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Document 32015R0342
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/342 of 2 March 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza following outbreaks in the States of Idaho and California Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 60 del 4.3.2015, p. 31–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
4.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/342 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Esso dispone che tali prodotti possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati esenti dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti ivi contemplati, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Questa regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento di esecuzione (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/234 (4), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati dell'Oregon e di Washington. |
(4) |
Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (5) prevede il riconoscimento reciproco rapido delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»). |
(5) |
Il 20 gennaio 2015 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N2 in un allevamento avicolo nello Stato dell'Idaho e il 23 gennaio 2015 la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 nello Stato della California. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione e provenienti dai suddetti Stati e da una parte dello Stato dell'Oregon, sottoposti a restrizioni veterinarie in relazione ai nuovi focolai. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contenere l'HPAI e limitarne la diffusione. |
(6) |
In seguito alla comparsa di tali focolai negli Stati dell'Idaho e della California, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è appropriato estendere il divieto di introduzione nell'Unione di alcuni prodotti al fine di coprire quelle parti degli Stati dell'Idaho, della California e dell'Oregon che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai. La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015).
(5) Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti d'America è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (7) |
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Modelli |
Garanzie supplementari |
Data di chiusura (1) |
Data di apertura (2) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«US — Stati Uniti |
US-0 |
L'intero paese |
SPF |
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EP, E |
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S4 |
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US-1 |
Superficie degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA |
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N |
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A |
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S3, ST1» |
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WGM |
VIII |
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POU, RAT |
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N |
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US-2 |
Superficie degli Stati Uniti corrispondente a: |
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Stato di Washington |
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
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POU, RAT |
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N P2 |
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||||
Stato dell'Oregon: Douglas County |
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
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POU, RAT |
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N P2 |
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||||
Stato dell'Oregon: Malheur County |
WGM |
VIII |
P2 |
20.1.2015 |
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POU, RAT |
|
N P2 |
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||||
Stato dell'Idaho: Canyon County Payette County |
WGM |
VIII |
P2 |
20.1.2015 |
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POU, RAT |
|
N P2 |
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||||
Stato della California: Stanislaus County Tuolumne County |
WGM |
VIII |
P2 |
23.1.2015 |
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POU, RAT |
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N P2 |
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