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Document 32015R0210

    Regolamento (UE) 2015/210 della Commissione, del 10 febbraio 2015 , recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

    GU L 35 del 11.2.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/210/oj

    11.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 35/16


    REGOLAMENTO (UE) 2015/210 DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2015

    recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Una bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola viene tradizionalmente prodotta in Spagna ed è ampiamente conosciuta dai consumatori spagnoli come «Pacharán». Poiché non esiste una categoria di bevanda spiritosa corrispondente al «Pacharán» e al fine di trasmettere informazioni chiare ai consumatori non spagnoli e tener conto dell'evoluzione economica e del mercato, è opportuno inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una nuova categoria denominata «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán». Per garantire la tutela dei consumatori e degli interessi economici dei produttori, la nuova categoria dovrebbe includere specifiche tecniche basate sulla valutazione di parametri di produzione e di qualità esistenti utilizzati sul mercato dell'Unione.

    (2)

    Tenuto conto della rinomanza del «Pacharán», che i consumatori collegano spontaneamente alla Spagna come riconosciuto in passato, il termine «Pacharán» può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «Pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole» e unitamente all'indicazione del paese di produzione.

    (3)

    L'indicazione geografica «Pacharán navarro» registrata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sotto «Altre bevande spiritose» dev'essere trasferita alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» dello stesso allegato.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 sono così modificati:

    1)

    L'allegato II, dopo il punto 37 Sloe gin, è inserito il punto 37 bis seguente:

    «37 bis

    “Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán

    La bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán è una bevanda spiritosa:

    a)

    avente un gusto predominante di prugnole e ottenuta dalla macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola, con l'aggiunta di estratti naturali di anice e/o distillati di anice;

    b)

    avente un titolo alcolometrico minimo di 25 % vol.;

    c)

    per la cui produzione è stato utilizzato un quantitativo minimo di 125 grammi di prugnole per litro di prodotto finale;

    d)

    avente tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 80-250 grammi per litro di prodotto finito;

    e)

    le cui caratteristiche organolettiche e il cui colore e gusto sono conferiti esclusivamente dal frutto impiegato e dall'anice.

    Il termine “Pacharán” può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine “Pacharán” può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita “Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole”, a condizione di essere accompagnato dalla menzione: “prodotta in…”, seguita dal nome dello Stato membro o paese terzo di produzione.»

    2)

    L'allegato III è così modificato:

    a)

    Alla categoria di prodotto «Altre bevande spiritose» sono soppresse le diciture seguenti:

     

    «Pacharán navarro

    Spagna

     

    Pacharán

    Spagna»

    b)

    Dopo la categoria di prodotto 34 è inserita la dicitura seguente:

    «37 bis

    Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán

    Pacharán navarro

    Spagna»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Le bevande spiritose che corrispondono alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» non etichettate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 possono continuare ad essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.


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