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Document 32014D0727

Decisione 2014/727/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014 , che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU L 301 del 21.10.2014, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/727/oj

21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/30


DECISIONE 2014/727/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2014

che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1).

(2)

Il 27 giugno 2014 il Comitato delle sanzioni istituito ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1970 (2011), concernente la Libia, ha aggiornato l'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi di cui agli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC.

(3)

Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2174 (2014), che estende l'applicazione delle misure relative al divieto di viaggio e al congelamento dei beni di cui al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011) e al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011).

(4)

Inoltre l'UNSCR 2174 (2014) modifica la portata dell'embargo sulle armi imposto dal punto 9 dell'UNSCR 1970 (2011), dal punto 13 dell'UNSCR 2009 (2011) nonché dai punti 9 e 10 dell'UNSCR 2095 (2013). È quindi necessario modificare la decisione 2011/137/PESC al fine di chiarire ulteriormente la portata dell'embargo sulle armi.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune di queste modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;

c)

alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale.

2.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;

c)

alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale,

autorizzati preventivamente dal Comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) (“Comitato”).

3.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite (“ONU”), dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al Comitato e qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

5.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

6.   L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione.»

;

2)

all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato I della presente decisione.»

;

3)

all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

alle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato III della presente decisione.»

.

Articolo 2

Gli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC sono modificati come indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53).


ALLEGATO

Le voci di cui agli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC relative alle persone riportate di seguito sono sostituite dalle seguenti:

 

DORDA, Abu Zayd Umar

Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

 

AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah

Titolo: Colonnello

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Sudan

Alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numero di passaporto: B0515260

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali

Data di rilascio: 10.1.2012

Luogo di rilascio: Bamako, Mali

Data di scadenza: 10.1.2017

Alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE

Luogo di nascita: Anefif, Mali

Data di rilascio: 6.12.2011

Luogo di rilascio: Essouck, Mali.

Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia.

Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).


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