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Document 32015D0344

Decisione (UE) 2015/344 del Consiglio, del 17 febbraio 2015 , relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

GU L 60 del 4.3.2015, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/344/oj

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4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/37


DECISIONE (UE) 2015/344 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2015

relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2003/96/CE (1), il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (2) («accordo»).

(2)

L'articolo 12, lettera b), dell'accordo prevede che il medesimo accordo, concluso per un periodo iniziale avente termine il 31 dicembre 2002, possa essere rinnovato di comune accordo tra le parti per ulteriori periodi di cinque anni.

(3)

Sulla base della decisione 2011/182/UE del Consiglio (3), l'accordo è stato rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni con effetto retroattivo a decorrere dall'8 novembre 2009, con scadenza il 7 novembre 2014.

(4)

Le parti dell'accordo considerano che un rapido rinnovo dell'accordo sarebbe nel loro interesse reciproco.

(5)

Il contenuto dell'accordo rinnovato dovrebbe essere identico al contenuto dell'accordo.

(6)

È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina per un ulteriore periodo di cinque anni.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate, a nome dell'Unione e conformemente all'articolo 12, lettera a), dell'accordo, a notificare all'Ucraina che l'Unione ha completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo rinnovato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Decisione 2003/96/CE del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31).

(2)  Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32).

(3)  Decisione 2011/182/UE del Consiglio, del 9 marzo 2011, relativa al rinnovo dell'accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (GU L 79 del 25.3.2011, pag. 3).


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