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Document 32015R0949

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 della Commissione, del 19 giugno 2015, che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 156 del 20.6.2015, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/949/oj

    20.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 156/2


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE

    del 19 giugno 2015

    che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 23,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi autorizzati di ocratossina A e di aflatossine negli alimenti. Possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione solo gli alimenti che rispettano tale tenore massimo.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che siano periodicamente effettuati controlli ufficiali, in base a una valutazione dei rischi e con una frequenza appropriata al conseguimento degli obiettivi del regolamento, fra cui quello di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.

    (3)

    L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati controlli specifici pre-esportazione effettuati da un paese terzo su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso l'Unione europea al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti dell'Unione.

    (4)

    Tale approvazione può essere concessa a un paese terzo soltanto se un audit dell'Unione europea ha dimostrato che i mangimi o gli alimenti esportati verso la stessa soddisfano i requisiti dell'Unione o altri requisiti equivalenti e che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa dell'Unione.

    (5)

    Nell'aprile 2005 gli Stati Uniti d'America («gli Stati Uniti») hanno presentato alla Commissione una domanda per ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti degli Stati Uniti sulla contaminazione da aflatossine nelle arachidi destinate all'esportazione nell'Unione.

    (6)

    Dopo un audit effettuato dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV), l'approvazione dei controlli pre-esportazione intesi a garantire il rispetto dei tenori massimi di aflatossine stabiliti nel diritto dell'Unione è stata concessa con decisione 2008/47/CE della Commissione (3).

    (7)

    L'8 ottobre 2007 il Canada ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti del Canada sul tenore di ocratossina A nel frumento (tenero e duro) e nella farina di frumento destinati all'esportazione nell'Unione europea.

    (8)

    La Commissione ha valutato nel dettaglio le informazioni trasmesse dalla Canadian Grain Commission, l'autorità competente canadese sotto la cui responsabilità sono effettuati i controlli pre-esportazione, e ha ritenuto le garanzie fornite soddisfacenti al fine di accettare la domanda per l'approvazione dei controlli pre-esportazione sul frumento e su alcuni tipi di prodotti derivati riguardo alla presenza di ocratossina A. L'approvazione dei controlli pre-esportazione volti a garantire il rispetto dei tenori massimi di ocratossina A consentiti dalla normativa dell'Unione è stata pertanto concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione (4).

    (9)

    Il 21 novembre 2012 gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione una domanda per ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti degli Stati Uniti sulla contaminazione da aflatossine nelle mandorle destinate all'esportazione nell'Unione europea.

    (10)

    Dopo un audit effettuato dall'UAV della Commissione e dopo aver valutato nel dettaglio le informazioni supplementari presentate dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene le garanzie fornite soddisfacenti nonché sufficienti a giustificare l'approvazione dei controlli pre-esportazione. È perciò opportuno concedere l'approvazione di tali controlli pre-esportazionevolti a garantire il rispetto dei tenori massimi di aflatossine consentiti dalla normativa dell'Unione.

    (11)

    È opportuno che tutte le approvazioni dei controlli pre-esportazione effettuati da alcuni paesi terzi per quanto riguarda la presenza di micotossine negli alimenti vengano incluse in un unico regolamento, al fine di semplificare la normativa e garantire un approccio uniforme. Pertanto, la decisione 2008/47/CE e il regolamento (UE) n. 844/2011 andrebbero sostituiti e le norme contenute in tali atti andrebbero integrate nel presente regolamento di esecuzione. Tuttavia sono state introdotte alcune piccole modifiche per allineare le disposizioni riguardo alla frequenza dei controlli e per aggiornare le disposizioni al fine di rispecchiare eventuali modifiche dei codici NC.

    (12)

    Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri sono tenuti ad adeguare la frequenza dei controlli fisici sulle importazioni ai rischi associati ai diversi tipi di alimenti nonché a tener conto, fra l'altro, delle garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo d'origine degli alimenti in questione. I controlli pre-esportazione sistematicamente effettuati sotto la responsabilità dell'autorità competente del paese terzo in conformità all'approvazione dell'Unione e a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 offrono un livello di garanzia soddisfacente riguardo alla contaminazione da micotossine, consentendo pertanto agli Stati membri di diminuire la frequenza dei controlli fisici effettuati su tali merci

    (13)

    La bassa frequenza dei controlli stabilita nell'allegato del presente regolamento dovrebbe essere seguita dagli Stati membri che importano numerose partite dei prodotti alimentari interessati. Gli Stati membri che importano solo un numero limitato di partite dei prodotti alimentari interessati dovrebbero garantire una bassa frequenza dei controlli, senza dover rispettare la frequenza stabilita.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Approvazione dei controlli pre-esportazione

    1.   I controlli pre-esportazione effettuati in qualità di autorità competente dalla Canadian Grain Commission prima dell'esportazione nell'Unione per quanto riguarda l'ocratossina A nel frumento e nella farina di frumento elencati all'allegato I e prodotti nel territorio del Canada sono approvati.

    2.   Sono approvati i seguenti controlli pre-esportazione effettuati in qualità di autorità competente dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) prima dell'esportazione nell'Unione:

    a)

    controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine nelle arachidi elencate all'allegato I e prodotte sul territorio degli Stati Uniti;

    b)

    controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine nelle mandorle elencate all'allegato I e prodotte sul territorio degli Stati Uniti.

    Articolo 2

    Documenti di accompagnamento e identificazione delle partite

    1.   Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 è corredata di:

    a)

    una relazione indicante i risultati del campionamento e dell'analisi effettuati conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (5) o in base a norme equivalenti ed eseguiti da un laboratorio abilitato a tale scopo dall'autorità competente;

    b)

    un certificato, come da modello di cui all'allegato II, compilato, firmato e attestato da un rappresentante dell'autorità competente; la validità del certificato è di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

    2.   Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata da un codice riportato sulla relazione e sul certificato di cui al paragrafo 1. Ogni sacchetto singolo o altro tipo di imballaggio e ogni imballaggio costituito da più unità singole della partita è identificato dal medesimo codice.

    Articolo 3

    Frazionamento delle partite

    Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà corredata di una copia del certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), autenticato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino all'immissione in libera pratica.

    Articolo 4

    Controlli ufficiali

    Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, la frequenza dei controlli fisici effettuati dagli Stati membri sulle partite dei prodotti di cui all'articolo 1 e presentata in conformità all'articolo 2 è ridotta alla percentuale massima del numero di partite presentate stabilita all'allegato I.

    Articolo 5

    Abrogazione

    La decisione 2008/47/CE e il regolamento di attuazione (UE) n. 844/2011 sono abrogati.

    I riferimenti alla decisione e al regolamento di esecuzione abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

    (3)  Decisione 2008/47/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d'America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 12).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011, che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 4).

    (5)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).


    ALLEGATO I

    Prodotti di cui all'articolo 1 e frequenza dei controlli fisici di cui all'articolo 4:

    Alimento

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine

    Micotossina

    Frequenza dei controlli fisici (%) al momento dell'importazione

    Frumento

    1001

     

    Canada

    Ocratossina A

    < 1

    Farina di frumento

    1101 00

    Arachidi con guscio

    1202 41 00

     

    Stati Uniti d'America

    Aflatossine

    < 1

    Arachidi sgusciate

    1202 42 00

    Arachidi altrimenti preparate o conservate

    2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

    Mandorle con guscio

    0802 11

     

    Stati Uniti d'America

    Aflatossine

    < 1

    Mandorle sgusciate

    0802 12

    ALLEGATO II

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