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Document 32014D0725

2014/725/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 14 ottobre 2014 , che autorizza la Svezia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

GU L 301 del 21.10.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/725/oj

21.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2014

che autorizza la Svezia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2014/725/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio (2), la Svezia è stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2014 un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con lettera del 13 dicembre 2013 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra un'aliquota di imposta ridotta, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(3)

La riduzione di imposta che la Svezia intende applicare mira a continuare a promuovere un uso più generalizzato dell'energia elettrica erogata da impianti di terra quale sistema meno dannoso per l'ambiente, rispetto al consumo di combustibili bunker a bordo, per il soddisfacimento del fabbisogno energetico delle navi ormeggiate in porto.

(4)

Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker, il ricorso a energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura produttiva della regione interessata, vale a dire il mercato nordico dell'energia elettrica di cui fanno parte Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker dovrebbe inoltre permettere di ridurre le emissioni di CO2. La misura dovrebbe pertanto contribuire al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima.

(5)

La concessione dell'autorizzazione alla Svezia ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che la misura determini significative distorsioni della concorrenza nel periodo in cui è applicata e non pregiudicherà pertanto il corretto funzionamento del mercato interno.

(6)

Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione debba essere rigorosamente limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia abbastanza lungo da consentire un'adeguata valutazione della misura e, dall'altro, di non compromettere il futuro sviluppo del quadro giuridico in vigore, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni.

(7)

Al fine di fornire la certezza giuridica agli operatori portuali e di navi e di evitare un potenziale aumento dell'onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, che potrebbe derivare dalle variazioni dell'aliquota di accisa prelevata sull'energia elettrica erogata da impianti di terra, è opportuno garantire che la Svezia possa applicare senza interruzioni l'attuale riduzione d'imposta oggetto della presente decisione. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 26 giugno 2014, senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio.

(8)

La presente decisione dovrebbe cessare di essere applicata alla data in cui norme generali relative ai vantaggi fiscali sull'energia elettrica erogata da impianti di terra diventano applicabili mediante un futuro atto legislativo dell'Unione.

(9)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 26 giugno 2014 fino al 25 giugno 2020.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/384/UE del Consiglio, del 20 giugno 2011, che autorizza la Svezia ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri») una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 170 del 30.6.2011, pag. 36).


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