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Document 32015R0389

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/389 della Commissione, del 5 marzo 2015 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 65 del 10.3.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/389/oj

10.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/389 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)

Al fine di determinare il tenore di olio nei prodotti delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 della nomenclatura combinata, la lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata stabilisce un metodo conforme alla norma elaborata dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO 2908).

(3)

Nel 2006 l'Organizzazione internazionale per la normazione ha ritirato la norma ISO 2908, che non è stata sostituita. Il Comitato europeo di normazione non ha inoltre elaborato nessuna norma EN che stabilisce un metodo equivalente alla norma ISO 2908. I laboratori doganali dovrebbero quindi avere la facoltà di applicare liberamente i metodi di lavoro opportuni da essi privilegiati intesi a determinare il tenore di olio dei prodotti delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 della nomenclatura combinata.

(4)

È inoltre opportuno indicare chiaramente alla lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata che il tenore di olio deve essere determinato come percentuale in peso.

(5)

Di conseguenza è opportuno modificare la lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata sopprimendo il riferimento alla norma internazionale ritirata e chiarendo l'unità di misura in cui va espresso il tenore di olio.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la lettera a) della nota complementare 4 è sostituita dalla seguente:

«a)

un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


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