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Document 32014R1384

Regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , sul trattamento tariffario delle merci originarie dell’Ecuador

GU L 372 del 30.12.2014, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1384/oj

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 372/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1384/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

sul trattamento tariffario delle merci originarie dell’Ecuador

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 329 dell'accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (2) («accordo»), firmato il 26 giugno 2012, prevede la possibile adesione all’accordo di altri paesi membri della Comunità andina.

(2)

A seguito della richiesta presentata dall’Ecuador di riavviare i negoziati con l’Unione per diventare parte dell’accordo, i negoziati tra l’Unione e l’Ecuador sono stati condotti nel 2014. In esito a tali negoziati, il 12 dicembre 2014 è stato siglato dall’Ecuador un protocollo di adesione all'accordo («protocollo di adesione»).

(3)

A seguito della siglatura del protocollo di adesione, si rende necessario un accordo reciproco provvisorio per l'istituzione di una zona di libero scambio con l’Ecuador al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi. Di conseguenza, a decorrere dal 1o gennaio 2015, i dazi doganali applicati alla data della siglatura del protocollo di adesione non dovrebbero subire aumenti né dovrebbero essere applicati nuovi dazi doganali alle merci originarie dell’Ecuador.

(4)

Il presente regolamento prevede pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il mantenimento del livello delle aliquote del dazio applicabili alle merci originarie dell’Ecuador al 12 dicembre 2014.

(5)

Il trattamento tariffario previsto in forza del presente regolamento non pregiudica le misure adottate a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 260/2009 (3), (CE) n. 597/2009 (4) o (CE) n. 1225/2009 (5).

(6)

Come condizione per l'applicazione del trattamento tariffario previsto in forza del presente regolamento, l’Ecuador dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni dall’Unione, o dall’aumentare i livelli esistenti dei dazi o degli oneri o dall’introdurre altre restrizioni a decorrere dal 12 dicembre 2014.

(7)

Per garantire che l’Ecuador mantenga il suo impegno a rispettare le convenzioni internazionali fondamentali sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela ambientale e sul buon governo, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere subordinata all'attuazione continua ed efficace di dette convenzioni da parte dell’Ecuador.

(8)

Al fine di prevenire rischi di frode, il diritto a beneficiare del trattamento tariffario previsto in forza del presente regolamento dovrebbe essere subordinato all’osservanza da parte dell’Ecuador delle pertinenti norme relative all'origine delle merci e delle procedure ad esse correlate.

(9)

È necessario disporre l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per tutte le merci originarie dell'Ecuador che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, previa indagine da parte della Commissione.

(10)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, il trattamento tariffario ivi previsto in caso di mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

È opportuno che il presente regolamento si applichi fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore o la data di applicazione provvisoria del protocollo di adesione e non oltre il 31 dicembre 2016,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «trattamento tariffario»: i dazi doganali e il trattamento applicati alle merci originarie dell'Ecuador come stabilito dall'articolo 2;

b)   «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi specificati nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

c)   «merci originarie dell'Ecuador»: i prodotti conformi alle prescrizioni relative all'origine di cui al titolo II, capitolo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8) e, in funzione del trattamento tariffario richiesto a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, del titolo IV, capitolo 1, o del titolo IV, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).

Articolo 2

Trattamento tariffario

1.   I dazi doganali applicati alle merci originarie dell’Ecuador al 12 dicembre 2014 non subiscono aumenti e a dette merci non sono applicati nuovi dazi doganali introdotti dopo tale data.

2.   Il trattamento tariffario previsto al paragrafo 1 si applica fatte salve le eventuali misure adottate a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009, (CE) n. 597/2009 o (CE) n. 1225/2009.

Articolo 3

Condizioni per il diritto al trattamento tariffario

Il diritto a beneficiare del trattamento tariffario definito all'articolo 2 è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

l’Ecuador rispettale norme relative all'origine di cui all'articolo 1, lettera c), e le procedure a esse correlate, comprese, se del caso, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa efficace applicabili al 12 dicembre 2014;

b)

l’Ecuador si astiene dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni dall’Unione o dall'aumentare i livelli esistenti dei dazi o degli oneri o dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dal 12 dicembre 2014;

c)

l’Ecuador mantiene la ratifica e garantisce l’attuazione effettiva dei patti, delle convenzioni e dei protocolli elencati neall'allegato e accetta senza riserve delle prescrizioni in materia di comunicazione, monitoraggio e revisione a intervalli regolari della relativa attuazione conformemente alle disposizioni dei patti, delle convenzioni e dei protocolli ratificati;

d)

l’Ecuador collabora con la Commissione e mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto, da parte dell’Ecuador, delle prescrizioni di cui alla lettera c);

e)

l’Ecuador si impegna costantemente a firmare e ratificare il protocollo di adesione.

Articolo 4

Sospensione temporanea

Qualora constati l'esistenza di prove sufficienti della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di sospendere temporaneamente il trattamento tariffario per quanto riguarda tutte o alcune merci originarie dell’Ecuador. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

Qualora una merce originaria dell’Ecuador sia importata in volumi e/o a prezzi che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per tale merce seguendo le norme procedurali stabilite dal regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), mutatis mutandis.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   Ai fini dell'attuazione dell’articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Entrata in vigore, applicazione e cessazione degli effetti

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento cessa di produrre effetti sei mesi dopo che il protocollo di adesione è entrato in vigore o è diventato provvisoriamente applicabile o il 31 dicembre 2016, a seconda di quale data tra queste cada per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora il presente regolamento cessi di applicarsi prima del 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2014.

(2)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

(3)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

PATTI, CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA C)

CONVENZIONI FONDAMENTALI ONU/OIL SUI DIRITTI DELL'UOMO E DEL LAVORO

1.

Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)

2.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965)

3.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)

4.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)

5.

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)

6.

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)

7.

Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

8.

Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, n. 29 (1930)

9.

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

10.

Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

11.

Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

12.

Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

13.

Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, n. 111 (1958)

14.

Convenzione concernente l'età minima di ammissione al lavoro, n. 138 (1973)

15.

Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999)

CONVENZIONI RELATIVE AI PRINCIPI AMBIENTALI E DI BUON GOVERNO

16.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973)

17.

Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987)

18.

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989)

19.

Convenzione sulla diversità biologica (1992)

20.

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)

21.

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (2000)

22.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001)

23.

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1998)

24.

Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

25.

Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26.

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (1988)

27.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004)


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