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Document 32016R0056

Regolamento (UE) 2016/56 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 13 del 20.1.2016, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/56/oj

20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/46


REGOLAMENTO (UE) 2016/56 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 18 aprile 2013 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso degli estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nei grassi da spalmare, ossia in alimenti rientranti nella categoria alimentare 02.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Secondo la domanda, l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) è necessario per mantenere la qualità e la stabilità dei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 % se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15 % p/p degli acidi grassi totali e/o se il contenuto di olio di pesce o di olio di alga è superiore al 2 % p/p degli acidi grassi totali, in quanto li protegge dal deterioramento provocato dall'ossidazione.

(5)

Il 7 marzo 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere (3) sull'uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare. In base ai margini di sicurezza determinati grazie ai NOAEL (4) ricavati da diversi studi, in cui i NOAEL erano in genere i livelli più elevati di dose di prova, e applicando stime prudenti di esposizione alimentare, si era giunti alla conclusione che l'uso degli estratti di rosmarino descritto nel parere scientifico, negli impieghi e ai livelli proposti, non destava timori per la sicurezza. Nel parere non era esaminato l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare.

(6)

Il 7 maggio 2015 l'Autorità ha emesso un parere (5) sull'estensione dell'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare. La valutazione ha tenuto conto del consumo di emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore all'80 %. L'Autorità ha concluso che l'estensione proposta dell'uso non modifica l'esposizione stimata all'additivo alimentare rispetto agli usi consentiti già approvati e che le conclusioni del parere del 7 marzo 2008 rimangono valide.

(7)

Per questa ragione è opportuno autorizzare l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 %, categoria alimentare 02.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal (2008) 721, 1-29.

(4)  NOAEL — No Observed Adverse Effect Level (dose priva di effetti avversi osservati): dose o concentrazione di una sostanza testata alla quale non si osservano effetti avversi.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(5): 4090.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide» è così modificata:

a)

dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 385 è inserita la seguente voce:

 

«E 392

Estratti di rosmarino

100

(41) (46)

Solo grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80 %»;

b)

dopo la nota (4) sono aggiunte le seguenti note:

 

 

«(41)

Espresso in base ai grassi

 

 

(46)

Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico».


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