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Document 32015D0384

Decisione (UE) 2015/384 del Consiglio, del 2 marzo 2015 , relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

GU L 65 del 10.3.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/384/oj

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10.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


DECISIONE (UE) 2015/384 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione e la Repubblica del Senegal hanno negoziato un accordo di di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») della durata di cinque anni, tacitamente rinnovabile, e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), di durata quinquennale, che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.

(2)

L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 20 novembre 2014 in conformità della decisione 2014/733/UE (1) e si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

(3)

È opportuno approvare l'accordo e il protocollo.

(4)

L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell'Unione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste rispettivamente all'articolo 16 dell'accordo e all'articolo 13 del protocollo.

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

La presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 304 del 23.10.2014, pag. 1.

(2)  L'accordo e il protocollo sono stati pubblicati nella GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla loro firma.


ALLEGATO

Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1.

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Senegal e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare le modifiche apportate al protocollo riguardo alle questioni seguenti:

a)

revisione delle possibilità di pesca e fissazione di nuove possibilità di pesca conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo e agli articoli 6 e 7 del protocollo;

b)

decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo e all'articolo 4 del protocollo;

c)

condizioni (comprese le specifiche tecniche e modalità) dell'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo e all'allegato del protocollo.

2.

Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3.

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si prendono le necessarie disposizioni affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento che illustri gli elementi specifici della posizione proposta, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.


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