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Document 22015D0673

    Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673]

    GU L 110 del 29.4.2015, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/673/oj

    29.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/40


    DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

    del 16 dicembre 2014

    relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673]

    Il CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 436, paragrafo 3, e l'articolo 438, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

    (2)

    A norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

    (3)

    A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

    (4)

    A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

    (5)

    Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

    Per il Consiglio di associazione

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.


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