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Document 32015R0389
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/389 of 5 March 2015 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/389 della Commissione, del 5 marzo 2015 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/389 della Commissione, del 5 marzo 2015 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 65 del 10.3.2015, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/389 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento. |
(2) |
Al fine di determinare il tenore di olio nei prodotti delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 della nomenclatura combinata, la lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata stabilisce un metodo conforme alla norma elaborata dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO 2908). |
(3) |
Nel 2006 l'Organizzazione internazionale per la normazione ha ritirato la norma ISO 2908, che non è stata sostituita. Il Comitato europeo di normazione non ha inoltre elaborato nessuna norma EN che stabilisce un metodo equivalente alla norma ISO 2908. I laboratori doganali dovrebbero quindi avere la facoltà di applicare liberamente i metodi di lavoro opportuni da essi privilegiati intesi a determinare il tenore di olio dei prodotti delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 della nomenclatura combinata. |
(4) |
È inoltre opportuno indicare chiaramente alla lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata che il tenore di olio deve essere determinato come percentuale in peso. |
(5) |
Di conseguenza è opportuno modificare la lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata sopprimendo il riferimento alla norma internazionale ritirata e chiarendo l'unità di misura in cui va espresso il tenore di olio. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la lettera a) della nota complementare 4 è sostituita dalla seguente:
«a) |
un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.