Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1577

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1577 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata novella di Galatina (DOP)]

    GU L 246 del 23.9.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1577/oj

    23.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1577 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2015

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata novella di Galatina (DOP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Patata novella di Galatina» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Patata novella di Galatina» deve essere registrata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione «Patata novella di Galatina» (DOP) è registrata.

    La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Phil HOGAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU C 128 del 21.4.2015, pag. 11.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


    Top