attuare le misure proposte finché il procedimento non si sia concluso con una decisione finale».

    (237)

    Le autorità islandesi non hanno notificato le modifiche apportate al regime dal regolamento supplementare, consentendo la concessione di aiuti a progetti sui quali i lavori erano cominciati prima dell'entrata in vigore del regime. Inoltre, le autorità islandesi non hanno notificato all'Autorità gli accordi di investimento Verne, Thorsil, Kísilfélagið e GMR Endurvinnslan, poiché ritenevano che rientrassero nel regime. Tuttavia, alla luce della conclusione dell'Autorità al considerando 235 che questi accordi di investimento nella loro interezza non rientrano nell'ambito di applicazione del regime come approvato, ne consegue che tali accordi avrebbero dovuto essere notificati all'Autorità per essere valutati come misure ad hoc.

    (238)

    Poiché gli emendamenti al regime comprendono aiuti di Stato separabili dal regime, e gli accordi di investimento Verne, Thorsil, Kísilfélagið e GMR Endurvinnslan comprendono aiuti di Stato che non rientrano nell'ambito di applicazione del regime approvato, in linea di principio erano soggetti ai requisiti della notifica individuale di cui agli orientamenti 2007.

    (239)

    L'Autorità conclude pertanto che le autorità islandesi non hanno rispettato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all'accordo SEE.

    7.   LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CERTEZZA DEL DIRITTO

    (240)

    I beneficiari di aiuti possono invocare i principi giuridici fondamentali del legittimo affidamento e della certezza del diritto per contestare un ordine di recupero di aiuti di Stato concessi illegalmente. Tuttavia, i principi si applicano soltanto in circostanze eccezionali e un'impresa di norma può fare legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura di notifica dell'aiuto all'Autorità (o alla Commissione europea) (75). Questo principio è stato confermato dalla Corte di giustizia: «In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l'esistenza di una circostanza eccezionale non può essere assunta nemmeno in considerazione del principio di certezza del diritto, poiché la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione […] il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell'aiuto, cosicché il principio di tutela del legittimo affidamento o quello della certezza del diritto non possono essere invocati» (76).

    (241)

    La Corte di giustizia ha dichiarato che in linea di principio è possibile invocare il legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, parte I, del protocollo 3 (77), osservando che un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (78).

    (242)

    Solo in circostanze eccezionali il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso perché non notificato può invocare il legittimo affidamento sulla natura regolare dell'aiuto per opporsi alla sua restituzione (79). La Corte di giustizia ha affermato che un soggetto può avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento qualora un'istituzione dell'Unione europea abbia fatto sorgere fondate aspettative (80).

    (243)

    Secondo le autorità islandesi, ad una riunione a Bruxelles il 27 maggio 2011 i funzionari dell'Autorità hanno dato il «via libera» alle autorità islandesi e a Verne per stipulare un accordo modificato, che avrebbe consentito a Verne di beneficiare del regime. Pur riconoscendo che questo tipo di dichiarazioni da parte dell'Autorità, o di singoli funzionari della stessa, non sono rivendicabili ai sensi della giurisprudenza dei giudici dell'UE, le autorità islandesi hanno chiesto che l'Autorità tenesse in debito conto quanto accaduto alla riunione sopra citata e concludesse di conseguenza che si fosse stabilita la compatibilità dell'accordo di investimento Verne con il regime.

    (244)

    L'Autorità concorda con le autorità islandesi che le dichiarazioni di un suo funzionario in occasione di una riunione informale non possono fungere da base per sostenere la compatibilità di un aiuto, né generare un legittimo affidamento nei beneficiari. La competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con l'accordo SEE spetta all'Autorità. Finché quest'ultima non ha adottato una decisione finale concernente una data misura, questa non s'intende autorizzata in quanto compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE. L'Autorità finora non ha preso alcuna decisione che approvi gli aiuti regionali a Verne.

    (245)

    Inoltre, l'Autorità respinge l'affermazione delle autorità islandesi secondo cui avrebbe dato il «via libera» a Verne per ricevere aiuti regionali nell'ambito del regime come approvato. Nella sua corrispondenza con le autorità islandesi, l'Autorità non ha mai indicato che il progetto Verne potesse essere ammissibile a ricevere aiuti regionali. Al contrario, dal 2010, durante le discussioni nella fase di pre-notificazione concernenti il progetto Verne, l'Autorità ha sempre espresso dubbi sul fatto che il requisito del test sull'effetto di incentivazione fosse rispettato. Con lettera datata 31 marzo 2010, l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che le autorità islandesi avessero dimostrato il reale effetto di incentivazione delle diverse concessioni in materia di imposte e tasse previste nell'accordo di investimento 2009. L'Autorità ha chiarito inoltre che le autorità islandesi non avevano presentato documentazione utile a dimostrare di avere emesso una lettera di intenti per la concessione dell'aiuto prima che cominciassero i lavori sul progetto, e che le informazioni trasmesse indicavano che i lavori relativi al progetto erano stati avviati qualche tempo prima che il beneficiario e le autorità islandesi avviassero i negoziati concernenti un accordo di investimento. Come rilevato sopra, al considerando 153, le autorità islandesi successivamente hanno ritirato l'accordo 2009 per poi concludere, il 27 settembre 2011, un altro accordo con Verne, nell'intento di far rientrare il progetto nel regime. L'accordo di investimento Verne non è stato notificato all'Autorità e di conseguenza non è stato autorizzato in quanto compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE.

    (246)

    L'Autorità non può quindi considerare validi nella fattispecie argomenti relativi alla certezza del diritto o al legittimo affidamento, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e dell'ampia applicabilità dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 107 TFUE.

    8.   RECUPERO

    (247)

    Gli aiuti concessi senza essere notificati all'Autorità configurano aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3. Secondo l'articolo 14 della parte II del protocollo 3, l'Autorità può decidere che un aiuto illegale, incompatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE, debba essere recuperato dai beneficiari, salvo che questo risulti contrario a un principio di legge generale, ai sensi dell'articolo 14 della parte II del protocollo 3. Le autorità islandesi e i beneficiari degli aiuti non hanno presentato argomentazioni che giustifichino uno scostamento da un principio di legge generale.

    (248)

    L'obbligo di uno Stato di abolire gli aiuti incompatibili è studiato allo scopo di ripristinare la situazione esistente in precedenza (81). Con la restituzione degli aiuti, i beneficiari rinunciano al vantaggio di cui avrebbero goduto sui concorrenti nel mercato e la situazione precedente alla concessione degli aiuti viene ripristinata per quanto possibile (82).

    (249)

    Il recupero degli aiuti di Stato concessi indebitamente dovrebbe comprendere interessi composti, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 e degli articoli 9 e 11 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (83).

    (250)

    Finora le autorità islandesi hanno fornito informazioni limitate sull'ammontare degli aiuti concessi ai sensi del regolamento supplementare e degli accordi di investimento. Inoltre, non hanno fornito informazioni sufficienti sulle date alle quali gli aiuti erano a disposizione dei beneficiari. Attualmente l'Autorità non è quindi nella posizione di stabilire gli importi effettivi da recuperare dai beneficiari.

    (251)

    Le autorità islandesi devono inviare all'Autorità un adeguato resoconto dei progressi compiuti nel recupero degli aiuti e sono tenute a specificare chiaramente le effettive misure prese ai fini del recupero immediato ed efficace. Inoltre, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le autorità islandesi sono tenute a inviare documenti a dimostrazione del fatto che è in corso il recupero degli aiuti illegali e incompatibili presso i beneficiari (ad esempio circolari, ordini di recupero emessi ecc.).

    9.   CONCLUSIONI

    (252)

    L'Autorità conclude che le autorità islandesi hanno attuato illegalmente gli aiuti concessi a norma del regolamento supplementare (e di conseguenza l'accordo di investimento Becromal), in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. Questi aiuti di Stato sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e devono essere recuperati nella misura dell'importo erogato.

    (253)

    L'Autorità conclude che le autorità islandesi hanno attuato illegalmente gli aiuti di Stato ad hoc concessi ai sensi dell'accordo di investimento Verne in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. Questi aiuti di Stato sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e devono essere recuperati nella misura dell'importo erogato.

    (254)

    Con riguardo agli accordi di investimento con Kísilfélagið, Thorsil e GMR Endurvinnslan, l'Autorità ritiene che, benché i tre progetti soddisfino i requisiti dell'effetto di incentivazione per l'ammissibilità ai sensi del regime, gli accordi non sono conformi alle condizioni indicate negli orientamenti 2007, poiché non contengono riferimenti a costi di investimento ammissibili, né a intensità di aiuto e massimali di aiuto, e configurano pertanto nuovi aiuti di Stato ad hoc incompatibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE e degli orientamenti 2007. Inoltre, questi accordi comprendono alcune disposizioni, segnatamente l'articolo 22.8 dell'accordo di investimento Kísilfélagið, l'articolo 15.3 dell'accordo di investimento Thorsil e l'articolo 22.7 dell'accordo di investimento GMR, che prevedono la concessione di aiuti al di fuori del regime approvato. Allo stesso modo, queste disposizioni prevedono aiuti incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), e degli orientamenti 2007. Eventuali aiuti ad hoc concessi sulla base di questi accordi devono essere recuperati nella misura dell'importo erogato.

    (255)

    Si rileva infine che le misure suggerite dalle autorità islandesi ai considerando 52 e 53 che precedono non sono tali da mettere l'Autorità nella posizione di escludere l'incompatibilità degli aiuti in questione nella fattispecie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il procedimento d'indagine formale concernente il regime islandese di incentivi agli investimenti, con gli emendamenti notificati dalle autorità islandesi, s'intende concluso.

    Il procedimento d'indagine formale concernente l'accordo di investimento Marmeti s'intende concluso.

    Articolo 2

    Il regolamento supplementare comporta aiuti di Stato incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dello stesso.

    Articolo 3

    L'accordo di investimento Becromal comporta aiuti di Stato incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dello stesso.

    Articolo 4

    L'accordo di investimento Verne comporta aiuti di Stato ad hoc che sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dello stesso.

    Articolo 5

    Gli accordi di investimento Kísilfélagið, Thorsil e GMR Endurvinnslan non sono conformi alle condizioni indicate nel regime come approvato dalla decisione n. 390/10/COL, poiché non contengono riferimenti a costi di investimento ammissibili, né a intensità di aiuto e massimali di aiuto.

    Gli accordi di investimento Kísilfélagið, Thorsil e GMR Endurvinnslan prevedono aiuti di Stato ad hoc che sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dello stesso.

    Articolo 6

    Le autorità islandesi sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui agli articoli 3, 4 e 5, messi illegalmente a loro disposizione.

    Gli aiuti da recuperare includono gli interessi composti, a decorrere dalla data nella quale sono stati messi a disposizione dei beneficiari, fino alla data dell'effettivo recupero.

    Articolo 7

    Il recupero degli aiuti deve essere immediato ed efficace, conformemente alle procedure del diritto nazionale.

    Le autorità islandesi devono garantire che il recupero degli aiuti avvenga entro quattro mesi dalla data della notifica della presente decisione.

    Le autorità islandesi devono annullare eventuali pagamenti dovuti in relazione agli aiuti di cui agli articoli da 3 a 5, con effetto dalla data della notifica della presente decisione.

    Articolo 8

    Le autorità islandesi provvederanno, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, a trasmettere le seguenti informazioni all'Autorità:

    a)

    l'importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) da recuperare presso i beneficiari;

    b)

    le date alle quali le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari;

    c)

    un resoconto dettagliato dei progressi compiuti e delle misure già prese per conformarsi alla presente decisione;

    d)

    i documenti a dimostrazione del fatto che è in corso il recupero degli aiuti illegali e incompatibili presso i beneficiari (ad esempio circolari, ordini di recupero emessi ecc.).

    Articolo 9

    L'Islanda è destinataria della presente decisione.

    Articolo 10

    Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

    Per l'Autorità di vigilanza EFTA

    Oda Helen SLETNES

    Presidente

    Helga JÓNSDÓTTIR

    Membro del Collegio


    (1)  Decisione dell'Autorità del 30 aprile 2013 di avviare il procedimento d'indagine formale in relazione al regime di incentivi agli investimenti e a determinati accordi di investimento (GU C 237 del 15.8.2013, pag. 4, e supplemento SEE n. 45 del 15.8.2013, pag. 1).

    (2)  Disponibile all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid/390-10-COL.pdf.

    (3)  Gli accordi di investimento sono di dominio pubblico, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, della legge n. 99/2010, e sono disponibili in inglese e islandese (a partire dal 4 marzo 2013) all'indirizzo: http://stjornartidindi.is/AdvertList.aspx?ID=7F3926F3-992D-4211-903D-D4F28F1DC87A&view=2&value=ddc9274e-1111-44ac-9d52-5ffa832684fc.

    (4)  Disponibile all'indirizzo www.eftasurv.int.

    (5)  Cfr. la sezione I.5 che segue.

    (6)  Cfr. i considerando 14 e 15.

    (7)  Traduzione dell'Autorità; il testo aggiunto dal regolamento supplementare è sottolineato:

    «Articolo 3 — Condizioni per la concessione degli aiuti:

    Nel valutare se concedere aiuti a nuovi progetti di investimento, a norma della legge n. 99/2010, occorre soddisfare i seguenti criteri cumulativi: […]

    c.

    il progetto di investimento previsto non è stato avviato prima della firma di un accordo ai sensi dell'articolo 20, o ai sensi di uno speciale accordo di investimento prima dell'entrata in vigore della legge, ed è dimostrato che la concessione dell'aiuto è un presupposto fondamentale per la realizzazione del progetto in Islanda».

    (8)  Traduzione dell'Autorità; il testo aggiunto dal regolamento supplementare è sottolineato:

    «Articolo 8 — Aiuti relativi a imposte e altri tributi:

    Gli aiuti regionali ai sensi della legge n. 99/2010 si possono concedere tramite la riduzione di imposte o altri prelievi pubblici relativi al progetto di investimento in questione.

    Una società istituita per scopi di investimento iniziale, che soddisfa i criteri cumulativi stabiliti nella legge n. 99/2010 e nel presente regolamento, gode delle seguenti deroghe fiscali:

    1.

    l'aliquota dell'imposta sui redditi della società non supera, per il periodo indicato nell'articolo 3, l'aliquota dell'imposta sui redditi in vigore al momento della stipulazione dell'accordo di investimento ai sensi dell'articolo 20, ovvero ai sensi di uno speciale accordo di investimento prima dell'entrata in vigore della legge».

    (9)  Traduzione dell'Autorità; il testo aggiunto dal regolamento supplementare è sottolineato:

    «Articolo 20 — Accordo sulla concessione di aiuti:

    Se un richiedente accetta l'offerta del ministro di concludere un accordo in materia di aiuti, quest'ultimo s'intende firmato tra il richiedente e il ministro per conto delle autorità nazionali, e se del caso delle autorità locali, sulla concessione di aiuti per un progetto di investimento.

    La durata di un accordo sulla concessione di aiuti ai sensi del paragrafo 1 non supera i 13 anni dalla data della firma, tenendo conto di uno speciale accordo di investimento che sia stato concluso in precedenza in merito al progetto. Gli aiuti concessi sulla base dell'articolo 9 della legge n. 99/2010 si applicano per 10 anni, calcolati dalla data in cui sorge il relativo debito d'imposta, ovvero nasce l'obbligo di versare i relativi oneri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della legge n. 99/2010, e comunque non supera i 13 anni dalla firma di un accordo sulla concessione di aiuti, tenendo conto di uno speciale accordo di investimento che sia stato concluso in precedenza in merito al progetto. Il valore netto attuale degli aiuti di Stato complessivi stimati da concedere nel corso della durata dell'accordo di investimento dev'essere stabilito nell'accordo. Un accordo di investimento stipulato sulla base della legge n. 99/2010 dev'essere pubblicato nella sezione B della Gazzetta ufficiale».

    (10)  Cfr. i considerando 42 — 46.

    (11)  Cfr. il considerando 50.

    (12)  Cfr. la sezione 4.2.1.

    (13)  Cfr. i considerando 59 — 70.

    (14)  Cfr. i considerando 72 — 83.

    (15)  Cfr. il considerando 85.

    (16)  Cfr. i considerando 160 — 163.

    (17)  Invest in Iceland è un ente governativo che fornisce informazioni agli investitori esteri sulle opportunità di investimento in Islanda e sul contesto imprenditoriale. Invest in Iceland raccoglie anche dati sull'ambiente imprenditoriale in Islanda, organizza visite in loco e incontri con potenziali investitori, sollecita il miglioramento delle condizioni per gli investitori esteri e influisce sull'organo legislativo. Detto ente è stato istituito con la legge n. 38/2010 sulla promozione dell'Islanda. Maggiori informazioni sono disponibili online all'indirizzo http://www.invest.is/.

    (18)  Cfr. articolo 22.5 dell'accordo di investimento Kísilfélagið, articolo 21.5 dell'accordo di investimento Thorsil, articolo 22.5 dell'accordo di investimento GMR Endurvinnslan e articolo 20.5 dell'accordo di investimento Marmeti.

    (19)  Disponibili all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-III----Criteria-for-an-In-depth-Assessment-of-Regional-Aid-to-Large-Investment-Projects.pdf.

    (20)  Causa T-162/06 Kronoply [2009] Racc. pag. II-1, punto 101.

    (21)  Cause riunite C-630/11 P — 633/11 P HGA Srl ECLI:EU:C:2013:387.

    (22)  Come si legge nell'osservazione di Becromal: «Quindi l'acquisto di terreni e/o la costruzione di un impianto non segna necessariamente l'inizio di una decisione di investimento. Un simile investimento può essere venduto facilmente in qualsiasi momento. L'ordinazione di attrezzature studiate appositamente per un tipo specifico di impianto tuttavia costituisce l'inizio dei lavori» (pag. 10).

    (23)  Per un'ulteriore descrizione del progetto Becromal cfr. la sezione II.4 che segue.

    (24)  Per un'ulteriore analisi dei prodotti contemplati dall'accordo SEE e della competenza dell'Autorità in materia di aiuti di Stato, cfr. la decisione n. 176/05/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA concernente presunti aiuti di Stato al settore della pesca, disponibile online all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=10276&1=1.

    (25)  Causa 248/84 Germania/Commissione [1987] Racc. pag. 4013, punto 17.

    (26)  Cfr. il punto 3 degli orientamenti dell'Autorità sulle misure di tassazione diretta delle imprese.

    (27)  La vendita e la locazione di terreni dello Stato al di sotto del valore di mercato era una delle misure di aiuto previste dal regime, cfr. la sezione I.2.5.2.6 e la sezione I.2.5.3 della decisione n. 390/10/COL.

    (28)  Cfr., in particolare, la causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke [2001] Racc. pag. I-8365, punto 38; la causa C-501/00 Spagna/Commissione [2004] Racc. pag. I -6717, punto 90; e la causa C-66/02 Italia/Commissione [2005] Racc. pag. I-10901, punto 77.

    (29)  Cfr. a tale proposito la causa C-387/92 Banco Exterior de España [1994] Racc. pag. I-877, punto 14; e la causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze e altri [2006] Racc. pag. I-289, punto 132.

    (30)  Cassa di Risparmio di Firenze, punto 140.

    (31)  Ibidem, punto 141.

    (32)  Cfr. http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2012/03/31/ny_verksmidja_opnud_i_byrjun_naesta_ars/.

    (33)  Cause riunite T-195/01 e T-207/01 governo di Gibilterra/Commissione [2002] Racc. pag. II-2309, punto 111.

    (34)  Disponibili all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

    (35)  Cfr. la causa T-189/03 ASM Brescia/Commissione [2009] Racc. pag.II-1831, punto 106 e la causa T-151/11 Telefónica de España e Telefónica Móviles España/Commissione [non ancora pubblicata], punto 64.

    (36)  Sezione I. 2.13.

    (37)  Sezione II.3.6.

    (38)  Il punto 30 afferma: «è importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto.»

    (39)  Cfr. i punti 93 — 95 della decisione di apertura.

    (40)  Causa C 8/2009 Fri-El Acerra Srl (Italia), punto 40. Cfr. anche la decisione 2011/110/UE della Commissione, del 15 settembre 2010, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra Srl [Caso C 8/09 (ex N 357/08)] (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 28) e la decisione dell'Autorità n. 418/10/COL di avviare il procedimento d'indagine formale per quanto riguarda l'aiuto regionale concernente la costruzione del centro dati Verne, sezione II.3.1.

    (41)  Cfr. la causa T-162/06 Kronoply [2009] Racc. pag.II-1, punto 81: «Come viene indicato al considerando 30 della Decisione, l'applicazione del criterio del punto 4.2 degli orientamenti mira a stabilire se esista un effetto incentivante, senza indebitamente ritardare l'investimento con un esame completo di tutti gli aspetti economici della decisione di investimento del beneficiario dell'aiuto, che potrebbe rivelarsi molto difficile e/o prendere molto tempo. Quest'ultima preoccupazione chiarisce che, secondo la Commissione, la semplice constatazione che sussiste un'anteriorità della domanda d'aiuto rispetto all'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento consente di presumere che esista un effetto incentivante».

    (42)  Idem, punto 80. «Occorre osservare che tale disposizione [terzo sottoparagrafo del punto 4.2 degli orientamenti 1998 in materia di aiuti a finalità regionale] si riferisce ad una circostanza di ordine cronologico e fa pertanto rinvio ad un esame ratione temporis, che è assolutamente idoneo alla valutazione relativa all'effetto incentivante. Quest'ultima deve infatti essere effettuata rispetto alla decisione di investire adottata dall'impresa di cui trattasi, decisione che segna l'inizio del processo dinamico necessariamente costituito da un investimento a fini di gestione aziendale del tipo di quello intrapreso dalla ricorrente».

    (43)  Cause riunite C-630/11 P — C-633/11 P HGA srl/Commissione ECLI:EU:C:2013:387.

    (44)  Cfr. la lettera di Becromal, datata 30 settembre 2013, pag. 10.

    (45)  HGA/Commissione, punti 106-107.

    (46)  Causa C-390/06 Nuova Agricast [2008] Racc. pag. I-2577, punto 69.

    (47)  Punto 6.

    (48)  Causa T-551/10 Fri-El Acerra/Commissione ECLI:EU:T:2013:430, punto 67.

    (49)  Cfr., ad esempio: http://www.loftorka.is/frettirloftorku/nr/74674/ e http://vikudagur.is/vikudagur/nordlenskar-frettir/2008/01/11/nytt-hus-fyrir-aflthynnuverksmidju-krossanesi.

    (50)  Cfr. http://www.capacent.is/frettir/nr/612.

    (51)  Cfr. ad esempio http://www.rafeyri.is/en/news/167-substation-for-becromal.

    (52)  Decisione n. 390/10/COL, sezione I.2.13.

    (53)  Causa T-394/08 Regione autonoma della Sardegna e altri/Commissione [2011] Racc. pag. II-6255, punto 226.

    (54)  Con la decisione n. 418/10/COL del 3 novembre 2010, l'Autorità ha aperto un procedimento d'indagine formale su un accordo di investimento, stipulato il 23 ottobre 2009 tra lo Stato e Verne Real Estate ehf. e Verne Holdings Ltd. su un progetto relativo a un centro dati a Reykjanesbær. La notifica in seguito è stata ritirata. Disponibile all'indirizzo http://www.eftasurv.int/media/decisions/418-10-COL.pdf. Cfr. anche i punti 131-139 della decisione di apertura.

    (55)  Questo accordo di investimento non è stato formalmente concluso e la sua entrata in vigore era soggetta all'autorizzazione del parlamento, all'approvazione del consiglio di amministrazione di Verne e alla decisione positiva dell'Autorità.

    (56)  Il preambolo di entrambi gli accordi recita come segue: «PREMESSO CHE gli Investitori e Verne hanno preso le necessarie misure preliminari per l'istituzione di un complesso per un centro dati in Islanda, comprensivo di quattro edifici singoli, alloggi, attrezzature elettriche, meccaniche e informatiche, nonché ulteriori edifici amministrativi e per l'assistenza elettrica che serviranno prevalentemente clienti non internazionali (in seguito denominato “Centro dati”)[…]».

    (57)  Punto 49.

    (58)  Nota a piè di pagina 47.

    (59)  Cfr. la lettera delle autorità islandesi, datata 8 luglio 2013, pag. 15.

    (60)  Ibid.

    (61)  Cfr. anche i punti 131-134 della decisione di apertura.

    (62)  Secondo le informazioni fornite dalle autorità islandesi i costi totali per i lavori di demolizione, ingegneria, progettazione, gestione del progetto ed altri lavori di preparazione del cantiere fino a ottobre 2008 ammontavano a 8,1 milioni di USD, cui si sono aggiunti altri 10 milioni di USD nel periodo fra novembre 2008 e dicembre 2009, comprese opere di costruzione e l'acquisto di attrezzature elettriche e meccaniche.

    (63)  Cfr. a questo proposito la decisione 2011/110/UE, considerando 79.

    (64)  Nello specifico, le autorità islandesi affermano che: (i) la spesa in conto capitale della Verne è scesa da 8,5 milioni di USD nel 2009 a 1,54 milioni di USD nel 2010; (ii) la società aveva dovuto effettuare dei licenziamenti per restare a galla; (iii) le fasi di investimento proposte nel progetto originale erano obsolete al dicembre 2009 e avrebbero richiesto consistenti ristrutturazioni; (iv) l'unico nuovo investitore esterno disponibile per la Verne dal 2009 era The Wellcome Trust, che non avrebbe investito nuovi capitali in progetto di centro dati in assenza di un chiaro impegno dello Stato islandese di fornire gli aiuti; e (v) gli investimenti in entrata non erano affidabili.

    (65)  Causa T-132/96 Sachsen-VW/Commissione [1999] Racc. pag.II-3663, punto 167.

    (66)  Causa T-394/08 Regione autonoma della Sardegna e altri/Commissione [2011] Racc. pag. II-6255, punto 226.

    (67)  Cfr. la decisione n. 390/10/COL, sezione II.3.3.

    (68)  Punti 28 e 33.

    (69)  Punti 33 e 39.

    (70)  Cfr. i punti 118-130.

    (71)  Sezioni N e O del preambolo.

    (72)  Come notato sopra, ai considerando 33 e 34.

    (73)  Sezione 4.3.5.

    (74)  Cfr. la sezione 4.3.6 della decisione di apertura.

    (75)  Causa C-5/89 Commissione/Germania [1990] Racc. pag. I-3437, punto 14; causa C-169/95 Commissione/Spagna, [1997] Racc. pag. I-135, punto 51; causa C-24/95 Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH, [1997] Racc. pag. I-1591, punto 25.

    (76)  Causa C-1/09 Centre d'Exportation du Livre Français (CELF), ministre de la Culture et de la Communication/Société Internationale de Diffusion et d'Édition [2010] Racc. pag. I-2099, punto 53. Cfr. anche causa C-91/01 Italia/Commissione [2004] Racc. pag. I-4355, punti 66 e 67.

    (77)  Causa C-5/89 Commissione/Germania [1990] Racc. pag. I-3437, punto 14, cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione [2004] Racc. pag. I-10609, punto 51.

    (78)  Causa C-5/89 Commissione/Germania [1990] Racc. pag. I-3437, punto 14, causa C-169/95 Spagna/Commissione [1997] Racc. pag. I-135, punto 51.

    (79)  Cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione [2004] Racc. pag. I-10609, punto 51.

    (80)  Causa T-290/97, Mehibas Dordstelaan/Commissione [2000] Racc. pag. II-15 e cause C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione [2006] Racc. pag. I-05479, punto 147.

    (81)  Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna/Commissione [1994] Racc. pag. I-04103, punto 75.

    (82)  Cfr. le cause riunite E-17/10 e E-6/11 Principato del Liechtenstein e VTM Fundmanagement/Autorità di vigilanza EFTA [2012] Relazione Corte EFTA, pag. 117, punti 141-142.

    (83)  Modificata dalla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 789/08/COL del 17 dicembre 2008, che modifica la decisione del Collegio n. 195/04/COL, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 27 della parte II del protocollo 3 all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti (GU L 340 del 22.12.2010, pag. 1, e supplemento SEE n. 72 del 22.12.2010, pag. 1).


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