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Document 32016R0141
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/141 of 30 November 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 639/2014 as regards certain provisions on the payment for young farmers and on voluntary coupled support and derogating from Article 53(6) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
Regolamento delegato (UE) 2016/141 della Commissione, del 30 novembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo e che deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2016/141 della Commissione, del 30 novembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo e che deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 28 del 4.2.2016, p. 2–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R2529
4.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2015
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo e che deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 11, l'articolo 52, paragrafo 9, e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie. |
(2) |
L'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) stabilisce a quali condizioni il pagamento per i giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche. In particolare, secondo la medesima disposizione, primo comma, lettera b), un giovane agricoltore deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, individualmente o insieme ad altri agricoltori. |
(3) |
È opportuno permettere agli Stati membri di decidere se tale controllo effettivo e duraturo possa essere esercitato dai giovani agricoltori insieme ad altri agricoltori o esclusivamente dai giovani agricoltori. In effetti, gli Stati membri sono i più qualificati a decidere se, ai fini dell'efficacia e della portata del regime, tenendo conto dei contesti nazionali e delle potenzialità di riduzione degli oneri amministrativi legati ai controlli, il pagamento a favore dei giovani agricoltori debba essere concesso alle persone giuridiche controllate da giovani agricoltori insieme ad altri agricoltori che non soddisfano le condizioni per essere considerati giovani agricoltori. Tale possibilità consente inoltre agli Stati membri di meglio allineare le disposizioni di accesso al sostegno per i giovani agricoltori ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché i motivi per consentire agli Stati membri di adottare tali decisioni sono strutturali, è opportuno prevedere che le decisioni siano adottate una volta sola. Dette decisioni dovrebbero essere adottate prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande per l'anno civile 2017. |
(4) |
Alla luce di tali considerazioni, gli Stati membri dovrebbero decidere, tenendo debitamente conto dei principi generali del diritto unionale, se richiedere il controllo esclusivo dei giovani agricoltori sulle persone giuridiche o sulle associazioni di persone fisiche che hanno già ricevuto il pagamento per i giovani agricoltori in passato laddove il controllo veniva esercitato insieme ad agricoltori che non erano giovani agricoltori. |
(5) |
È inoltre opportuno chiarire che tale controllo effettivo e duraturo va esercitato in ogni anno in cui la persona giuridica presenta domanda di pagamento nel quadro del regime per i giovani agricoltori. |
(6) |
A norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste nel capo stesso. Detto capo è integrato dal capo 5 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
(7) |
L'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 stabilisce disposizioni in relazione all'importo unitario del sostegno accoppiato. Ai fini di un migliore orientamento e, quindi, di un uso più efficace del sostegno accoppiato, è opportuno permettere di tener conto delle economie di scala e, di conseguenza, fissare importi unitari modulati nell'ambito di una singola misura. |
(8) |
Alla luce dell'introduzione degli importi unitari modulati nell'ambito di una singola misura, è opportuno modificare gli obblighi relativi alle informazioni che gli Stati membri devono comunicare conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
(9) |
A norma dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati. In considerazione di questo requisito, il punto 3, lettera i), dell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dispone che gli Stati membri debbano comunicare gli importi fissati per il finanziamento di ogni misura di sostegno accoppiato facoltativo. Ai fini di un uso efficace delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno accoppiato, è opportuno, tuttavia, permettere una certa flessibilità nell'impiego di tali importi per misura sotto forma di trasferimenti di fondi tra misure. |
(10) |
Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia ledere la conformità dell'aiuto ai requisiti del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i requisiti che dovrebbero rientrare nella «scatola blu» dell'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. In particolare, i trasferimenti di fondi tra misure non dovrebbero creare un incentivo a superare gli attuali livelli di produzione. Inoltre, tali trasferimenti non dovrebbero comportare l'annullamento delle misure di sostegno comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 67 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
(11) |
Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sul sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le decisioni di trasferire fondi tra misure di sostegno accoppiato facoltativo. La comunicazione deve comprendere anche la giustificazione che il trasferimento non crea un incentivo all'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e non annulla le decisioni comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
(12) |
L'articolo 54 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 mira a evitare l'accumulo di sostegno dovuto a diverse misure di sostegno accoppiato con un identico obiettivo. Per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che tale accumulo di sostegno non sussiste quando lo stesso agricoltore beneficia di diverse misure di sostegno accoppiato nello stesso settore o nella stessa regione se tali misure riguardano diversi tipi di agricoltura o determinati settori agricoli in quel settore o in quella regione. |
(13) |
A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, gli Stati membri definiscono le regioni di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in base a criteri oggettivi e non discriminatori. È opportuno includere i rispettivi obblighi di comunicazione nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
(14) |
In base all'esperienza acquisita con le comunicazioni trasmesse nell'agosto 2014 e al fine di semplificare le comunicazioni degli Stati membri, è opportuno eliminare l'obbligo di comunicazione di cui al punto 3, lettera d), dell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 concernente i criteri fissati per definire i settori e le produzioni interessati. |
(15) |
È necessario quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
(16) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto 2016 le decisioni adottate sul sostegno accoppiato facoltativo. Con l'introduzione della possibilità di fissare importi unitari modulati nell'ambito di una singola misura, è opportuno derogare a tale disposizione in modo da consentire, quando siano soddisfatte determinate condizioni, un riesame corrispondente delle decisioni relative alle misure che sono state comunicate entro il 1o agosto 2014 con effetto a decorrere dal 2016. |
(17) |
Poiché il presente regolamento riguarda le domande di aiuto relative all'anno civile 2016 e agli anni successivi, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2016, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 49 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 53, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente: «Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo unitario del sostegno di cui al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, per tener conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari o, se la misura è destinata a una regione o ad un intero settore, nella regione o nel settore interessato. L'articolo 67, paragrafo 1, del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di tali decisioni.»; |
3) |
è inserito l'articolo 53 bis seguente: «Articolo 53 bis Trasferimento di fondi tra misure 1. Fatti salvi i requisiti di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di usare gli importi comunicati a norma del punto 3, lettera i), dell'allegato I del presente regolamento allo scopo di finanziare una o varie altre misure di sostegno ai sensi del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per lo stesso anno di domanda. Il trasferimento di fondi tra misure di sostegno non può comportare l'annullamento di una misura di sostegno comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. 2. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è pari a o eccede il limite quantitativo comunicato a norma del punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, la misura di sostegno non può beneficiare di alcun trasferimento di fondi da altre misure di sostegno. 3. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è inferiore al limite quantitativo comunicato a norma del punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, il trasferimento di fondi non può comportare che l'importo unitario sia inferiore al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento comunicato a norma del punto 3, lettera i) del suddetto allegato e il limite quantitativo. 4. Se gli Stati membri concedono un sostegno accoppiato per le colture proteiche grazie alla possibilità prevista all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il trasferimento di fondi non può comportare che il sostegno disponibile per le colture proteiche sia inferiore al 2 % del massimale nazionale annuo quale stabilito nell'allegato II del suddetto regolamento. 5. La decisione di trasferire fondi tra le misure di sostegno è adottata anteriormente alla data del primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo. Tuttavia, per quanto riguarda i trasferimenti da e verso misure per le quali non è stato ancora effettuato alcun pagamento, tale decisione può essere adottata dopo tale data, ma non oltre:
6. L'autorità competente dello Stato membro che intende decidere di trasferire fondi tra le misure di sostegno informa gli agricoltori di un eventuale trasferimento prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande.»; |
4) |
all'articolo 54, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se il sostegno nell'ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un'altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che l'agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato all'obiettivo di cui all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nell'ambito di una sola misura per settore, regione, determinato tipo di agricoltura o determinato settore agricolo destinatario a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del suddetto regolamento.»; |
5) |
all'articolo 66 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 49, paragrafo 1 bis al più tardi 15 giorni dopo la data di adozione.»; |
6) |
all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 53 bis, paragrafo 1, entro il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo. Tuttavia, se tale pagamento è stato effettuato nel periodo compreso tra il 16 e il 31 ottobre, tale comunicazione è trasmessa entro il 1o dicembre. La comunicazione comprende:
|
7) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1307/2013
1. In deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di modificare, con effetto a decorrere dal 2016, le condizioni per la concessione del sostegno qualora tali condizioni siano interessate dall'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 modificato dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che la misura alla quale si applicano gli importi unitari modulati derivi da una misura singola o da diverse misure accorpate. Fatto salvo l'articolo 53 bis del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, le popolazioni interessate e, in particolare, l'importo fissato per il finanziamento di queste popolazioni, non subiscono modifiche. Tale decisione è adottata prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande per l'anno civile 2016.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali decisioni di modificare le condizioni per la concessione del sostegno al più tardi un mese dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri informano gli agricoltori di qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il punto 3 è così modificato:
1) |
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
la lettera d) è soppressa; |
3) |
è inserita la seguente lettera g bis):
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4) |
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
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