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Document 32015R0787

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele

    GU L 125 del 21.5.2015, p. 15–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/787/oj

    21.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/787 DELLA COMMISSIONE

    del 19 maggio 2015

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

    dopo avere consultato gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 4 settembre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni nell'Unione di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC») e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele. La Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio («il regolamento di base») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 22 luglio 2014 da Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH («il denunciante»), l'unico produttore di acesulfame potassio (o «acesulfame K») nell'Unione. Il denunciante rappresenta pertanto la produzione totale di acesulfame K nell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

    1.2.   Parti interessate

    (3)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare.

    (4)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.3.   Produttori del paese di riferimento

    (5)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, il prodotto in esame risulta essere fabbricato solo nell'Unione e nella RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

    (6)

    La Commissione ha tuttavia contattato tutti i nove paesi terzi per i quali le statistiche di Eurostat indicano esportazioni nell'Unione di prodotti rientranti negli stessi codici NC del prodotto in esame. La Commissione ha chiesto la loro assistenza nell'individuare produttori e/o associazioni di produttori di acesulfame K. Nessuno dei paesi terzi contattati ha potuto individuare produttori di acesulfame K. Non è quindi stata identificata nessun'altra produzione oltre a quella dell'Unione e del paese interessato.

    1.4.   Campionamento

    (7)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

    a)   Campionamento degli importatori

    (8)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

    (9)

    In considerazione del numero ridotto delle riposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

    b)   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (10)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all'inchiesta.

    (11)

    Quattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Uno di questi produttori esportatori non ha registrato vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, pertanto non ha potuto essere oggetto di esame. Di conseguenza, le società che hanno collaborato sono state tre. Esse rappresentano la totalità delle importazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In considerazione del numero ridotto di parti interessate, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

    1.5.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (12)

    Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato i moduli di richiesta del TEM ai tre produttori esportatori che hanno collaborato nel paese interessato. Nessuno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha presentato una richiesta di concessione del TEM.

    1.6.   Risposte al questionario

    (13)

    La Commissione ha inviato questionari al produttore dell'Unione, ai tre produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato e a tutti gli importatori e gli utilizzatori indipendenti che hanno manifestato il proprio interesse all'inchiesta.

    (14)

    Hanno fatto pervenire risposte al questionario il produttore dell'Unione, i tre produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, tre importatori indipendenti e un utilizzatore.

    1.7.   Visite di verifica

    (15)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

    Produttore dell'Unione

    Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH, Francoforte, Germania;

    Importatori

    RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Germania,

    Brenntag Holding GmbH, Mülheim an der Ruhr, Germania,

    The Ingredient House Llc., Skillman, New Jersey, Stati Uniti;

    Utilizzatori

    The Wrigley Company Limited, Plymouth, Regno Unito;

    Produttori esportatori del paese interessato

    Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd., LAI'an County, RPC,

    Suzhou Hope Technology Co., Ltd., Zhangjiagang, RPC,

    Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd., Suzhou and Liyang, RPC.

    1.8.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (16)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (17)

    Il prodotto in esame è l'acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; N. CAS 55589-62-3) originario della RPC e l'acesulfame potassio originario della RPC contenuto in preparati e/o miscele comprendenti anche altri edulcoranti e/o acqua («prodotto oggetto dell'inchiesta») attualmente classificabile ai codici NC ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ed ex 3824 90 96 («prodotto in esame»). L'acesulfame potassio è anche comunemente noto come acesulfame K o Ace-K.

    (18)

    L'acesulfame K viene impiegato come edulcorante sintetico con un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.

    2.2.   Prodotto simile

    (19)

    L'acesulfame K prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'UE è risultato avere le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi impieghi di base dell'acesulfame K fabbricato nel paese interessato e venduto per l'esportazione nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (20)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di detto regolamento per i produttori esportatori della RPC che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento e ai quali è pertanto possibile riconoscere il TEM.

    (21)

    Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha tuttavia richiesto il TEM, come indicato anche nel considerando 12.

    3.2.   Valore normale

    (22)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale va determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo appropriato a economia di mercato («paese di riferimento») o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base ragionevole, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

    (23)

    In assenza di un paese di riferimento, come spiegato al considerando 6, il valore normale è stato basato sui prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. Sono state identificate le vendite effettuate dal produttore dell'Unione dei tipi di prodotto corrispondenti a quelli venduti sul mercato dell'Unione dai produttori cinesi che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta. Le vendite del produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono risultate rappresentative se espresse in percentuale del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame e per tipo di prodotto. Le vendite di detti tipi di prodotto effettuate dal produttore dell'Unione sono state remunerative. Il prezzo medio di tali vendite nell'Unione è stato utilizzato come valore normale.

    3.3.   Prezzo all'esportazione

    (24)

    I produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è quindi il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.4.   Confronto

    (25)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato a livello franco fabbrica.

    (26)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha rettificato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

    (27)

    In particolare, la Commissione ha applicato un adeguamento per considerare le differenze relative allo stadio commerciale, poiché si è constatato che l'unico produttore dell'Unione ha venduto soprattutto ad utilizzatori, mentre i produttori cinesi hanno venduto principalmente ad operatori commerciali. In secondo luogo, sulla base di diverse osservazioni pervenute è stato applicato un adeguamento per considerare la differenza di qualità e la percezione da parte del mercato di tale differenza tra l'acesulfame K della PRC e l'acesulfame K del produttore dell'Unione. Il valore normale è stato inoltre adeguato per tenere conto di alcune spese eccezionali per ricerca e sviluppo (R&S) e per la commercializzazione effettuate dal produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tali spese sono discusse in modo più dettagliato al considerando 67.

    3.5.   Margini di dumping

    (28)

    Per ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha confrontato la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto con la media ponderata del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (29)

    Alla luce di quanto precede, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

    97,8 %

    Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

    89,1 %

    Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

    37,4 %

    (30)

    Per tutti gli altri produttori esportatori del paese interessato, la Commissione ha fissato il margine di dumping sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni — quale risulta dalle statistiche delle importazioni di Eurostat — dal paese interessato verso l'Unione.

    (31)

    Il livello di collaborazione in questo caso è elevato poiché le esportazioni verso l'Unione effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato costituivano le esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello della società che tra quante hanno collaborato ha il più alto margine di dumping.

    (32)

    Il margine di dumping residuo provvisorio, espresso in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pertanto pari a 97,8 %.

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

    97,8 %

    Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

    89,1 %

    Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

    37,4 %

    Tutte le altre società

    97,8 %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Osservazione preliminare

    (33)

    L'analisi riguarda una sola società. Per ragioni di riservatezza la maggior parte degli indicatori sono pertanto presentati in forma indicizzata o in fasce numeriche.

    4.2.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

    (34)

    Il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta è stato fabbricato da un solo produttore dell'Unione che costituisce «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    4.3.   Consumo dell'Unione

    (35)

    La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione, delle statistiche sulle esportazioni della RPC e dei dati dei produttori esportatori cinesi. I dati di Eurostat non erano adatti a questo fine poiché il prodotto in esame viene importato con diversi codici NC, assieme a molti altri prodotti. In assenza di una produzione di acesulfame K nei paesi terzi, tutte le importazioni nell'Unione sono state effettuate dalla RPC.

    (36)

    Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo dell'Unione (in tonnellate)

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Consumo totale dell'Unione — Valore indicizzato

    100

    104

    110

    104

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione, dai produttori cinesi che hanno collaborato e da statistiche sulle esportazioni della RPC

    (37)

    Il consumo di acesulfame K nell'Unione è aumentato di circa 4 % durante il periodo in esame, secondo le informazioni ricevute a causa di un aumento della domanda di prodotti senza zucchero nell'Unione. Nell'ultimo anno del periodo in esame si è registrato un calo dei consumi dovuto a una maggiore concorrenza da parte di altri (nuovi) edulcoranti. Tale calo sembra comunque di natura temporanea e il fascicolo non contiene alcuna chiara indicazione che la domanda di acesulfame K diminuirà ulteriormente nei prossimi anni.

    4.4.   Importazioni dalla RPC

    4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

    (38)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni cinesi in base alle statistiche sulle esportazioni della RPC che sono state oggetto di un controllo incrociato con i dati forniti dai tre produttori esportatori della RPC che rappresentano il volume totale delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

    (39)

    Le importazioni nell'Unione e le quote di mercato della RPC hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Volume delle importazioni dalla RPC

    1 612

    1 816

    2 051

    1 831

    Quota di mercato delle importazioni dalla RPC — Valore indicizzato

    100

    108

    115

    110

    Fonte: dati forniti dai produttori cinesi che hanno collaborato e da statistiche sulle esportazioni della RPC

    (40)

    Il livello delle importazioni dalla RPC è aumentato del 14 % nel periodo in esame. Durante lo stesso periodo anche la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 10 % fino a raggiungere il 65 % – 80 % durante il periodo dell'inchiesta.

    4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi

    (41)

    La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni sulla base dei dati forniti dai produttori della RPC che hanno collaborato. La media ponderata del prezzo CIF in EUR per kg delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzi CIF all'importazione dalla RPC (EUR/kg)

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Media ponderata dei prezzi all'importazione

    5,71

    5,11

    4,30

    3,99

    Valore indicizzato

    100

    90

    75

    70

    Fonte: dati forniti dai produttori cinesi che hanno collaborato e da statistiche sulle esportazioni della RPC

    (42)

    I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono notevolmente diminuiti durante il periodo in esame, con un calo del 30 %.

    (43)

    La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

    a)

    la media ponderata dei prezzi di vendita dell'unico produttore dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione per i tipi di prodotto esportati nell'Unione da parte dei produttori esportatori cinesi, adeguati a livello franco fabbrica, con

    b)

    la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione.

    (44)

    La media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato praticati per operazioni allo stesso stadio commerciale, previa detrazione di sconti e riduzioni, nonché dopo gli adeguamenti al prezzo dell'industria dell'Unione per considerare la differenza a livello di qualità e la relativa percezione del mercato, le spese per R&S e per la commercializzazione per le stesse ragioni esposte al considerando 27. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha riscontrato un margine di undercutting medio ponderato compreso tra 18 % e 45 % per le importazioni dalla RPC verso il mercato dell'Unione.

    4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.5.1.   Osservazioni di carattere generale

    (45)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha incluso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Per determinare il pregiudizio la Commissione non ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici poiché l'unico produttore dell'Unione costituiva l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha valutato gli indicatori economici sulla base dei dati relativi all'unico produttore dell'Unione e i dati sono stati considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (46)

    Gli indicatori economici analizzati di seguito sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

    4.5.2.   Indicatori di pregiudizio

    4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (47)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Volume di produzione — Valore indicizzato

    100

    81

    70

    69

    Capacità produttiva — Valore indicizzato

    100

    100

    100

    100

    Utilizzo degli impianti — Valore indicizzato

    100

    81

    70

    69

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (48)

    Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è calato notevolmente, fino al 31 %. Di fatto, nel periodo in esame il produttore dell'Unione ha fermato con sempre maggior frequenza gli impianti di produzione al fine di tagliare i costi. Durante il periodo dell'inchiesta la fabbrica è stata ferma per un totale di quattro mesi per tale motivo.

    (49)

    La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta stabile durante il periodo in esame poiché molti costi sono fissi, indipendentemente dalla capacità. Di conseguenza l'utilizzo degli impianti è diminuito in linea con il volume di produzione.

    4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (50)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione e la sua quota di mercato hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Volume delle vendite sul mercato UE — Valore indicizzato

    100

    89

    82

    87

    Quota di mercato — Valore indicizzato

    100

    86

    74

    84

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (51)

    Durante il periodo in esame il volume delle vendite del produttore dell'Unione è calato globalmente del 13 %, anche se il consumo è aumentato nel corso di tale periodo. Questa tendenza negativa comprende un periodo di leggero recupero del volume tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta che ha potuto essere raggiunto solo attraverso contratti con prezzi di vendita che hanno ulteriormente compromesso la sostenibilità dell'industria dell'Unione.

    (52)

    Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata, del 16 %, nel periodo in esame, a causa sia di acquirenti che hanno cambiato fornitore sia di acquirenti con due fornitori, circostanza che ha accresciuto la quota di acquisti dalla RPC.

    4.5.2.3.   Crescita

    (53)

    È evidente che l'industria dell'Unione ha registrato un tasso di crescita negativo, tenendo conto del calo della quota di mercato sopra descritto e dell'aumento del consumo di cui al considerando 37.

    4.5.2.4.   Occupazione

    (54)

    L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Numero di dipendenti — Valore indicizzato

    100

    103

    82

    82

    Produzione in tonnellate per dipendente — Valore indicizzato

    100

    87

    100

    106

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (55)

    Dal 2011 alla fine del periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione ha ridotto il proprio personale di quasi un quinto a fronte del calo della produzione e in linea con gli arresti temporanei degli impianti. La produttività è aumentata leggermente, del 6 %, nello stesso periodo, in seguito alla riduzione del numero di dipendenti.

    4.5.2.5.   Costo del lavoro

    (56)

    Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha avuto l'andamento seguente nel periodo in esame:

    Tabella 7

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Costo medio del lavoro per dipendente — Valore indicizzato

    100

    103

    111

    115

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (57)

    Per l'industria dell'Unione il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 15 % durante il periodo in esame, poiché in seguito alla riduzione del personale (cfr. considerando 54) si sono rese necessarie indennità di licenziamento. Secondo le informazioni ricevute, nel settore chimico sono stati inoltre applicati nuovi tassi di retribuzione.

    4.5.2.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (58)

    Tutti i margini di dumping erano significativi (cfr. considerando 29). L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC.

    (59)

    Trattandosi della prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame, non erano disponibili dati per valutare gli effetti di possibili precedenti pratiche di dumping.

    4.5.2.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (60)

    La media ponderata dei prezzi unitari di vendita applicati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Prezzi di vendita nell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Prezzo di vendita medio nell'Unione — Valore indicizzato

    100

    94

    94

    88

    Costo unitario di produzione — Valore indicizzato

    100

    106

    117

    119

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (61)

    Il prezzo di vendita medio praticato dall'industria dell'Unione per il prodotto simile è calato del 12 % durante il periodo in esame, in parte a seguito della marcata tendenza negativa dei prezzi medi di importazione dalla RPC (cfr. considerando 42).

    (62)

    Il costo di produzione medio dell'industria dell'Unione è aumentato del 19 %. Questa situazione è principalmente imputabile alla maggiore incidenza dei costi fissi sul volume di produzione e delle vendite in via di diminuzione e a un aumento del prezzo delle materie prime.

    4.5.2.8.   Scorte

    (63)

    Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione nel periodo in esame ha avuto l'andamento seguente:

    Tabella 9

    Scorte

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Scorte finali — Valore indicizzato

    100

    98

    89

    94

    Scorte finali in percentuale della produzione — Valore indicizzato

    100

    121

    126

    135

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (64)

    Le scorte finali, sebbene siano diminuite nel periodo in esame per via degli arresti temporanei degli impianti di produzione al fine di tagliare i costi (cfr. considerando 48), in percentuale della produzione sono aumentate.

    4.5.2.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (65)

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

    Tabella 10

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti — Valore indicizzato

    100

    74

    48

    26

    Flusso di cassa — Valore indicizzato

    100

    85

    75

    78

    Investimenti — Valore indicizzato

    100

    51

    48

    34

    Utile sul capitale investito — Valore indicizzato

    100

    68

    44

    25

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (66)

    La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale sul fatturato delle vendite stesse. Nel calcolare la redditività la Commissione ha detratto dai costi dichiarati tutti i costi di R&S e i costi di commercializzazione considerati di carattere eccezionale, come indicato anche al considerando 27. Senza tale detrazione, l'industria dell'Unione sarebbe giunta a una situazione in perdita nel periodo dell'inchiesta. Parallelamente al calo della redditività sono diminuiti anche il flusso di cassa netto e gli investimenti nonché l'utile sul capitale investito.

    (67)

    L'industria dell'Unione ha sostenuto che i costi di R&S e i costi di commercializzazione erano normali costi correnti relativi al prodotto in esame. L'inchiesta ha tuttavia permesso di concludere che tali costi erano legati a un prodotto nuovo, anche se rientrante nella definizione del prodotto della presente inchiesta. Tali costi eccezionali ed elevati non si verificherebbero in un anno normale o rappresentativo per l'industria dell'Unione. Tali costi riguardano inoltre la R&S e la commercializzazione di un prodotto che non è stato venduto in quantità significative sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame.

    (68)

    Anche con l'esclusione dei costi di cui sopra la redditività del produttore dell'Unione è calata nettamente e costantemente nel corso del periodo in esame. La Commissione ha considerato pregiudizievoli il livello di redditività nel periodo dell'inchiesta e l'andamento della redditività a causa dell'evidente e considerevole calo sopra descritto.

    (69)

    Il forte calo della redditività è dovuto principalmente alla ripartizione dei costi fissi per tonnellata in costante aumento su volumi di produzione e di vendita in via di diminuzione. Si è inoltre verificata una netta diminuzione dei prezzi medi, che ha impedito all'industria dell'Unione di mantenere i propri livelli di profitto per cui la redditività è drasticamente calata. Come indicato nella tabella 10 gli altri indicatori di rendimento hanno seguito un andamento simile a quello del rendimento sul fatturato.

    (70)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Espresso in forma indicizzata, il flusso di cassa netto ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame, con un calo del 22 % in seguito al calo della redditività.

    (71)

    Gli investimenti dell'industria dell'Unione sono diminuiti in misura ancor più significativa. Il volume degli investimenti durante il periodo dell'inchiesta è risultato circa un terzo del volume degli investimenti nel 2011. Per quanto riguarda la redditività, gli investimenti nel nuovo prodotto non sono stati presi in considerazione per questo calcolo.

    (72)

    L'utile sul capitale investito esprime il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale valore è calato nettamente e costantemente tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta, diminuendo di circa 75 %.

    (73)

    Facendo parte di un grande gruppo internazionale, l'unico produttore dell'Unione ha indicato che finora la sua capacità di ottenere capitale non è stata compromessa dagli sviluppi sopra descritti. L'industria dell'Unione ha tuttavia chiarito nel corso della procedura che l'attuale situazione non è sostenibile.

    4.5.3.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (74)

    Sono stati registrati andamenti negativi nei seguenti indicatori economici: produzione, utilizzo degli impianti, quota di mercato, occupazione, volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione. Le scorte (come percentuale della produzione) sono aumentate, sebbene siano diminuite in termini assoluti. L'impatto di prezzi di vendita in continua diminuzione, unito a un calo generale dei volumi delle vendite, è stato sostanziale e ha comportato un calo notevole della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa.

    (75)

    Il fatto che il mercato dell'Unione sia dominato da grandi operatori nel settore alimentare e delle bevande e che tale attività sia condotta mediante contratti annuali significa che in questo settore l'industria dell'Unione è particolarmente sensibile al calo dei volumi e dei prezzi di vendita, anche se il calo riguarda un piccolo numero di clienti.

    (76)

    D'altro canto la produttività è migliorata. Tale andamento è stato tuttavia una conseguenza della riduzione del numero di dipendenti dovuta al calo della domanda e, conseguentemente, della produzione, che ha comportato la messa in esubero di alcuni lavoratori. In queste circostanze l'aumento della produttività non può quindi essere considerato un elemento positivo.

    (77)

    Anche il consumo dell'Unione è aumentato. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di beneficiare di tale aumento a causa del calo sia del volume delle vendite sia dei prezzi di vendita sopra descritto.

    (78)

    Una parte interessata ha messo in dubbio l'esistenza del pregiudizio, sostenendo che la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata normale. Tale parte ha affermato che l'industria dell'Unione ha perso la tutela brevettuale e successivamente la sua posizione dominante sul mercato. Ora dovrebbe pertanto accettare margini di profitto e volumi di vendita più ridotti.

    (79)

    Tale argomentazione è priva di fondamento. Il principale brevetto di fabbricazione è scaduto nel 2005 (due brevetti meno importanti sono scaduti prima e dopo tale data). Dopo la scadenza dei brevetti di fabbricazione nel 2005, e molto prima del periodo in esame, nuovi operatori sono entrati nel mercato, vale a dire i produttori esportatori cinesi, e da allora la loro presenza ha registrato un aumento graduale. Nel 2009, ben prima dell'inizio del periodo in esame, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha perso la sua posizione fino a quel momento dominante, passando al di sotto del 50 %. Nel 2011, all'inizio del periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione superava già di gran lunga la quota di mercato dell'industria dell'Unione. La scadenza della tutela brevettuale nel 2005 ha quindi realmente portato a un mercato con più di un operatore.

    (80)

    La situazione pregiudizievole è stata inoltre analizzata nel corso del periodo in esame, vale a dire dal 2011 al 2014 ossia sei anni dopo la scadenza del brevetto di fabbricazione. L'evoluzione della maggior parte degli indicatori di pregiudizio nell'arco di tale periodo (2011 — periodo dell'inchiesta) è stata estremamente negativa per l'industria dell'Unione. Nello specifico, essa ha perduto quote di mercato, diminuito i prezzi di vendita e subito un netto calo della redditività e degli altri indicatori finanziari sopra esaminati; la produttività è diminuita, si è reso necessario fermare la produzione al fine di ridurre i costi e, come spiegato al considerando 74, non è stato tratto nessun vantaggio dall'aumento del consumo. Tale situazione economica non può essere semplicemente spiegata dalla possibilità che hanno ottenuto nuovi operatori di entrare nel mercato, che è un effetto della scadenza della tutela brevettuale. In ogni caso non può essere considerata una situazione normale nel senso di sana e sostenibile. In primo luogo, il brevetto di fabbricazione è scaduto ben prima del periodo in esame e, di conseguenza, l'industria dell'Unione ha disposto di un tempo sufficiente per porre rimedio alla mancanza di protezione. In secondo luogo, sebbene la scadenza della tutela brevettuale possa essere caratterizzata da un certo calo nelle prestazioni, i livelli degli indicatori di pregiudizio nel periodo dell'inchiesta sono notevolmente bassi per un'industria sostenibile e sana. Nonostante la perdita della tutela brevettuale, l'industria dell'Unione ha inoltre mantenuto una situazione economica e finanziaria sana fino al 2011.

    (81)

    Su tale base l'argomentazione che l'industria dell'Unione non subirebbe un pregiudizio deve essere respinta. La scadenza della tutela brevettuale è tuttavia ulteriormente analizzata come fattore che ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    (82)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (83)

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha altresì verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto recare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha operato in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni stesse. Tali fattori sono: a) i risultati dell'industria dell'Unione sui mercati di esportazione; b) la perdita della tutela brevettuale; e c) la strategia aziendale dell'industria dell'Unione.

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (84)

    Il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame ha coinciso con l'incremento delle importazioni a prezzi di dumping originarie della RPC. Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni sono aumentati del 14 % e i loro prezzi sono scesi del 30 %. Questo ha comportato un aumento del 10 % della quota di mercato degli esportatori cinesi. Nel contempo l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato, i suoi prezzi di vendita hanno iniziato a scendere e anche i volumi delle vendite hanno registrato un andamento negativo.

    (85)

    In particolare, i considerevoli margini di undercutting compresi tra il 18 e il 45 % sono ulteriori indicatori che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione.

    (86)

    Il calo dei volumi delle vendite ha ridotto la capacità dell'industria dell'Unione di assorbire i costi fissi. Le importazioni a basso prezzo dal paese in esame hanno impedito all'industria dell'Unione di mantenere i propri livelli di profitto e di conseguenza la redditività è calata drasticamente (cfr. tabella 10).

    (87)

    L'industria dell'Unione e altre parti interessate hanno sostenuto che i due maggiori produttori esportatori cinesi sono stati coinvolti in una «guerra dei prezzi» durante il periodo in esame e che vi è stato un tentativo di acquisizione. All'inizio del 2015, poco dopo il periodo dell'inchiesta, uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, Suzhou Hope Technology Co., Ltd, ha in effetti presentato istanza di tutela fallimentare a norma del diritto cinese. La riduzione sistematica e continuativa dei prezzi dei due maggiori esportatori cinesi ha comportato in realtà prezzi di vendita a livelli insostenibili. Tali prezzi erano fortemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e hanno portato anche al peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione, vale a dire in termini di produzione, utilizzo degli impianti, quota di mercato, occupazione, volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione.

    (88)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con l'aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping in continua diminuzione e che tali importazioni sono state determinanti nel causare il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. I prezzi di vendita dei produttori esportatori sono diminuiti del 30 % durante il periodo dell'inchiesta. Continuando a ridurre il prezzo unitario di vendita durante il periodo in esame, i produttori del paese interessato sono riusciti ad aumentare la propria quota di mercato. Data la coincidenza temporale chiaramente stabilita tra il livello delle importazioni oggetto di dumping a prezzi in costante diminuzione, da un lato, e il calo del volume delle vendite, unito alla depressione dei prezzi, dell'industria dell'Unione, dall'altro, si conclude che le importazioni oggetto di dumping sono state all'origine della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (89)

    Durante il periodo in esame il volume e il prezzo medio delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Esportazioni dell'industria dell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta

    Volume delle esportazioni

    Valore indicizzato

    100

    87

    75

    72

    Prezzo medio

    Valore indicizzato

    100

    112

    108

    98

    Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

    (90)

    L'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione è stato analogo a quello delle sue vendite sul mercato dell'Unione in termini di volume, benché i prezzi espressi in euro siano stati mantenuti a livelli più alti. Questa differenza di andamento dei prezzi può essere in parte attribuita all'andamento del tasso di cambio tra euro e dollaro USA nel periodo in esame. La Commissione conclude pertanto che, sebbene anche l'andamento delle esportazioni sia stato negativo, esso non spiega il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

    5.2.2.   Perdita della tutela brevettuale

    (91)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione può essere spiegato dalla perdita della tutela brevettuale relativa alle attività connesse all'acesulfame K da parte dell'unico produttore dell'Unione. Tale argomentazione è priva di fondamento. Come spiegato al considerando 79, in particolare dopo la scadenza del brevetto di fabbricazione nel 2005 nel mercato sono entrati nuovi operatori, vale a dire i produttori esportatori cinesi, e da allora la loro presenza ha registrato un aumento graduale. Nel 2009, ben prima dell'inizio del periodo in esame, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha perso la sua posizione dominante consentita dalla tutela brevettuale, passando al di sotto del 50 %. Nel 2011, all'inizio del periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione superava di gran lunga la quota di mercato dell'industria dell'Unione. La scadenza della tutela brevettuale ha quindi realmente portato a un mercato con più di un operatore.

    (92)

    L'inchiesta ha tuttavia consentito di stabilire l'esistenza di un notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione. Alla luce dell'accertamento del pregiudizio, si ritiene che l'industria dell'Unione abbia mantenuto una situazione economica e finanziaria sana fino al 2011, che ha iniziato a peggiorare in seguito, vale a dire sei anni dopo la scadenza del brevetto di fabbricazione o dopo un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire all'industria dell'Unione di prendere misure. È pertanto priva di fondamento l'argomentazione secondo cui la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata perché erano presenti più operatori sul mercato. La situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata invece a causa delle strategie di definizione dei prezzi utilizzate dai nuovi operatori, che hanno portato a un aumento del volume delle importazioni a prezzi insostenibilmente bassi e a un sostanziale undercutting dei prezzi.

    (93)

    In questa fase la Commissione conclude pertanto che la perdita della tutela brevettuale non ha contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.3.   Strategia aziendale

    5.2.3.1.   Strategia di definizione dei prezzi dell'industria dell'Unione

    (94)

    Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alla sua decisione di mantenere la sua posizione di fabbricante di prodotti di alta qualità sul mercato dell'Unione. L'inchiesta ha concluso invece che tale strategia ha garantito la sopravvivenza dell'industria dell'Unione. Cercare di competere solo sul prezzo avrebbe portato alla chiusura dell'azienda produttrice di acesulfame K poiché i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano scesi a livelli insostenibili. Il livello insostenibile dei prezzi all'importazione è inoltre corroborato dal fatto che il secondo maggiore produttore esportatore, per il quale l'acesulfame K rappresenta una parte preponderante del suo fatturato complessivo, ha presentato istanza di tutela fallimentare a norma del diritto cinese all'inizio del 2015.

    5.2.3.2.   Costi significativi per R&S e commercializzazione sostenuti dall'industria dell'Unione

    (95)

    Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alle spese relative a un nuovo prodotto nel corso del periodo in esame. Va osservato che tali spese riguardavano la R&S e la commercializzazione di un nuovo prodotto contenente acesulfame K. Come illustrato al considerando 66, i costi di tale innovazione non sono tuttavia stati presi in considerazione nell'analisi del pregiudizio, pertanto l'accertamento del notevole pregiudizio non ha potuto essere inficiato da tali spese.

    (96)

    Si conclude pertanto che la strategia commerciale adottata dall'industria dell'Unione non ha contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (97)

    Il pregiudizio accertato nel corso della presente inchiesta è evidente e presente nella maggior parte degli indicatori, come descritto sopra. Il pregiudizio è evidente per quanto riguarda sia il volume (in particolare quota di mercato, produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite sul mercato dell'Unione e occupazione), sia i prezzi (prezzi di vendita medi), nonché per quanto riguarda gli indicatori di rendimento (redditività, utile sul capitale investito, investimenti e flusso di cassa). Esiste una chiara correlazione temporale tra l'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo e l'andamento negativo della situazione economica dell'industria dell'Unione. Se gli indicatori relativi al volume sono più evidenti, vi è una chiara correlazione tra il rapido peggioramento delle vendite e dei volumi di produzione e il conseguente peggioramento degli indicatori finanziari.

    (98)

    La Commissione ha operato una netta distinzione tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall'altro. La Commissione non ha individuato altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio.

    (99)

    La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e che nessun altro fattore ha potuto spezzare il nesso di causalità.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (100)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse ritenere contrario all'interesse dell'Unione prendere misure in questo caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (101)

    L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo nel corso del periodo in esame, in particolare il volume di produzione, il volume delle vendite, i prezzi di vendita, l'occupazione, la quota di mercato e la redditività. È stato riscontrato un andamento negativo anche per altri indicatori relativi ai risultati finanziari, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.

    (102)

    Si prevede che, a seguito dell'imposizione di misure, i prezzi all'importazione aumenteranno e l'industria dell'Unione potrà riprendersi in parte dalla forte pressione sui prezzi attualmente esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. In assenza di misure è molto probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. Sono molto verosimili perdite ulteriori in termini di volume delle vendite e quota di mercato, in quanto continuerà la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping e l'industria dell'Unione sarà costretta a ridurre ulteriormente i propri livelli dei prezzi. D'altro canto, non vi sono motivi per stabilire che la pressione dei prezzi cambierebbe in assenza di misure anziché seguire l'andamento osservato nel periodo in esame. Non è escluso che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione possa essere costretta a medio termine a cessare del tutto la produzione di acesulfame K, con la conseguente perdita di posti di lavoro nell'Unione. Ciò renderebbe inoltre il mercato dell'Unione completamente dipendente dalle importazioni dalla RPC.

    (103)

    La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che l'imposizione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    6.2.   Interesse degli importatori indipendenti

    (104)

    Su 25 importatori contattati soltanto tre hanno risposto al questionario. Le loro società rappresentano circa il 13 % delle importazioni totali di acesulfame K originarie della RPC. Tali società sono state oggetto di verifiche in loco.

    (105)

    Le importazioni di acesulfame K dalla RPC hanno rappresentato meno del 10 % del fatturato totale di tali importatori nel periodo dell'inchiesta (per due di essi, anche meno dell'1 %).

    (106)

    I tre importatori che hanno collaborato hanno affermato che i dazi avrebbero un impatto negativo sulle loro attività poiché comporterebbero inevitabilmente prezzi più elevati. Un importatore ha sottolineato l'importanza del duplice approvvigionamento per i suoi clienti.

    (107)

    Un altro importatore ha sostenuto che l'acesulfame K non è facilmente sostituibile nei prodotti che lo contengono, già presenti sul mercato. Verrebbero elaborati nuovi prodotti con altri edulcoranti diversi dal prodotto in esame.

    (108)

    La Commissione ha accertato che le misure potrebbero effettivamente avere effetti negativi sugli importatori, ma in misura molto limitata. L'acesulfame K costituisce solo una piccola parte dell'attività degli importatori, che hanno un portafoglio di prodotti piuttosto ampio. Poiché le misure consentirebbero solo di ristabilire una concorrenza equa sul mercato dell'Unione, si ritiene inoltre che le misure antidumping non impedirebbero agli importatori di vendere il prodotto in esame nell'Unione.

    (109)

    Nella stessa ottica, poiché sia gli importatori sia gli utilizzatori finali hanno sottolineato la necessità di due fonti di approvvigionamento, le misure molto verosimilmente aumenterebbero la possibilità del duplice approvvigionamento, anziché ostacolarla. Ciò è dovuto al fatto che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione verrebbe con ogni probabilità eliminata dal mercato.

    (110)

    Sulla base delle informazioni disponibili, è quindi evidente che l'istituzione di misure avrebbe un impatto molto limitato o nullo sugli importatori, e che tale impatto sarebbe chiaramente compensato dai vantaggi che le misure potrebbero portare all'industria dell'Unione.

    6.3.   Interesse degli utilizzatori

    (111)

    La Commissione ha contattato circa 80 utilizzatori di acesulfame K all'apertura dell'inchiesta. Un solo utilizzatore ha risposto al questionario. I principali utilizzatori fanno parte del segmento dei prodotti senza zucchero o a ridotto tenore di zucchero del settore dei prodotti alimentari e delle bevande. Le altre vendite di acesulfame K sono utilizzate dal settore farmaceutico per rendere più gradevoli i medicinali.

    (112)

    Per l'utilizzatore che ha collaborato, sebbene l'acesulfame K sia impiegato nella maggior parte dei suoi prodotti, gli acquisti di acesulfame K sono molto ridotti rispetto alla produzione complessiva e alle spese di vendita.

    (113)

    L'utilizzatore che ha collaborato ha sostenuto che il prodotto in esame è un elemento fondamentale di una parte considerevole dei suoi prodotti finiti che è estremamente difficile da sostituire senza ripercussioni negative sui suoi standard di qualità e sulla competitività.

    (114)

    Altri tre utilizzatori, che rappresentano sia grandi produttori multinazionali di prodotti alimentari e bevande sia aziende farmaceutiche specializzate di dimensioni più piccole, non hanno compilato il questionario ma hanno tramesso le proprie osservazioni per iscritto. Tali utilizzatori hanno sostenuto che, fatta salva la determinazione del dumping, è opportuno che l'industria dell'Unione sia mantenuta come concorrente valido e fonte affidabile di approvvigionamento di alta qualità.

    (115)

    L'inchiesta ha riscontrato che, in termini di costi, l'acesulfame K riveste un'importanza molto ridotta nei prodotti finiti. Come ha sostenuto l'utilizzatore che ha collaborato, l'impiego dell'acesulfame K è tuttavia essenziale per i prodotti già presenti sul mercato. Con altri edulcoranti si potrebbero sviluppare nuovi prodotti, ma sarebbe rischioso e oneroso cambiare la formulazione di prodotti già esistenti. L'accesso degli utilizzatori a fonti alternative di acesulfame K è quindi molto importante.

    (116)

    Tale argomentazione è stata avanzata anche dai tre utilizzatori che hanno trasmesso osservazioni. Essi hanno sottolineato che non desideravano dipendere esclusivamente da acesulfame K di origine cinese con un rischio di prezzi monopolistici data la possibilità di concentrazione del settore nella RPC.

    (117)

    Come indicato al considerando 108, le misure antidumping proposte si prefiggono di ripristinare condizioni di concorrenza eque che dovrebbero consentire sia al produttore dell'Unione e sia ai produttori cinesi di restare sul mercato come concorrenti validi. L'esigenza degli utilizzatori di un duplice approvvigionamento sarebbe pertanto soddisfatta meglio con l'istituzione di misure che senza le stesse.

    6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (118)

    L'istituzione di misure antidumping dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di restare sul mercato e di migliorare così la propria situazione. Vi è un rischio elevato che in caso di mancata istituzione delle misure l'industria dell'Unione dovrebbe considerare a medio termine la cessazione delle attività connesse all'acesulfame K, con un'inevitabile perdita di posti di lavoro. Si verrebbe così a creare una situazione di monopolio dei produttori esportatori cinesi, il cui numero probabilmente è anche destinato a diminuire. Mentre l'impatto sugli importatori sarebbe probabilmente trascurabile, ciò risulterebbe dannoso per gli utilizzatori finali di acesulfame K, alcuni dei quali hanno sottolineato l'importanza di mantenere una fonte di approvvigionamento all'interno dell'Unione.

    (119)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell'inchiesta, non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di acesulfame K originario della RPC.

    7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (120)

    Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

    7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

    (121)

    Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Le misure dovrebbero essere istituite a un livello sufficiente a ripristinare condizioni di concorrenza equa tra l'industria dell'Unione e i produttori esportatori della RPC.

    (122)

    Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione un utile al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping.

    (123)

    A tale fine, i prezzi dell'industria dell'Unione fissati per il calcolo dell'undercutting dei prezzi ai considerando 43 e 44 sono stati ritenuti non pregiudizievoli e utilizzati nei calcoli dei margini di pregiudizio. Le particolari circostanze del caso specifico hanno mostrato che, poiché la necessaria esclusione delle spese eccezionali e non ricorrenti per R&S e commercializzazione ha portato a un utile effettivo sulle vendite del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta, il livello di eliminazione del pregiudizio dovrebbe essere raggiunto con tale prezzo effettivo.

    (124)

    La Commissione ha pertanto stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo CIF medio ponderato di importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, accertato per calcolare l'undercutting dei prezzi, con il prezzo medio ponderato franco fabbrica adeguato del prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, analogamente accertato per calcolare l'undercutting dei prezzi. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

    7.2.   Misure provvisorie

    (125)

    È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acesulfame potassio originario della RPC, nonché di acesulfame potassio originario della RPC contenuto in determinati preparati e/o miscele in conformità alla norma del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo del dazio dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

    (126)

    Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Dazio antidumping provvisorio

    Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

    97,8 %

    87,7 %

    87,7 %

    Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

    89,1 %

    76,6 %

    76,6 %

    Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

    37,4 %

    23,1 %

    23,1 %

    Tutte le altre società

    97,8 %

    87,7 %

    87,7 %

    (127)

    Poiché il dazio antidumping dovrebbe applicarsi anche ai preparati e/o miscele contenenti acesulfame K, è tuttavia più appropriato ai fini dell'applicazione del dazio da parte delle autorità doganali dell'Unione, esprimere il dazio come importo fisso in EUR per kg netto e applicare tale valore all'acesulfame K puro importato, o alla percentuale di acesulfame K contenuta nel preparato e/o nella miscela.

    (128)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate sulla base dei risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

    (129)

    Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (3) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (130)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (131)

    Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    8.   DISPOSIZIONI FINALI

    (132)

    Ai fini di una corretta amministrazione, le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e/o chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro una precisa scadenza.

    (133)

    Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; N. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele attualmente classificabile ai codici NC ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ed ex 3824 90 96.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

    Società

    Aliquota del dazio provvisorio — euro/kg netto

    Codice addizionale TARIC

    Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

    3,19

    C046

    Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

    3,15

    C047

    Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

    1,23

    C048

    Tutte le altre società

    3,19

    C999

    Tutte le società che dichiarano preparati e/o miscele non contenenti acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese

    0

    C045

    3.   Il dazio antidumping sull'acesulfame potassio contenuto in preparati e/o miscele si applica in proporzione al tenore totale, in peso, di acesulfame potassio nei preparati e/o nelle miscele.

    4.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    5.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    6.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica, nel caso in cui l'acesulfame potassio sia originario di un paese diverso dal paese di origine dei preparati e/o delle miscele in cui è contenuto, l'importatore presenta una dichiarazione d'origine rilasciata dal produttore finale dei preparati e/o delle miscele in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato II.

    Articolo 3

    1.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

    a)

    chiedere la divulgazione dei principali fatti e delle considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

    b)

    presentare osservazioni scritte alla Commissione; nonché

    c)

    chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    2.   Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 297 del 4.9.2014, pag. 2.

    (3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170/ Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


    ALLEGATO I

    La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve essere rilasciata con le seguenti indicazioni:

    1)

    nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

    2)

    la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che l'acesulfame potassio (acesulfame K) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e indicato nella presente fattura è stato prodotto da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

    3)

    data e firma del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.


    ALLEGATO II

    Dichiarazione d'origine

    Venditore [inserire il nome e l'indirizzo completi del venditore dei preparati e/o delle miscele contenenti acesulfame potassio]

    Numero e data della fattura commerciale:

    Imballaggio n.

    Descrizione del preparato e/o della miscela contenente acesulfame potassio

    Quantità in kg di acesulfame potassio contenuto nel prodotto

    Paese di origine dell'acesulfame potassio

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Produttore: [inserire il nome e l'indirizzo completi del produttore finale dei preparati e/o delle miscele contenenti acesulfame potassio se il produttore non è identico al venditore]

    Il produttore di tali merci dichiara:

    che l'origine dichiarata nella colonna 4 per le merci descritte nella colonna 2 della presente dichiarazione è stata determinata in conformità alle disposizioni degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1),

    di essere disposto a cooperare pienamente con la Commissione dell'Unione europea o le autorità doganali dello Stato membro d'importazione all'atto della verifica dell'esattezza della presente dichiarazione.

    Data

     

    (Firma)

     

    (Timbro della società del produttore firmatario)

    (Nome e funzione del firmatario autorizzato)

     

     

     


    (1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


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