Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0732

2014/732/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 ottobre 2014 , recante modifica della decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Bulgaria, Estonia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo e Slovacchia [notificata con il numero C(2014) 7516] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 302 del 22.10.2014, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/732/oj

22.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/58


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

recante modifica della decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Bulgaria, Estonia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo e Slovacchia

[notificata con il numero C(2014) 7516]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/732/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni (nel seguito denominati «paesi o regioni») vanno classificati in funzione della loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(2)

L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) elenca i paesi o le regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.

(3)

L'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella categorizzazione di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE. L'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. 20 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina, adottata dall'OIE nel maggio 2013.

(4)

Nel maggio 2014 l'OIE ha adottato la risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (3). Oltre agli Stati membri già presenti nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE, tale risoluzione ha riconosciuto la Bulgaria, l'Estonia, la Croazia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Portogallo, la Romania e la Slovacchia quali paesi con un rischio trascurabile di BSE.

(5)

Nel giugno 2014, a seguito di una relazione presentata dal delegato rumeno presso l'OIE in merito all'individuazione di un caso di BSE in Romania, l'OIE ha sospeso (4) il riconoscimento della Romania quale paese a rischio trascurabile di BSE con effetto a decorrere dal 27 giugno 2014.

(6)

L'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo da risultare conforme alla risoluzione n. 18, adottata dall'OIE nel maggio 2014, e in modo da tenere conto della successiva decisione dell'OIE di sospendere il riconoscimento della Romania quale paese a rischio trascurabile di BSE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/lossreinstatement-of-status/


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

Belgio

Bulgaria

Croazia

Danimarca

Estonia

Ungheria

Italia

Lettonia

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Portogallo

Austria

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda

Norvegia

Paesi terzi

Argentina

Australia

Brasile

Cile

Colombia

India

Israele

Giappone

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Perù

Singapore

Stati Uniti

Uruguay

B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Regno Unito

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Liechtenstein

Svizzera

Paesi terzi

Canada

Costa Rica

Messico

Nicaragua

Corea del Sud

Taiwan

C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.»


Top