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Document 32015D0669

Decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2596]

C/2015/2596

GU L 110 del 29.4.2015, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/669/oj

29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/24


DECISIONE (UE) 2015/669 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 2596]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2007/421/CE della Commissione (2), entro il 1o luglio di ogni anno il direttore generale per l'Energia e i trasporti pubblica, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio (3).

(2)

La direttiva 94/57/CE è stata rifusa in due diversi atti comunitari, vale a dire la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (CE) n. 391/2009. Tale regolamento contiene disposizioni concernenti la redazione e l'aggiornamento dell'elenco degli organismi riconosciuti.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 391/2009, la Commissione redige e tiene regolarmente aggiornato un elenco di tutti gli organismi riconosciuti ai sensi di tale articolo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(4)

La decisione 2007/421/CE è divenuta obsoleta ed è pertanto opportuno abrogarla. Nel contempo dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/421/CE è abrogata.

Articolo 2

Entro il 31 agosto 2015 il direttore generale per la Mobilità e i trasporti pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco di tutti gli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009, che all'occorrenza sarà aggiornato in modo da tener conto dei cambiamenti apportati ai soggetti giuridici inclusi in detto elenco.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/421/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, recante abrogazione della decisione 96/587/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 18).

(3)  Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

(4)  Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).


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