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Document 32015R0386

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/386 della Commissione, del 5 marzo 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 65 del 10.3.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/386/oj

10.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/386 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Uno skateboard con quattro ruote, avente dimensioni di circa 80 × 27 × 17 cm, un peso di 10 kg e una capacità massima di carico di 65 kg. L'articolo è munito di un motore elettrico alimentato da due batterie ricaricabili da 24 V.

L'articolo presenta le seguenti caratteristiche:

le ruote sono in poliuretano e hanno un diametro di 85 mm,

solo le due ruote posteriori sono azionate da una cinghia,

la superficie dell'articolo è rivestita di uno strato antiscivolo,

il motore elettrico è montato sotto l'articolo,

la velocità varia fra 10 e 32 km/h, non vi sono freni né sistema sterzante.

Lo skateboard è venduto con un telecomando portatile.

Lo skateboard è azionato da un motore elettrico controllato dalla persona che lo usa per mezzo del telecomando.

Durante l'uso la velocità può essere regolata azionando una leva posta sul telecomando.

9506 99 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9506, 9506 99 e 9506 99 90.

Anche se l'articolo è azionato da un motore elettrico, possiede le caratteristiche di un articolo sportivo per il tempo libero piuttosto che quelle di un veicolo a motore in quanto, a causa dell'assenza di freni e di sistema sterzante, è necessario uno sforzo fisico per azionare lo skateboard, analogamente a quanto avviene per avviare uno skateboard non motorizzato. Di conseguenza è esclusa la classificazione alla voce 8703 come autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone.

Considerata la velocità raggiungibile massima di 32 km/h, l'articolo non è considerato un giocattolo a ruote destinato ai bambini (cfr. anche le note esplicative della NC per la sottovoce 9503 00 10). È pertanto esclusa la classificazione come giocattolo a ruote della voce 9503.

Tenuto conto delle caratteristiche e della progettazione, l'articolo è destinato a essere usato come articolo sportivo per il tempo libero (skateboard). Esso va pertanto classificato nel codice NC 9506 99 90 come oggetto e attrezzo per altri sport o giochi all'aperto.


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