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Documento 32015R1979

Regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

GU L 289 del 5.11.2015, p. 3—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico do documento Em vigor

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1979/oj

5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1979 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2015

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare dell'SPG.

(3)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 dispone che un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'SPG o condizioni più favorevoli non dovrebbe beneficiare dell'SPG.

(4)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1o gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti in relazione ai criteri di cui all'articolo 4. Tale articolo prevede inoltre che ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici sia dato tempo sufficiente per adattarsi correttamente ad un riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

(5)

Figi, Iraq, Isole Marshall e Tonga sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2013, 2014 e 2015. Di conseguenza tali paesi non hanno più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiari dell'SPG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dovrebbero essere rimossi dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regolamento che esclude un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. Nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto, Figi, Iraq, Isole Marshall, Tonga dovrebbero essere rimossi dall'allegato II con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(6)

I regimi di accesso preferenziale al mercato per i seguenti paesi sono entrati in vigore in date diverse nel corso del 2014: il 1o settembre 2014 per la Georgia, il 4 agosto 2014 per il Camerun e il 28 luglio 2014 per le Figi. Nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto, Georgia e Camerun dovrebbero altresì essere rimossi dall'allegato II con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017. Come spiegato al considerando 5 le isole Figi sarebbero già escluse dall'allegato II in virtù del loro status di paese a reddito medio-alto.

(7)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). Una condizione essenziale è che il paese sia beneficiario dell'SPG. L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(8)

Cessando di essere beneficiaria dell'SPG a decorrere dal 1o gennaio 2017, la Georgia cessa anche di essere beneficiaria dell'SPG+ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. La Georgia andrebbe pertanto rimossa anche dall'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(9)

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale per i paesi meno sviluppati [Tutto tranne le armi — Everything But Arms («EBA»)] se è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. L'elenco dei paesi beneficiari EBA figura nell'allegato IV di tale regolamento.

(10)

Il 1o gennaio 2014, le Nazioni Unite hanno rimosso Samoa dall'elenco dei paesi con uno status di paese meno sviluppato. Di conseguenza Samoa non ha più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e dovrebbe essere rimossa dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regolamento che esclude un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Samoa dovrebbe pertanto essere rimossa dall'allegato IV con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2019.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

(1)

Nell'allegato II, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

CM

Camerun

FJ

Figi

GE

Georgia

IQ

Iraq

MH

Isole Marshall

TO

Tonga

(2)

Nell'allegato III, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

GE

Georgia

(3)

Nell'allegato IV, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

WS

Samoa

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

I punti 1 e 2 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


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