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Document 32015R0386
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/386 of 5 March 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/386 della Commissione, del 5 marzo 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/386 della Commissione, del 5 marzo 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 65 del 10.3.2015, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/386 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Uno skateboard con quattro ruote, avente dimensioni di circa 80 × 27 × 17 cm, un peso di 10 kg e una capacità massima di carico di 65 kg. L'articolo è munito di un motore elettrico alimentato da due batterie ricaricabili da 24 V. L'articolo presenta le seguenti caratteristiche:
Lo skateboard è venduto con un telecomando portatile. Lo skateboard è azionato da un motore elettrico controllato dalla persona che lo usa per mezzo del telecomando. Durante l'uso la velocità può essere regolata azionando una leva posta sul telecomando. |
9506 99 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9506, 9506 99 e 9506 99 90. Anche se l'articolo è azionato da un motore elettrico, possiede le caratteristiche di un articolo sportivo per il tempo libero piuttosto che quelle di un veicolo a motore in quanto, a causa dell'assenza di freni e di sistema sterzante, è necessario uno sforzo fisico per azionare lo skateboard, analogamente a quanto avviene per avviare uno skateboard non motorizzato. Di conseguenza è esclusa la classificazione alla voce 8703 come autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone. Considerata la velocità raggiungibile massima di 32 km/h, l'articolo non è considerato un giocattolo a ruote destinato ai bambini (cfr. anche le note esplicative della NC per la sottovoce 9503 00 10). È pertanto esclusa la classificazione come giocattolo a ruote della voce 9503. Tenuto conto delle caratteristiche e della progettazione, l'articolo è destinato a essere usato come articolo sportivo per il tempo libero (skateboard). Esso va pertanto classificato nel codice NC 9506 99 90 come oggetto e attrezzo per altri sport o giochi all'aperto. |