This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22015D0673
Decision No 3/2014 of the EU-Republic of Moldova Association Council of 16 December 2014 on the delegation of certain powers by the Association Council to the Association Committee in Trade configuration [2015/673]
Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673]
Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673]
GU L 110 del 29.4.2015, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/40 |
DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del 16 dicembre 2014
relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/673]
Il CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 436, paragrafo 3, e l'articolo 438, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 464 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
(2) |
A norma dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. |
(4) |
A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. |
(5) |
Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.